L'adempimento, che può essere definito come l'esatta esecuzione della prestazione dedotta in una obbligazione, possiede una natura giuridica disputata. Mentre vi è chi ritiene che sia connotato da
negozialità nota1, secondo una contraria opinione esso non dovrebbe neppure essere ritenuto un mero atto giuridico, dovendo piuttosto esser qualificato come
atto dovuto nota2 (cioè necessitato, dal momento che l'inadempimento costituisce un illecito sanzionato con la previsione del risarcimento del danno), a proposito del quale sarebbe addirittura superfluo interrogarsi circa i requisiti di capacità del soggetto agente.
E' infatti esclusa la rilevanza della volontá di colui che adempie un debito proprio (
animus solvendi ): conta esclusivamente la corrispondenza dell'oggetto dell'adempimento rispetto a quanto dedotto in obbligazione
nota3 .
A riprova di ciò, si evoca il modo di disporre di cui all'art.
1191 cod. civ. , ai sensi del quale il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità
nota4. Non sarebbe cioè necessario, ai fini della validità del pagamento o dell'adempimento, né la capacità di agire o negoziale né, secondo l'opinione preferibile, la semplice capacità naturale
nota5. D'altronde, quando dovesse difettare la causa dell'adempimento, intesa non certo come elemento essenziale del negozio, bensì come ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale, sarebbe pur sempre possibile, per colui che ha effettuato l'adempimento (appunto
sine causa), avvalersi del rimedio di cui all'art.
2033 cod.civ. , disciplinante l'indebito oggettivo.
La nozione di adempimento appena riferita concerne l'adempimento effettuato dal debitore; ben diversa è la natura giuridica dell'adempimento quando fosse stato eseguito dal terzo (art.
1180 cod. civ. ): atto dovuto il primo, atto negoziale il secondo.
Ci si deve accontentare di queste osservazioni?
E' possibile infatti rilevare che l'attribuzione della qualificazione di atto dovuto risulta del tutto insoddisfacente, essendo inconferente con il tema della natura giuridica di un atto: dovuto può essere sia un contegno negoziale sia un comportamento classificabile come mero atto giuridico.
In effetti sembra opportuno fare riferimento ai singoli casi concreti e
distinguere le ipotesi in cui l'adempimento consiste in una attività materiale (pagamento di una somma di denaro, consegna di un bene) da quelle in cui esso si sostanzi nella espressione di un contegno ex se negoziale nota6. Se Tizio si obbliga nei confronti di Caio in forza di un contratto preliminare a trasferire a costui la proprietà di un appartamento in Roma, Via Appia, l'adempimento dell'obbligo a contrarre che ne scaturisce postula l'espressione da parte del promittente alienante di una volontà negoziale. Non si potrebbe dedurre dalla natura genericamente non negoziale dell'adempimento una analoga natura del contegno che deve essere tenuto in adempimento dell'obbligo a contrarre. Sotto questo profilo occorre sciogliere alcuni punti che creano divergenze e discussioni tra gli interpreti.
I fautori della negozialità
nota7 dell'adempimento traggono a sostegno della propria tesi proprio il caso appena riferito, sminuendo la rilevanza di quanto emerge dalla lettura dell'art.
1191 cod. civ. in relazione alla capacità del
solvens. Al contrario, coloro
nota8 che propendono per la qualificazione dell'adempimento in chiave di atto dovuto, si basano proprio sul tenore letterale di questa norma, trascurando tuttavia di interrogarsi a fondo sulla ricostruzione dogmatica dell'obbligo a contrarre quale atto che concreta l'adempimento.
Esiste inoltre un tema ulteriore che si intreccia con quello in discussione: si vuole alludere all'indagine circa
la natura dell'elemento causale del contratto preliminare ed ai rapporti tra quest'ultimo ed il contratto definitivo , ora concepito come atto di mero adempimento rispetto ad un'obbligazione scaturente dal contratto preliminare, ora delineato come figura negoziale collegata, tuttavia comunque autonoma rispetto al vincolo preliminare. E' evidente che la prima tesi pone l'accento sull'importanza del contratto preliminare, degradando il contratto definitivo ad atto dovuto
nota9; la seconda lascia invece intatta la portata negoziale dell'attività delle parti in relazione alla stipula del contratto definitivo
nota10.
Aderendo a quest'ultima impostazione a motivo di considerazioni che saranno oggetto di disamina nella sede appropriata,
come conciliare la riferita natura negoziale in cui si sostanzia l'adempimento degli obblighi scaturenti da contratto preliminare con la natura di attività dovuta dei meri atti materiali in cui si sostanzia l'adempimento dell'obbligazione di pagare una somma di denaro ovvero di consegnare una cosa determinata? La risposta deve essere ricercata proprio ponendo a paragone la struttura degli istituti giuridici con l'evidenza dei fatti concreti della vita di tutti i giorni. Una cosa è pagare centomila lire al mio creditore o consegnare al medesimo una partita di merce ed un'altra è addivenire alla stipula di un contratto di vendita immobiliare essendo a ciò vincolati da un precedente contratto preliminare.
Nel primo caso la legge si preoccupa esclusivamente della corrispondenza tra quanto oggetto dell'obbligazione ed il risultato della condotta adempiente del debitore. Nel secondo esiste un margine di apprezzamento in ordine agli elementi non ancora determinati nell'accordo preliminare che rende indispensabile il ricorso, in sede di perfezionamento del contratto definitivo, ad una nuova espressione della volontà negoziale delle parti.
Le cose dette devono informare di sé l'apprezzamento della natura giuridica dell'adempimento: quand'esso si sostanzia in attività materiali, sarà considerato non tanto quale mero atto dovuto (ciò che vale unicamente ad evidenziare la obbligatorietà della condotta), quanto come atto sicuramente non negoziale (mero atto, quando non addirittura fatto giuridico
nota11 ); nel caso invece in cui esso adempimento assurga al rango di una condotta negoziale (come accade nelle ipotesi di adempimento di obblighi a contrarre) non potrà essere negata la parallela qualificazione negoziale del medesimo.
In definitiva l'adempimento evoca una serie di condotte variamente configurabili sotto il profilo della natura giuridica. Può trattarsi di atti negoziali, di semplici atti giuridici, di un'attività fattuale. Comunque gli effetti sono unitari: l'estinzione dell'obbligazione in esito al prodursi del risultato utile originariamente programmato. Note
nota1
In tal senso Andreoli,
Contributo alla teoria dell'adempimento, Padova, 1937, p. 61, il quale evidenzia che l'elemento essenziale e costitutivo dell'adempimento è la volontà del debitore di destinare la prestazione all'attuazione dell'obbligazione.
top1 nota2
Nicolò,
L'adempimento, in Raccolta di scritti, vol. II, Milano, 1980, p. 1283. L'A. fa riferimento al carattere esecutivo dell'adempimento, quale attuazione di un obbligo gravante sul debitore.
top2nota3
Oppo,
Adempimento e liberalità, Milano, 1979. In particolare Nicolò, op. cit., p. 1289, chiarisce che l'animus solvendi costituisce l'antecedente dell'attività del debitore, dal quale la norma non fa discendere la produzione di alcun effetto.
top3 nota4
Gazzoni,
Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 550.
top4nota5
In tal senso Nicolò, op. cit., p. 1289; Macioce, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 58; Cannata, L'adempimento delle obbligazioni, in Tratt. dir. civ. dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 87. Questi A. mettono in evidenza che non può ravvisarsi un pregiudizio per il debitore in quanto compie ciò cui era obbligato.
top5nota6
Giorgianni,
Pagamento, in Scritti minori, Napoli, 1988, p. 733.
top6 nota7
Giorgianni, voce Pagamento (dir.civ.), in N.sso Dig.it., vol. XII, p. 330; Natoli, L'attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol. II, Milano, 1984, pp. 29 e ss.
top7 nota8
Gazzoni, op. cit., Napoli, 1996, p. 550.
top8nota9
In tal senso Nicoletti, Sul contratto preliminare, Milano, 1974, pp. 27 e ss.; Montesano, Contratto preliminare e sentenza costitutiva, Napoli, 1953; Gazzoni, Il contratto preliminare, in Tratt. dir. priv., dir. da Bessone, Torino, 1998.
top9nota10
Così Messineo, voce Contratto preliminare, in Enc.dir., vol.X, 1962, p. 166; Alabisio, Il contratto preliminare, Milano, 1966, pp. 143 e ss.
top10topnota11
Qualifica l'adempimento come fatto giuridico Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. I, Padova, 1990.
top11Bibliografia
- ALABISO, Il contratto preliminare, Milano, 1966
- ANDREOLI, Contributo alla teoria dell'adempimento, Padova, 1937
- CANNATA, L'adempimento delle obbligazioni, Torino, Tratt.Rescigno, IX, 1984
- GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990
- GAZZONI, Il contratto preliminare, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Bessone, t.2, 1998
- GIORGIANNI, Pagamento, Napoli, Scritti minori, 1988
- GIORGIANNI, Pagamento, N.sso Dig. it., XII, 1968
- MACIOCE, Delle obbligazioni in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
- MESSINEO, Contratto preliminare, Enc.dir., X, 1962
- MONTESANO, Contratto preliminare e sentenza costitutiva, Napoli, 1953
- NATOLI, L’attuazione del rapporto obbligatorio: il comportamento del debitore, Milano, Tratt.dir.civ. diretto da Cicu - Messineo, II, 1984
- NICOLETTI, Sul contratto preliminare, Milano, 1974
- NICOLO', L'adempimento dell'obbligo altrui, Milano, Raccolta di scritti, II, 1980
- OPPO, Adempimento e liberalità, Milano, 1979