La legislazione urbanistica del dopoguerra




Alla Legge 1150/42 succedettero nel dopoguerra una serie di provvedimenti normativi emanati per far fronte alle esigenze della ricostruzione.

Con il D.l. 27 ottobre 1951, n. 1042, venne fatto obbligo ai Comuni ricompresi in un apposito elenco di procedere alla formazione di un "piano di ricostruzione", al fine di individuare le zone destinate a demolizione ed a ricostruzione e quelle destinate a servizi, sia internamente sia esternamente rispetto al perimetro edificato.Questi piani in origine avevano valenza equiparabile a quella del piano particolareggiato di attuazione ed un periodo di validità limitato ad un quinquennio, rinnovabile con delibera comunale. In concreto la vigenza di essi è stata prolungata fino al 31 dicembre 1970. Questa situazione determinò una massiccia edificazione delle aree periferiche ed un notevole incremento delle volumetrie edificabili.

Con la Legge 3 novembre 1952, n. 1902 venne introdotta l'applicazione di misure di salvaguardia destinate a disciplinare il periodo di tempo intercorrente tra l'adozione comunale dei piani e l'approvazione ministeriale. Il tutto con l'evidente fine di evitare il definitivo pregiudizio dell'assetto urbanistico previsto dagli strumenti urbanistici.

Con la Legge 18 aprile 1962, n. 167 relativa ai programmi decennali di edilizia abitativa pubblica, venne consentito ai Comuni di acquisire le aree necessarie ai servizi ed alle abitazioni (piani di edilizia economica e popolare).Questa disposizione ebbe ad introdurre per la prima volta un criterio di determinazione del valore dei terreni espropriati diverso da quello ispirato al valore venale (o ad altri parametri che, fino a quel momento, avevano avuto il fine di conferire agli interessi privati una maggior tutela). L'indennizzo di espropriazione venne infatti correlato al valore delle aree di due anni prima dell'approvazione del piano e si affermò la necessità di controllare la riproduzione della rendita stessa nel tempo, mantenendo alla collettività il controllo delle aree urbanizzate cedute ai privati per l'edificazione. Tali criteri di determinazione dell'indennità e delle modalità di espropriazione vennero comunque ritenuti costituzionalmente illegittimi. Venne così emanata la Legge 21 luglio 1965, n. 904 , la quale, tra l'altro, indicò il valore dell'indennizzo di esproprio nella semisomma fra il valore di mercato e la somma dei fitti coacervati nel decennio precedente (in analogia alla legge sul risanamento di Napoli).

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