Trasferimenti immobiliari e crisi coniugale: la cessione fra separandi della quota di metà di un immobile acquistato prima delle nozze è esente da imposte. (CTR Roma, Sez. XXIX, sent. n. 3464 del 15 giugno 2015)

Per l’ipotesi di trasferimento di immobili in adempimento di obbligazioni assunte in sede di separazione personale dei coniugi l’art. 19 della l. n. 74/1987, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che le agevolazioni in parola sussistono nell'attualità anche all'esito dell'abrogazione di tutte le disposizioni fiscali agevolative a far tempo dal 1 gennaio 2014, la fattispecie in parola (riferentesi a tempo antecedente a tale data) era relativa ad un immobile acquistato in comunione ordinaria dai coniugi in un tempo antecedente le nozze. Ciò era parso all'Ufficio ragione sufficiente per affermare la pretesa erariale alla corresponsione delle imposte di registro, catasto, trascrizione nella misura ordinaria: si sarebbe trattato infatti di scioglimento di comunione ordinaria e non già di un'ipotesi in cui sarebbe venuta meno la comunione legale. La Corte romana fa giustizia di questa bizzarria interpretativa, rilevando come l'agevolazione di cui alla legge 1987 n.74 si applichi a tutti i casi in cui, nell'ambito della risoluzione della crisi coniugale (sia nel procedimento di separazione personale, sia in quello divorzile) si abbia a che fare con le vicende relative alla sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi.

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