L'importanza non scarsa dell'inadempimento



Ai fini della risoluzione non è sufficiente che una delle parti del contratto sia semplicemente inadempiente: non ogni imprecisione, ancorchè minima, rispetto al programma degli impegni contrattuali conduce alla praticabilità del rimedio in esame. L'art. 1455 cod.civ. infatti precisa che l'inadempimento deve essere di non scarsa importanza alla stregua dell'interesse della parte che lo subisce nota1. Questa regola vale (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28136 del 27 settembre 2022) anche nell'ipotesi di evizione limitativa o parziale (art.1484; 1489 cod.civ.).
Particolare attenzione va riservata al caso del ritardo, quasi sempre sintomo di inadempimento lieve, di per sè non tale da legittimare una richiesta di risoluzione nota2, a meno che le parti abbiano stabilito l'essenzialità del termine (come vedremo nei casi di risoluzione ope legis), ovvero quando esso si protragga oltre ogni normale limite di tolleranza (Cass. Civ. Sez. II, 3669/95; Cass. Civ. Sez. II, 5644/95 ).

Occorre precisare che l'inadempimento potrebbe riguardare in varia misura entrambe le parti. In tal caso bisognerebbe valutare comparativamente la condotta di ciascuna di esse, fermo restando che ciascuna sarebbe legittimata a proporre l'azione (Cass. Civ. Sez. III, 16320/07; Cass. Civ. Sez. II, 4260/96) nota3. E' inoltre il caso di rilevare come in materia possa considerarsi fondamentale il richiamo alla regola generale di cui all'art.1375 cod.civ. in base alla quale le parti si devono comportare secondo correttezza e buona fede. Così è stato deciso nel senso della sostanziale slealtà della condotta della parte che, facendo leva sull'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria relativa alla corresponsione di un canone, abbia domandato la risoluzione della locazione, essendo nel frattempo da considerarsi a propria volta debitrice del conduttore in relazione ad un credito vantato da quest'ultimo, ma divenuto certo (in quanto contestato antecedentemente) soltanto nel corso del giudizio (Cass. Civ., Sez.III, 13208/10). Grave è stato considerato l'inadempimento del promissario acquirente di un immobile che si era obbligato nel preliminare di vendita ad accollarsi una quota del mutuo ipotecariamente garantito prima del contratto traslativo della proprietà e che non abbia provveduto in tal senso nei termini stabiliti (Cass. Civ., Sez. II, 157/2014). Lo stesso esito nel caso del mancato ottenimento del mutamento di destinazione d'uso di un immobile promesso in vendita (Cass. Civ. Sez. II, ord. 10145/2021).

Il sindacato circa la non scarsa rilevanza dell'inadempimento è una questione di fatto, la cui risoluzione tocca al giudice di merito nota4.

Diviene talvolta particolarmente importante distinguere tra ipotesi in cui la condotta di una parte debba considerarsi inadempiente in modo lieve, grave o addirittura in maniera tale da violare norme imperative, il che preluderebbe addirittura ad una pronunzia di nullità dell'atto. Il tema è specialmente importante in materia di abitabilità degli edifici, ciò che, come appare evidente, è in grado di inficiare la validità della compravendita immobiliare (Cass. Civ. Sez. II, 3687/95) nota5.

Note

nota1

V. Spallarossa, Importanza dell'inadempimento nella risoluzione del contratto, in Riv. dir. civ., I, 1971, pp.452 e ss.; Ricciuto, Il recente orientamento della Cassazione sui criteri di valutazione dell'importanza dell'inadempimento, in Riv. dir. comm., II, 1987, pp.454 e ss..
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nota2

E' stato sottolineato (Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.826) che la soluzione opposta "favorirebbe l'arbitrio di chi cercasse il minimo pretesto per sottrarsi a vincoli non più graditi".
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nota3

Sul punto si confrontino Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, pp.281 e 282; Costanza, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p.831;Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, pp. 1487 e 1488.
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nota4

Si vedano Belfiore, Risoluzione del contratto per inadempimento, in Enc. dir., pp.1307 e ss.; Spallarossa, La risoluzione del contratto per inadempimento, in N. giur. civ. comm., II, p.161. E' stato considerato grave l'inadempimento del notaio che abbia riportato in maniera errata gli estremi della data di nascita e del codice fiscale di una delle parti di un atto notarile quando tali dati fossero stati forniti correttamente dal cliente (Cass. Civ., Sez.II, 22938/11). Non grave invece il rifiuto del promissario acquirente ad accollarsi la quota parte del mutuo ipotecario nell'ipotesi in cui avesse, seppur tardivamente, offerto di pagare il residuo prezzo (Cass. Civ., Sez. II, 8108/2015).
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nota5

Si veda, tra gli altri, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, pp. 952 e 953, il quale precisa come possa rilevare anche l'inadempimento di una prestazione accessoria, "nei limiti in cui faccia venir meno l'utilità della prestazione principale".
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Bibliografia

  • BELFIORE, Risoluzione del contratto per inadempimento, Enc.dir., XI,
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BIGLIAZZI GERI - BRECCIA - BUSNELLI - NATOLI, Istituzioni di diritto civile, Genova, vol. I-III, 1980
  • COSTANZA, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • RICCIUTO , Il recente orientamento della Cassazione sui criteri di valutazione dell'importanza dell'inadempimento, Riv.dir.comm., II, 1987
  • SPALLAROSSA, Importanza dell'inadempimento e risoluzione del contratto, Riv.dir.civ., II, 1972
  • SPALLAROSSA, La risoluzione del contratto per inadempimento, N.giur.civ.comm., II, 1989
  • TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, II, 1999

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