La cessione del credito in funzione di garanzia



A differenza rispetto a quanto è dato di osservare in materia di compravendita o di peculiari ipotesi di collegamento negoziale nota1 la cessione di un credito in denaro può intervenire in concreto per una causa di garanzia, senza che sia pregiudicata la validità dell'atto (Cass. Civ. Sez. III, 4213/80). Risulta pertanto praticabile la cessione in garanzia dei crediti derivanti da obbligazioni scaturenti da un contratto di leasing (soggetta a imposta di registro e non ad IVA; cfr. Cass. Civ. Sez. V, 28734/2023).

Non si reputa infatti sussistente l'ostacolo costituito dalla norma imperativa di cui all'art. 2744 cod. civ. , proibitiva del patto commissorio.

A questo proposito si traggono argomenti favorevoli all'ammissibilità della cessione avente finalità di garanzia dal modo di disporre dell'art. 2803 cod. civ. , norma dettata in tema di pegno di crediti nota2 . Essa prevede che il creditore, alla scadenza del credito garantito, possa ritenere quanto é sufficiente per il soddisfacimento delle sue ragioni, restituendo al debitore soltanto il residuo di quanto riscosso. Diversamente accade per le cose diverse dal denaro, poiché, in questo caso, occorre farle vendere o chiederne l'assegnazione. In buona sostanza la legge prevede che il creditore possa soddisfarsi in modo diretto, senza la mediazione dell'esecuzione, ciò che consentirebbe, nell'ipotesi della cessione del credito di denaro, di operare analogamente.

Occorre rilevare che il credito può essere incorporato in un titolo all'ordine come la cambiale, donde la possibilità di una girata a titolo di garanzia nota3.

Stante l'astrattezza del titolo è chiaro che la causa della girata dovrà essere rinvenuta nella convenzione stipulata tra le parti la cui interpretazione risulta decisiva al fine di qualificare i rapporti tra le parti ed il senso della girata ( Cass. Civ. Sez. I, 1097/99). In ogni caso tale causale risulta del tutto estranea al prenditore o al giratario del titolo: ne segue che l'obligato deve comunque provvedere al pagamento, quand'anche l'obbligazione garantita non esistesse (Cass. Civ., Sez.III, 7518/2014).

La cessione del credito con funzione solutoria o anche di garanzia si differenzia inoltre rispetto al mandato (in rem propriam) all'incasso nota4, qualificabile causalmente in maniera del tutto analoga (poiché il debitore conferisce mandato al creditore di procedere all'incasso successivamente imputando il riscosso a deconto del proprio debito) in relazione all'immediato trasferimento del diritto di credito che si verifica nella prima figura e non nella seconda ( Cass. Civ. Sez. I, 11057/98 ; Cass. Civ. Sez. I, 6882/97).

Note

nota1

Si pensi a fattispecie quali il sale ad lease back, il rilascio di procura finalizzato alla stipula di un contratto per il cui tramite il creditore sostanzialmente possa disporre come crede della proprietà del bene, la stipula di un contratto preliminare di vendita intesa ad assicurare analogo risultato, pattuizioni funzionalmente intese a realizzare un risultato coincidente con quello di un patto commissorio, dunque nulle ex art. 2744 cod. civ..
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nota2

Così Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 638; Mancini, La cessione dei crediti futuri a scopo di garanzia, Milano, 1968, p. 384 e Perlingieri, Della cessione dei crediti, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 37.
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 594.
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nota4

Gazzoni, op. cit., p. 1125.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MANCINI, La cessione dei crediti futuri a scopo di garanzia, Milano, 1968
  • PERLINGIERI, Della cessione dei crediti, Bologna-Roma, Com.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1982

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