Accordi patrimoniali tra coniugi in sede di divorzio "congiunto". Mantenimento della natura interprivata delle pattuizioni patrimoniali. Conseguenze. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15169 del 12 maggio 2022)

La sentenza di divorzio su domanda congiunta (o su conclusioni concordi) ha effetto dichiarativo con riferimento agli accordi patrimoniali; ciò significa che l'accordo vive nel mondo del diritto solo quale atto di autonomia negoziale del quale la sentenza si limita a prendere atto in quanto non ostativo al fine della nuova configurazione dello status e della disciplina dei rapporti degli ex coniugi. Pertanto, tali accordi conservano la natura di atto contrattuale privato frutto della libera determinazione delle parti anche dopo la sentenza, e come tali, vivono nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale loro natura rimanendo, quindi, soggetti anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. considera la natura degli accordi patrimoniali che siano assunti nell'ambito della sentenza dichiarativa di scioglimento degli effetti civili del matrimonio che abbia avuto luogo in esito all'introduzione di domanda congiunta da parte di entrambi i coniugi. Da tale punto di vista viene posto in chiaro come il provvedimento giudiziale non sortisca alcun peculiare effetto: le pattuizioni economiche rimangono, quanto a profilo effettuale e natura giuridica, del tutto riconducibili alla volontà negoziale delle parti, di tal che ne rimane del tutto impregiudicata la impugnabilità sia sotto il profilo dell'assoggettabilità da part dei terzi ad azione revocatoria ordinaria, sia ad ogni ulteriore strumento inteso a far valere l'eventuale invalidità.

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