Transazione nelle obbligazioni solidali



Nelle obbligazioni solidali la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, oppure tra uno dei creditori in solido e il debitore, non ha effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarino di volerne profittare (art. 1304 cod. civ. ) nota1. E' stato tuttavia deciso che tale regola debba fare i conti con la natura eventualmente divisibile dell'obbligazione e con l'individuazione del soggetto nel cui interesse la solidarietà è posta. Così non opera il riferito principio quando la transazione sia intercorsa tra il creditore ed uno soltanto dee i condebitori ed abbia avuto ad oggetto la sola quota del debito a quest'ultimo riconducibile (Cass. Civ., Sez. Unite, 30174/11).

La manifestazione di volontà di voler profittare della transazione nota2 conclusa non è soggetta a particolari formalismi, potendo intervenire anche tacitamente (Cass. Civ. Sez. III, 9101/95 ). In ogni caso essa non ammette equipollenti, non potendo essere sostituita dalla rinunzia del creditore ad eccepirne il difetto (Cass.Civ. Sez.III, 884/98 ).

Il fondamento dell'art. 1304 cod. civ. , insito nel contenuto stesso del contratto di transazione che è basato sulla reciprocità delle concessioni (dunque dei vantaggi e dei sacrifici di ciascuna delle parti), presuppone (oltre ovviamente all'unicità del titolo dal quale scaturisce l'obbligazione: Cass.Civ. Sez.II, 18652/04 ) che l'accordo coinvolga l'intera situazione controversa e sia concluso con riferimento all'intero debito solidale nota3. Dunque la possibilità per ciascuno dei soggetti avvinti dalla solidarietà di aderire alla transazione postula che essa riguardi l'integralità della vertenza e della situazione debitoria (Cass.Civ. Sez. Lavoro, 2327/78 ; Cass.Civ. Sez.III, 7979/94 ; Cass.Civ. Sez.III, 7413/91 ; Cass.Civ. Sez.II, 8957/90 ).

La facoltà di aderire alla transazione effettuata da parte dei soggetti avvinti dalla solidarietà che non vi abbiano preso parte può anche essere esclusa convenzionalmente da coloro che l'hanno stipulata. Si pensi al caso in cui il creditore abbia espressamente previsto nell'atto una clausola con la quale si impedisca in modo esplicito il meccanismo di operatività estensiva dell'art. 1304 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. III, 4257/91 ; Cass.Civ. Sez.I, 9901/07 ). Giova tuttavia osservare che tale efficacia non avrebbe la clausola con la quale il creditore si fosse semplicemente riservato il diritto di agire per il recupero integrale del danno. Detta pattuizione infatti non potrebbe essere interpretata in modo da avere effetti contrastanti con il diritto del debitore che renda la dichiarazione di voler profittare della transazione (Cass.Civ. Sez.III, 1873/97 ; Cass.Civ. Sez.III, 4820/79 ).

Note

nota1

Ampiamente in argomento, Costanza, Obbligazioni solidali e transazione, Milano, 1978, pp. 18 e ss.. Il potere di profittare della transazione da altri conclusa determina un "effetto sostanziale modificativo, disponibile unilateralmente dalla stessa parte interessata" (Gitti, L'oggetto della transazione, Milano, 1999, p. 366). La ratio di questa disciplina sta nell'esigenza di riservare all'interessato la valutazione della convenienza dell'operazione, facendo dipendere da questo apprezzamento la produzione di effetti (derivanti dalla transazione) anche in capo a costui (cfr. Santoro-Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p. 302). top1

nota2

Secondo Rubino, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni indivisibili e indivisibili, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca (artt.1285-1320), Bologna-Roma, 1968, p. 284, nel caso in cui la transazione estingua l'obbligazione principale sostituendola con una nuova obbligazione, trova applicazione la regola della novazione, con automatica liberazione del debito per i coobbligati.
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nota3

Rubino, op. cit., p. 278, fa menzione anche della transazione parziale (peraltro non prevista dal codice civile), riferita alla sola quota del condebitore o del concreditore che la stipula.
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Bibliografia

  • COSTANZA, Obbligazioni solidali e transazione, Milano, 1978
  • GITTI, L'oggetto della transazione, Milano, 1999
  • RUBINO, Obbligazioni alternative, in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili (Artt. 1285-1320), Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca-, 1963
  • SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986

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