La transazione: nozione



Quando due o più soggetti nell'ambito di questioni aventi una rilevanza giuridica litigano, ordinariamente hanno a disposizione lo strumento del giudizio, del procedimento civile avanti al Giudice ordinario. Se si tratta di questioni attinenti a diritti disponibili esiste tuttavia una modalità negoziale alternativa di composizione delle controversie che viene in considerazione anche in via preventiva, al fine cioè di prevenirne l'insorgenza: la transazione. Essa è definita dall'art. 1965 cod.civ. come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. E' chiaro che lo strumento negoziale può presentare indubbi vantaggi rispetto al giudizio: tempi e costi ed il protrarsi della situazione di incertezza vanno indubbiamente a discapito di entrambi i contendenti. Con riferimento all'elemento soggettivo la norma parla semplicemente di "parti": esse possono corrispondere anche ad un numero maggiore di due, fermo restando che non si tratta in alcun caso di un contratto plurilaterale nel quale i contraenti hanno una comunanza di scopo (ai quali si applicano le norme di cui agli artt. 1420 , 1444 , 1459 , 1466 cod.civ.), bensì di un contratto contrassegnato dalla corrispettività delle attribuzioni (Cass.Civ. Sez. I, 2012/83 ) nota1 .

E' importante sottolineare il modo di disporre del II comma dell'art. 1965 cod.civ., in forza del quale le reciproche concessioni possono avere a che fare anche con diritti e rapporti differenti rispetto a quelli che hanno formato oggetto della pretesa e delle contestazioni tra le parti.

La transazione può avere pertanto i contenuti più variabili nota2. Questo aspetto non è senza rilievo relativamente all'aspetto causale: secondo una teoria nota3 (peraltro oggetto di separata disamina condotta specificamente sul punto) il contratto in esame non sarebbe contrassegnato da una causa tipica, risultando in realtà nulla più di una modalità peculiare di atteggiarsi di cause tipiche, proprie di altri contratti e convenzioni (la permuta, la vendita, l'accollo, la delegazione, la remissione). Prevale ed è preferibile tuttavia la tesi che concepisce la transazione come contratto tipico nota4. Ciò non soltanto in virtù della collocazione di essa nell'ambito delle norme del codice che riguardano i singoli contratti nonchè della compiuta disciplina specifica, bensì anche in considerazione della consistenza dell'elemento causale che le è proprio. In tanto possono essere dedotte nel contratto le variabili attribuzioni, in quanto siano poste tra di loro in un nesso sinallagmatico contrassegnato dall'intento compositivo della lite nota5 . Si tratta, in buona sostanza, di una funzione specifica che si pone quale ideale raccordo tra l'accertamento negoziale (attinente ad una res dubia ) e gli atti di disposizione che fanno venir meno la res litigiosa.

Elementi peculiari del negozio transattivo, in relazione al tenore letterale dell'art. 1965 cod.civ., sono i seguenti:

  1. la situazione di incertezza , anche soltanto soggettiva, relativa ad una situazione giuridicamente rilevante;
  2. la comune volontà delle parti di porre fine a detta situazione prevenendo una lite ovvero terminando una lite già iniziata;
  3. la reciprocità delle concessioni tra le parti contraenti, che si determina quando la composizione degli antitetici interessi che sfocia nell'accordo transattivo consiste in una mediazione tra le pretese delle parti che si oppongono. La natura corrispettiva delle concessioni non può naturalmente essere riferita alle situazioni giuridiche effettive e reali, le quali sono inattingibili proprio perché con la transazione le parti hanno definitivamente rinunciato all'accertamento della fondatezza di esse. La sinallagmaticità dei sacrifici va piuttosto riferita alle rispettive pretese, vale a dire alle situazioni giuridiche affermate dalle parti, indipendentemente dal loro effettivo fondamento nota6 .


Note

nota1

In dottrina si precisa che si tratta di un contratto sinallagmatico, caratterizzato dalla corrispettività tra le prestazioni: cfr. Butera, Della transazione, Torino, 1933, p.11 e Polacco, Del contratto di transazione, Roma, 1921, p.33; Maiorca, voce Contratto plurilaterale, in Enc.giur.Treccani, p.5.
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nota2

Santoro-Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.202.
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nota3

Del Bono, In tema di riproduzione delle dichiarazioni negoziali, in Temi emil., 1933, II, p.123.
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nota4

Gitti, L'oggetto della transazione, Milano, 1999, p.178.
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nota5

Santoro-Passarelli, cit., p.205.
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nota6

Dal Prato, voce Transazione, in Enc.dir., p.824.
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Bibliografia

  • BUTERA, Della transazione, Torino, 1933
  • DEL BONO, In tema di riproduzione delle dichiarazioni negoziali, Temi emil., II, 1933
  • DEL PRATO, Transazione, Enc. dir.
  • GITTI, L'oggetto della transazione, Milano, 1999
  • POLACCO, Del contratto di transazione, Roma, 1921
  • SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986

Prassi collegate

  • Ancora sull’ambito di applicazione dell’art. 12, comma 1-ter del d.l. n. 98/2011: i recenti pareri della corte dei conti

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