Trasferimenti immobiliari in funzione della separazione personale o del divorzio



La crisi del rapporto coniugale e la successiva separazione personale, quando non addirittura lo scioglimento dei vincolo matrimoniale in esito al divorzio pone il problema delle attribuzioni patrimoniali traslative che accompagnano la sistemazione dei rapporti economici tra marito e moglie. Si noti che il tema dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi ha subito una vera e propria rivoluzione per effetto della pronunzia della S.C. In tema di determinazione dei parametri alla cui stregua determinare an e quantum dell'assegno divorzile (cass. Civ., Sez.I, 11504/2017).

Accade infatti che, a tacere degli effetti diretti (meramente obbligatori oppure traslativi? In quest'ultimo senso cfr. le SSUU (Cass. Civ. Sez. Unite, 21761/2021), si veda, ex multis, per la contraria opinione, Tribunale di Milano, 21 maggio 2013) del provvedimento giudiziale nota1, uno dei coniugi sia tenuto a trasferire all'altro (ovvero alla prole) diritti reali immobiliari. Come qualificare sotto il profilo causale simili attribuzioni traslative? Una classificazione in chiave di atti di liberalità, di donazioni non renderebbe in maniera appropriata il fenomeno. Il marito che, in esito ad una lunga lite giudiziale condotta senza esclusione di colpi, deve considerarsi obbligato a trasferire la casa coniugale alla moglie non può certo dirsi animato da spirito di liberalità verso costei quando addivenga all'atto notarile per il cui tramite viene sancita la cessione dell'immobile nota2. Tale atto d'altronde risulta decifrabile nella propria dinamica causale soltanto quando fosse collocato nella prospettiva dell'antecedente costituito dal provvedimento del giudice.

E' questo il motivo per cui la costruzione più ragionevole pare quella che fa leva sui c.d. negozi con causa esterna, cioè quegli atti che si pongono in chiave di adempimento o comunque di esecuzione rispetto ad altro atto negoziale o provvedimento che ne costituisce il necessario presupposto (ciò che comunque non ne esclude la possibilità che siano assoggettabili ad azione revocatoria: cfr. Cass. Civ. Sez. VI-III, 21358/2020. Ciò tuttavia non basta. Occorre infatti fare attenzione a non ridurre l'atto di trasferimento a mero atto di adempimento rispetto all'obbligo legale di mantenimento di cui agli artt. 156 e ss. cod.civ. nota3. Spesso le attribuzioni traslative in parola sono compiute indipendentemente dalla sussistenza in concreto di tali obblighi, comunque prescindendo dal fatto che essi siano adempiuti per altra via.

Premessi questi rilievi critici, la soluzione maggiormente appagante è quella di rinvenire la causa di queste cessioni nella funzione, propria delle stesse, di risolvere la crisi coniugale. In questo senso l'effetto consistente nel trasferimento di diritti reali immobiliari in favore di un coniuge piuttosto che alla prole (cfr., con riferimento alle implicazioni fiscali, stante l'esenzione di cui all'art.19 della legge 1987 n.74, Cass. Civ. Sez. V, 11458/05 nonchè la più recente Cass. Civ., Sez. V, 16348/13) è neutro: la funzione della negoziazione si palesa pur sempre ancorata alla predetta causa, che si caratterizza anche per il collegamento con l'antecedente costituito dal provvedimento giudiziale nota4. E' stato addirittura deciso (e non si può che salutare con favore un siffatto orientamento) che le agevolazioni in parola spettino anche in sede di registrazione della pronunzia che sia intervenuta all'esito di una divisione giudiziale di beni già ricadenti nella comunione legale tra ex coniugi, in riferimento ai quali fosse già stata conseguita sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (Cass. Civ., Sez. V, 14157/13). Parimenti a favore delle esenzioni di cui alla già citata norma (che permangono pure in esito all'eliminazione di tutte le agevolazioni in sede di registrazione di atti a far tempo dal 1 gennaio 2014) ci si è pronunciati anche nell'ipotesi di attribuzione da un coniuge all'altro di un bene già ricadente in comunione ordinaria in quanto acquistato prima delle nozze (CTR Roma, Sez. XXIX, 3464/2015). Si può dire che ciò che conta, ai fini della fruizione delle esenzioni fiscali, è unicamente l'aspetto causale, essendo irrilevante sia l'oggetto del trasferimento (Cass. Civ., Sez. V, 3110/2016), sia il beneficiario (coniuge oppure i figli): in tal senso si veda Cass. Civ., Sez. V, 2111/2016 nonché Cass. Civ., Sez. V, 31603/2018.
Cosa riferire dell'ipotesi in cui l'immobile trasferito da un coniuge all'altro fosse stato acquisito con le agevolazioni "prima casa" e non fossero decorsi i cinque anni previsti dalla legge ai fini del mantenimento delle predette agevolazioni? E' stato deciso che le stesse non possano venire revocate, neppure se il coniuge trasferente non possa provvedere al riacquisto di un nuovo immobile entro un anno (Cass. Civ., Sez. V, 5156/2016; Cass. Civ., Sez. V, 8104/2017).

Quanto riferito non esclude naturalmente il fatto che i coniugi possano compiere attribuzioni vicendevoli che rinvengano nella separazione o nel divorzio una mera occasione. Così la divisione, la permuta di diritti reali, la donazione effettuata in concomitanza con tali eventi rimangono pur sempre tali, senza che la separazione personale o lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio possano sortire speciale incidenza sotto il profilo dell'elemento causale.

In ogni caso è stato deciso che gli accordi in questione, quando vengano a sostanziarsi nel trasferimento di diritti reali immobiliari, non si sottraggono all'eventuale possibilità per i terzi di un'impugnativa per il tramite di azione revocatoria fallimentare (ex artt. 67 e 69 l.f.). L'esperimento della detta azione infatti non rinviene ostacolo nell'omologazione dell'accordo traslativo, nè nella funzione solutoria rispetto all'obbligazione di mantenimento del coniuge attributario e/o della prole (Cass. Civ. Sez. I, 8516/06). Analogamente è a dirsi (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 3190/2023; Cass. Civ. Sez. III, ord. 7178/2022; Cass. Civ., Sez. III, 1144/2015) per l'assoggettabilità ad azione revocatoria ordinaria (art.2901 cod.civ.). E' stato osservato al riguardo come la partecipatio fraudis del coniuge al quale il bene viene trasferito, può ben dirsi formare l'oggetto di una presunzione semplice (Cass. Civ., Sez. VI-III, 2525/2018; Cass. Civ., Sez. VI-III, 1404/2016).
Ovviamente occorre che la situazione di crisi debitoria sia preesistente alla intrapresa della separazione (Cass. Civ., Sez. III, 6076/2015).
Al riguardo è stato deciso come occorra valutare non semplicemente l'atto che sancisce l'effetto traslativo finale, bensì anche la consistenza degli accordi preliminari di separazione (Cass. Civ. Sez. III, 11914/08).
In definitiva si può ben dire come gli accordi patrimoniali raggiunti in sede di separazione o di divorzio siano soggetti a tutte le ordinarie impugnative negoziali, non fruendo a tal proposito alcuna esenzione per il fatto di accompagnarsi ad un dictum giudiziale (Cass. Civ. Sez. III, 15169/2022).

Note

nota1

In relazione ai quali da tempo sono state espresse perplessità, imperniate sull'inettitudine del verbale dell'udienza presidenziale di separazione consensuale ed al verbale di udienza collegiale nella causa divorzile a fare le veci dell'atto pubblico notarile (Brienza, Attribuzioni immobiliari nella separazione consensuale, in Riv. Not., 1990, vol. I, p.1413). Venne infatti osservato come non vi sarebbe stata alcuna garanzia, nel procedimento avanti al giudice, del rispetto della normativa urbanistica (con riferimento alle menzioni previste dalla legge a pena di nullità dell'atto di trasferimento immobiliare), di quella tributaria (anche se attualmente è stata eliminata la previsione, sempre a pena di nullità, delle menzioni relative all'obbligo di dichiarazione dei redditi derivanti dal possesso di fabbricati), dell'obbligo dell'identificazione personale dei soggetti. In giurisprudenza è risultata dominante tuttavia la tesi opposta: si è infatti rilevato da un lato come il verbale d'udienza possieda la natura di atto pubblico, dall'altro come la redazione dello stesso avvenga ad opera di un ausiliario del giudice, essendo destinato a far fede di quanto in esso sia attestato e perciò palesandosi titolo idoneo per la trascrizione (Tribunale di Salerno, 4 luglio 2006). E' il caso di rilevare come una diatriba simile è stata posta in relazione ai trasferimenti operati nell'ambito del procedimento di negoziazione assistita (cfr. Tribunale di Pordenone, 17 marzo 2017).
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nota2

Cfr. Oberto, Prestazioni "una tantum" e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e di divorzio, Milano, 2000, p.93.
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nota3

Così Oberto, op.cit., p.101.
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nota4

L'individuazione della latitudine della categoria è specialmente rilevante in riferimento alla possibilità di fruire delle speciali agevolazioni fiscali di cui all'art.19 della Legge 74/87 che abrogava parzialmente l'art. 8 lett. f) della tariffa allegata al T.U. 131/86, agevolazioni successivamente estese anche all'ipotesi della separazione personale (Corte Cost., 154/99 ).
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Bibliografia

  • BRIENZA, Attribuzioni immobiliari nella separazione consensuale, Riv. Not., vol. I, 1990
  • OBERTO, Prestazioni "una tantum" e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e di divorzio, Milano, 2000

Contributi di approfondimento

Problemi fiscali dei trasferimenti immobiliari nell'ambito della crisi coniugale

Prassi collegate

  • Studio n. 31-2017/T, L’intervento del notaio nella soluzione della crisi coniugale, della unione civile e della convivenza: profili fiscali
  • Studio n. 149-2015/T, Atto di trasferimento con richiesta di molteplici trattamenti tributari (clausole subordinate)
  • Risoluzione N. 65/E, Esenzione fiscale per gli accordi di separazione conclusi in negoziazione assistita
  • Circolare N. 27/E, Risposte a quesiti in materia di imposta di registro
  • Quesito n. 188-2010/T, Prima casa, separazione dei coniugi e assegnazione abitazione ad uno solo nei 5 anni, decadenza
  • Studio n. 60-2006/T, Finanziaria 2006. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni immobiliari
  • Separazione personale dei coniugi: trascrivibilità del (relativo) verbale di udienza contenente pattuizioni patrimoniali ad effetti reali
  • Rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria fallimentare l'accordo con il quale i coniugi trasferiscono immobili

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