Divisione a domanda congiunta



Con l'art. 791 bis cpc introdotto dal c.d. decreto "del fare" Dl. 69/2013 si è dato vita ad una nuova figura di procedimento divisionale, appellato "divisione a domanda congiunta"
Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisione (si veda l'art. 1113 cod. civ.) possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione.

Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell’art. 2646 del cod. civ.. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 739.

Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a norma dell’art. 1113 del cod. civ., nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 702 ter. Se l’opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio.

Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi.

Il procedi­mento divisionale vede, rispetto al sistema precedente, un ruolo di maggiore peso per il notaio che, nell'ipotesi in cui non si controverta sul diritto a dividere, potrà gestire l'intero procedimento. Prima dell'entrata in vigore della norma in commento, gli artt. 790 e 791 cpc si limitavano a disporre che il notaio, quando fosse stato investito del compito di dirigere le operazioni divisionali, doveva limitarsi a predisporre il pro­getto delle quote e dei lotti da assegnare.
Nel caso di mancato accordo sul progetto tra le parti il notaio era tenuto a trasmet­tere il processo verbale al tribunale. Quest'ultimo, all'esito di apposita udienza fissata per la comparizione delle parti, avrebbe indi emesso gli opportuni provvedimenti di propria compe­tenza. In ogni caso l’estrazione dei lotti da parte del notaio non poteva avvenire se non in base a ordinanza del giudice ovvero ad una senten­za passata in giudicato.

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  • Quesito n. 752-2013/C-E, Applicabilità art. 40 della l. n. 47 del 28/2/1985 alla procedura di divisione a domanda congiunta ex art. 791-bis cpc

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