Risoluzione ope iudicis



Per ottenere la risoluzione occorre ordinariamente, a prescindere dalle ipotesi legali di risoluzione ipso jure, proporre una domanda giudiziale (art. 1453 cod.civ. ) cui farà seguito, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, una pronunzia costitutiva nota1 avente quale effetto quello di eliminare il vincolo contrattuale.

Sarà compito del Giudice, in caso di contestazione, accertare se veramente vi è stato inadempimento del contratto e se di tale inadempimento è responsabile il convenuto.

Al fine della declaratoria di risoluzione del contratto occorre inoltre che sia accertato (il che non fa venir meno la cennata natura costitutiva della pronunzia terminativa del giudizio) l'ulteriore requisito consistente nella non scarsa importanza dell'inadempimento (art. 1455 cod.civ. ) nota2.

Dalla data della domanda di risoluzione il soggetto inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione: tale divieto (art. 1453 , III comma, cod.civ.), che si basa sulla mancanza di interesse del creditore ad ottenere l'adempimento, non è assoluto, presupponendo ovviamente la fondatezza della domanda di risoluzione.

Ipotizzando il caso in cui la domanda non si dimostrasse fondata (salvo il modo di operare dell'art. 1453 cod.civ. circa la natura preclusiva della domanda di risoluzione e le conseguenze che ne possono scaturire in relazione all'atteggiamento dell'altro contraente), lo stesso debitore non si potrebbe ritenere esonerato dall'obbligo di adempiere (o di farne congrua offerta) nota3, potendo addirittura il suo atteggiamento negativo trasformare la condotta precedente, qualificabile come inadempimento lieve, in inadempimento di gravità tale da legittimare l'accoglimento della domanda di risoluzione nota4.

Note

nota1

Si vedano Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.267; Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1500.
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nota2

Cfr. Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, pp.961 e 962.
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nota3

Così anche Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.952.
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nota4

Cfr. D'Angiolella, Rilevanza del comportamento del debitore successivo alla domanda di risoluzione del contratto, in N. giur. civ. comm., I, 1991, p.190; De Michel, Adempimento dopo la domanda di risoluzione e valutazione della non scarsa gravità dell'inadempimento, in Giur. it., I, 1994, p.1209.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • D'ANGIOLELLA, Rilevanza del comportamento del debitore successivo alla domanda di risoluzione del contratto, N.giur.civ.comm., I, 1991
  • DE MICHEL, Adempimento dopo la domanda di risoluzione della non scarsa gravità dell'inadempimento, Giur.it., I, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001
  • TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999

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