Forma della transazione



L'art. 1967 cod.civ. richiede per il contratto di transazione la forma dello scritto soltanto ad probationem, ai soli fini della prova (Cass.Civ. Sez. II 3621/99 ). Fa eccezione la transazione avente ad oggetto controversie relative a beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti ad essi assimilati che, ai sensi del n.12 dell'art. 1350 cod.civ., deve essere effettuata per iscritto a pena di nullità. In questo caso la forma scritta costituisce elemento essenziale del contratto ex n.4 art. 1325 cod.civ. nota1.

Sempre in tema di diritti reali immobiliari la stipulazione dell'accordo transattivo dovrà inoltre essere effettuata per scrittura privata autenticata ovvero per atto pubblico ai fini della successiva necessaria trascrizione per i diritti immobiliari (art. 2643, n. 13 cod.civ. ) nota2.

La qualificazione del requisito formale in tema di transazione come ad probationem tantum consente di configurare il perfezionamento della stessa anche in esito ad una accettazione per facta concludentia, in forza della tacita completa attuazione di quanto da essa previsto (Cass.Civ. Sez. I 6825/98) ovvero anche quando una parte la faccia valere in giudizio pur non avendola sottoscritta (Cass. Civ., Sez. II, n. 72/11). Analogo principio è stato affermato per quanto attiene alla forma dello scioglimento per mutuo consenso del negozio transattivo, che, ben potrebbe desumersi anche dal contegno conludente tenuto dalle parti (Cass. Civ., Sez.II n.16932/03).

Per quanto attiene ai poteri rappresentativi (procura, ratifica) il principio del collegamento formale di cui agli artt. 1392, 1399 cod.civ. non è ostativo rispetto al valido ed efficace conferimento dei detti poteri pur in difetto della forma scritta (Cass.Civ. Sez. III 8855/96).

Note

nota1

Nel primo caso è prescritta una forma ad probationem, nel secondo ad substantiam : Santoro Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.196, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1191 e Minervini, in Codice civile annotato, a cura di Perlingieri, Napoli, 1991, p.1618.
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nota2

Palazzo, La transazione, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.13, Torino, 1984, p.314.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MINERVINI, Napoli, Codice civile annotato a cura di Perlingieri, 1991
  • PALAZZO, La transazione, Torino, Trattato Rescigno, 13, 1984
  • SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986

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