Risoluzione della disposizione liberale per inadempimento del modo



L'inadempimento dell'obbligazione che scaturisce dal modo può comportare la risolubilità dell'intera disposizione liberale (sia essa testamentaria, sia donativa) nel caso in cui sia stata espressamente prevista (artt. 648 , 793 , cod.civ.) (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28580 del 3 ottobre 2022; Cass. Civ., 2237/85). Non risulta tuttavia ammissibile che la risoluzione operi di diritto in base d una clausola risolutiva espressa (Cass. Civ., Sez. II, 14120/2014). La dinamica di cui all'art. 1456 cod.civ. è infatti estranea alla liberalità donativa.

Nel solo caso dell'onere testamentario la risoluzione può essere domandata anche quando la motivazione sottostante sia l'unico motivo che ha spinto il disponente a compiere l'atto di disposizione (art. 648 II comma cod.civ.). E' stata ritenuta ammissibile la risoluzione del legato gravato dall'onere che il testatore aveva imposto al legatario (nella fattispecie la badante alla quale era stato lasciato un immobile a patto che si occupasse delle esigenze di vita del coniuge dell'ereditando, ciò che poi non era avvenuto) quand'anche colui che abbia agito rivesta la qualità di erede (Cass. Civ., Sez. II, 4444/2016).

La norma citata ha dunque un contenuto più ampio del corrispondente art. 793 cod.civ., dettato per la donazione.

Qual è la natura giuridica della risoluzione per inadempimento del modo?

Occorre ancora una volta rammentare che l'onere non attiene all'elemento causale dell'atto cui è apposto: non deve pertanto essere confuso con il corrispettivo che costituisce elemento caratterizzante dei negozi a titolo oneroso.

La risoluzione per inadempimento rappresenta tuttavia il tipico rimedio che segue ad anomalie funzionali del sinallagma nota1, vale a dire vizi del funzionamento della causa. Come conciliare allora la possibilità di esercitare un rimedio come quello della risoluzione con la natura liberale delle disposizioni donative e testamentarie?

La rilevata antinomia spiega i contrasti dottrinari circa la natura dell'azione in parola. Secondo una tesi nota2 si tratterebbe di impugnazione sui generis, tale proprio perchè non potrebbe essere confusa con il rimedio della risoluzione per inadempimento, tipicamente riferibile ai soli contratti con prestazioni corrispettive.

La teorica più recente che concepisce il modo come disposizione autonoma contraddistinta da un collegamento negoziale rispetto alla disposizione liberale riesce meglio a spiegare il fenomeno nota3.

La possibilità che la disposizione liberale venga caducata quale esito dell'inadempimento del modo si spiegherebbe proprio in relazione alla particolare forza di tale collegamento, ogniqualvolta essa sia stata oggetto di considerazione da parte del disponente. Nella donazione ciò si verifica quando il donante abbia espressamente previsto questo esito. Nel testamento, stante l'esigenza di conferire la massima efficacia ad un atto per propria natura non reiterabile, è data l'ulteriore possibilità di dar conto interpretativamente dell'importanza del modo come veicolo del motivo unicamente determinante.

Giova anche rilevare che la risoluzione della disposizione testamentaria non comporta la retroattiva reintegrazione della situazione giuridica precedente (come invece avviene in tema di contratto in genere ex art. 1458 cod.civ.)nota4: ad essa può seguire la sostituzione del beneficiato inadempiente con altro soggetto (sostituito, rappresentante, titolare del diritto di accrescimento, erede legittimo) al quale farà carico l'obbligazione afferente all'onere (art. 677 cod.civ. ). Questa regola non si applica unicamente nel caso di obblighi di carattere personale.

Inoltre la risoluzione in esame non può, come invece accade in tema di contratto in genere, operare ipso jure : essa interviene solo a seguito della sentenza (costitutiva) dell'autorità giudiziaria, la quale tra l'altro non produce effetto retroattivo reale (art. 1458 cod.civ.), con la conseguenza che sono opponibili all'erede, subentrante all'inadempiente, gli atti di disposizione dei beni ereditari posti eventualmente in essere da costui nel corso del giudizio. In questo senso è anche irrilevante l'atteggiamento di buona o mala fede (intesa come consapevolezza della situazione di inadempimento del donatario) del terzo avente causa (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 12959/2014).

Deve infine essere affermata la risarcibilità del danno per l'inadempimento del modo nota5. A tale azione non sono, evidentemente, legittimati tutti i soggetti che possono richiedere l'adempimento come, ad esempio, chi agisce per un interesse solamente morale ovvero per un interesse non proprio (esecutore testamentario)nota6. E' stato anche osservato che l'ammissibilità dell'azione intesa ad ottenere il risarcimento rinviene un'indiretta conferma nel tenore dell'art. 647 cod.civ. in base al quale, salva contraria volontà del testatore, risulta possibile all'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, di imporre all'onerato la prestazione di una cauzione, la quale fungerebbe da garanzia relativamente ai danni derivanti dall'inadempimento nota7.

Rimane da esaminare l'aspetto relativo alla legittimazione attiva in rapporto alla domanda di risoluzione.

In genere, nei negozi inter vivos, spetta solo a chi ha interesse al ripristino della situazione anteriore, cioè al contraente non inadempiente; la stessa regola trova applicazione anche in tema di donazione: possono agire per ottenere la risoluzione soltanto il donante o i suoi eredi (art. 793, IV comma cod.civ.).

Nel modo testamentario, invece, l'azione spetterà a coloro che trarranno vantaggio dalla risoluzione, ossia dalla sostituzione dell'onerato (Cass. Civ. Sez. II, 11430/93; Cass. Civ. Sez. II, 4145/76).

Sono perciò innanzi tutto legittimati coloro i quali sono destinati a sostituire l'onerato inadempiente nei diritti e negli obblighi: i sostituiti, i coeredi o i collegatari aventi diritto all'accrescimento e gli eredi testamentari o legittimi, in quanto il loro diritto di accettare l'eredità non risulti prescritto (Cass. Civ. Sez. II, 10338/98)nota8.

E' del tutto dubbio se siano altresì legittimati attivamente tutti coloro che possono agire per l'adempimento in quanto portatori di un interesse anche semplicemente morale. All'opinione negativa (Cass. Civ. Sez. II, 2306/75), si contrappone il parere di chinota9 reputa comunque che anche costoro vanterebbero un interesse ad agire secondo le regole generali: difatti essi, una volta ottenuta la risoluzione, potrebbero ottenere l'adempimento dal soggetto subentrato nell'obbligazione modale (erede legittimo, sostituito, ecc.).

Una volta pronunziata giudizialmente la risoluzione della disposizione liberale per inadempimento dell'obbligazione modale, il beneficio proprio della disposizione testamentaria viene devoluto (cfr. artt. 676 , II comma e 677, II e III comma cod.civ.) in base ad un preciso ordine: sostituiti, rappresentanti, coeredi o collegatari in accrescimento, eredi testamentari (se inadempiente è un legatario), eredi legittimi.

Tali soggetti parimenti subentreranno anche negli obblighi già facenti capo all'originario beneficiato, fra i quali appunto l'adempimento dell'onere.

Giova ribadire che, nell'ambito in parola, la risoluzione non produce effetto retroattivo reale, con la conseguenza che sono opponibili all'erede, subentrante all'inadempiente, gli atti di disposizione dei beni ereditari posti in essere da quest'ultimo nel corso del giudizio.

Note

nota1

Si vedano Sacco e De Nova, Il contratto, in Tratt. dir. civ., diretto da Sacco, vol. II, Torino, 1993, p.583 e ss.; Scognamiglio, Contratti in generale, in Tratt. dir. civ., diretto da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1961, p.261; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.549.
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nota2

Cfr. Torrente, La donazione, Milano, 1956, p.494.
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nota3

Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980, p.189.
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nota4

Costanzo, voce Modo, in Enc. giur. Treccani, vol. XX, 1990, p.5. Contra Vindigni, voce Modo, in N.sso Dig. it., vol. X, 1964, p.829, per il quale anche questa risoluzione produrrebbe il ripristino della situazione giuridica preesistente.
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nota5

Costanza, L'onere, in Giur. sist. civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1983, p.170.
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nota6

In questo senso Azzariti, voce Successione testamentaria, in N.sso Dig. it., vol. XVIII, 1957, p.855, per il quale l'azione di risarcimento spetterà solo a colui che ha visto svanire, per l'inadempimento dell'onerato, la prospettiva di un vantaggio economico.
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nota7

Così Cicu, Testamento, Milano, 1969, p.207.
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nota8

Legittimati attivi sono perciò tutti coloro che si avvantaggerebbero dalla risoluzione acquistando diritti successori: Giannattasio, Delle successioni, Successione testamentaria, in Comm. cod. civ., Torino, 1978, p.245.
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nota9

Torrente, cit., p.493 e Biondi, Le donazioni, in Tratt. dir. civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1961, p.684.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Successione testamentaria, N.mo dig.it.
  • BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • COSTANZA, L'onere, Torino, Giust.sist.civ.e comm.dir. da Bigiavi, 1983
  • COSTANZO, Modo, Enc.giur.Treccani, XX, 1990
  • CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980
  • DE NOVA, Il contratto, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Rescigno, vol. 10, t. II, 2004
  • GIANNATASIO, Delle successioni, Torino, Comm. cod. civ., 1968
  • SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, Milano, Trat.dir.civ. dir. Grosso Santoro Passarelli, 1961
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006
  • VINDIGNI, Modo, N.sso dig.it., X, 1964

Prassi collegate

  • Quesito n. 419-2012/C, Rinunzia all’azione di risoluzione di una disposizione testamentaria modale
  • Quesito n. 157-2009/I, Risoluzione di donazione di bene culturale per inadempimento dell'onere da parte della fondazione beneficiaria

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