La ricognizione di enfiteusi



L'art. 969 cod.civ. prevede una peculiare figura di atto avente natura ricognitiva, stabilendo che il concedente possa richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio. Similmente si potrebbe procedere anche in relazione al diritto di livello (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30823 del 6 novembre 2023).

La norma ha l'evidente scopo di impedire che l'enfiteuta possa agire per il riconoscimento dell'intervenuta usucapione della proprietà, decorso il termine ventennale a far tempo dall'inizio del possesso del bene. Infatti, come detto, la latitudine dei poteri spettanti all'enfiteuta è di consistenza tale da non rendere concretamente percepibile la differenza tra l'esercizio del possesso uti dominus da quello facente capo all'enfiteuta (Cass. Civ. Sez. II, 2904/62 ) nota1.

Che l'efficacia di questa figura si sostanzi sotto il profilo probatorio nota2 è confermato dal fatto che, come è stato osservato, al fine di affermare l'esistenza del diritto del concedente non è indispensabile l'esibizione dell'atto costitutivo originale, potendo bastare l'atto ricognitivo che dimostra il contenuto del diritto, se la controparte non esibisca a propria volta un titolo costitutivo di segno difforme.

La dottrina ha qualificato la natura causale dell'atto in esame riconducendola alla funzione accertativa, contrapposta come tale a quella dispositiva nota3.

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.575; Sangiorgi, in Comm.cod.civ., vol. III, Torino, 1997, p.292.
top1

nota2

In particolare si veda Trifone, Dell'enfiteusi, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.10.
top2

nota3

Cfr. Granelli, La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, Milano, 1983, p.184;A.Palermo, Enfiteusi, superficie, oneri reali, in Giur. sist. civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1965, p.92; Bianca, cit., p.575-576. Alcuni autori invece preferiscono escludere la natura negoziale e ravvisano nell'atto di ricognizione una dichiarazione di scienza: così Orlando Cascio, Enfiteusi (diritto privato), in Enc. dir., p.931; Lener, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, Milano, 1970, p.17; Zaccagnini-Palatiello, Enfiteusi, superficie, oneri reali, Napoli, 1984, p.125.
top3

nota3

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • GRANELLI, La dichiarazione ricognitiva di diritti reali, Milano, 1983
  • LENER, Attività ricognitiva e accertamento negoziale, Milano, 1970
  • ORLANDO CASCIO, Enfiteusi (diritto privato), Enc. dir., XIV
  • PALERMO, Enfiteusi, superficie, oneri reali, Torino, Giur. sist. civ. e comm., diretta da Bigiavi, 1965
  • SANGIORGI, Torino, Comm. cod. civ., III, 1997
  • TRIFONE, Dell'enfiteusi, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1978
  • ZACCAGNINI-PALATIELLO, Enfiteusi, superficie, oneri reali, Napoli, 1984

News collegate

Vedi anche

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La ricognizione di enfiteusi"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti