Il notaio va in soffitta: trasferimento immobiliare tra coniugi nell’ambito della negoziazione assistita. La procedura ex art. 6 del d.l. 132/2014 non rende necessario l’intervento del pubblico ufficiale. (Tribunale di Pordenone, 17 marzo 2017)

Deve ordinarsi al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare previsto dalla convenzione di negoziazione assistita sottoscritta per la separazione personale fra i coniugi, non risultando necessaria l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di «un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» di cui all’art. 5, comma III, del decreto legge 132/14, dovendosi ritenere che detto accordo, munito del nulla osta o dell’autorizzazione del procuratore della Repubblica, produca gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali e dunque costituisce titolo per la trascrizione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La vicenda trae origine dal diniego dell'Agenzia del Territorio competente, la quale aveva rifiutato la trascrizione dell'atto portante trasferimento immobiliare tra coniugi all'esito di un procedimento di negoziazione assistita privo di autenticazione notarile. Il ricorso delle legali al Tribunale di Pordenone avverso il provvedimento negativo veniva accolto, per l'effetto ordinandosi l'effettuazione della formalità pubblicitaria. Il tema non è invero nuovo: come per il passato va rilevato come l'attività notarile, al di là del rigore formale e dell'accertamento dell'identità delle parti, viene a svolgere un ruolo di natura sostanziale che coinvolge il controllo della conformità dell'atto alla legge. Cosa dire infatti dei controlli sulla conformità oggettiva e soggettiva dal punto di vista catastale (cfr. la legge 122/2010), delle menzioni di natura urbanistica, del tracciamento degli strumenti finanziari? D'altronde in un'epoca dove la "novità" della sharing economy sottende in effetti a monetizzare lo scarto regolatorio tra settori professionali e non professionali o tra diversi settori professionali, non c'è da stupirsi. Soltanto quando i danni saranno palesi, a buoi ormai fuggiti dalla stalla, diverrà evidente quanto la chimera del nuovo ha occultato l'effettiva demolizione di regole che avevano una ragion d'essere nella protezione della pubblica fede: bene sfuggente perchè bene di tutti.

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