Legato in sostituzione di legittima



L'art.551 cod.civ. prevede la figura del legato sostitutivo della porzione legittima nota1. Ai sensi del I comma della citata norma, qualora ad un legittimario "è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima".
Non occorrono formule particolari: è sufficiente che emerga chiaramente l'intento del testatore di soddisfare per intero in forza del legato i diritti di legittima spettanti al beneficiario. Non è indispensabile, in particolare, che venga proposta ed esplicitata l'alternativa posta dalla norma in esame tra l'opzione del legato sostitutivo e quella di domandare la legittima (Cass.Civ. Sez.II,459/90). Talvolta non è agevole interpretare l'intento del testatore: si pensi al legato in favore del coniuge, al quale fosse stato lasciato l'usufrutto, lasciando quali eredi universali i figli, a cui favore andasse la sola nuda proprietà (Cass. Civ. Sez. II, 30082/2019; Cass. Civ., Sez. II, 23371/2014).

La funzione dell'istituto è palese: attribuendo cespiti specifici e determinati al legittimario lo si esclude dalla comunione ereditaria.
Ciò permette di salvaguardare l'unitarietà di alcuni beni ereditari dei quali il disponente voglia evitare il frazionamento. A dire il vero siffatta esigenza può ben essere perseguita altrimenti, salvaguardando il titolo ereditario del legittimario, semplicemente per il tramite della c.d. divisione del testatore, ogniqualvolta sia rispettosa del criterio di cui all'art.735 cod.civ.. Ciò premesso, il legittimario a favore del quale sia stato disposto il legato sostitutivo è, come detto, di fronte ad un bivio:

1) egli può scegliere di conseguire il legato. In tal caso il beneficiario deve essere considerato semplicemente legatario e non erede. In aggiunta il medesimo perde il diritto di domandare l'integrazione del valore del legato qualora risultasse che esso sia inferiore a quello corrispondente alla porzione legittima (a meno che non sia stata disposta la facoltà di chiedere il supplemento, ciò di cui si darà conto separatamente). Avverso tale opzione non è possibile per il creditore del legatario agire mediante azione surrogatoria (Cass. Civ., Sez. II, 1996/2016). Giova osservare come per espressa disposizione della norma in esame, il valore del legato grava sulla porzione indisponibile. Il beneficiario deve essere computato dunque come fosse legittimario ai fini del calcolo della porzione di riserva spettante agli altri legittimari (Cass. Civ. Sez. II, 18561/2021);

2) il legittimario ben può, al contrario, rinunziare al legato e (così si esprime il I comma dell'art.551 cod.civ. ) "chiedere la legittima". In buona sostanza occorrerà promuovere l'azione di riduzione all'esito vittorioso della quale il riservatario recupererà la propria qualità di erede. La rinunzia al legato (che altrimenti verrebbe acquisito automaticamente al patrimonio del beneficiato) determina infatti una situazione di pretermissione integrale che permette al legittimario di domandare l'intera porzione legittima spettantegli.

Viene detto comunemente che il legato sostitutivo si concreta in una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva. La vocazione testamentaria a titolo di legato si paleserebbe inefficace se il legatario vi rinunziasse nota2.
Si può anche concordare in merito a tale definizione, che tuttavia non pare contrassegnare in maniera specifica il legato in considerazione rispetto ad altri: in ogni caso infatti la rinunzia al legato produce un effetto risolutivo di tipo retroattivo. Più utilmente ci si potrebbe invece domandare se occorra nella fattispecie una rinunzia espressa ovvero se la stessa sia ritraibile interpretativamente per il sol fatto che il legatario abbia a proporre l'azione di riduzionenota3 .

Non ricorre legato sostitutivo nel caso in cui il testatore, non avendo nominato alcun erede, attribuisca l'usufrutto di tutti i beni quale legato ad un legittimario, parallelamente legandone ad altro soggetto la nuda proprietà. Poichè nell'ipotesi fatta l'individuazione dell'erede si effettua in base alle norme relative alla successione ab intestato, il legatario dell'usufrutto, erede per legge, sarà invece posto davanti all'alternativa di cui all'art. art.550 cod. civ. che introduce il rimedio della c.d. cautela sociniana (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 28962/2023.

Note

nota1

Il codice del 1865 non contemplava la figura. Tuttavia gli interpreti non dubitavano della possibilità che il testatore potesse disporre di un lascito in funzione sostitutiva della quota di riserva. Il nodo era costituito dall'apprezzamento del titolo dell'attribuzione: poteva o meno il beneficiario essere considerato erede?
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nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.293; Palazzo, in Comm.cod.civ. diretto da Cendon, Torino, 1999, p.131.
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nota3

Si badi al fatto che, in linea del tutto generale, la rinunzia al legato non richiede forme sacramentali. E' tuttavia pur vero che, in omaggio ad un radicato orientamento giurisprudenziale, quando l'oggetto del legato consista in beni o diritti immobiliari, si reputa che l'atto abdicativo debba essere effettuata per iscritto (cfr. Cass.Civ. Sez.II, 1261/95; Cass.Civ. Sez.II, 8878/00).
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • PALAZZO, Torino, Comm. al cod.civ. dir. da Cendon, 1999

Prassi collegate

  • Quesito n. 593-2014/C, Il legato di dazione in pagamento in favore del coniuge separato con addebito, in luogo dell’assegno

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