Trasferimento immobiliare in favore della prole nell'ambito degli accordi di separazione. Possibilità di agire in revocatoria ordinaria. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 7178 del 4 marzo 2022)

Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 cod.civ. la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica in concreto se lo stesso si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale, l'azione revocatoria ordinaria è senz'altro ammissibile in quanto il trasferimento di immobile effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata trae origine dalla libera determinazione del coniuge, divenendo "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non già fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 cod.civ., comma 3.
L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto (cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione) né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ribadisce il proprio orientamento in materia di assoggettabilità ad azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobili in sede di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in vista della separazione ovvero del divorzio, siano essi destinati ad uno dei coniugi, sia alla prole. Non ha pregio, infatti, ai fini di giustificare la non revocabilità, sostenere che si tratti di un atto posto in essere con funzione solutoria in riferimento all'obbligazione di mantenimento dei figli, dal momento che una cosa è l'esistenza di siffatta obbligazione, scaturente dalla legge, altra cosa è scegliere deliberatamente una specifica modalità di adempimento. Di conseguenza l'atto di trasferimento non può sfuggire alla revocatoria, come statuito anche da Cass. civile, sez. III 2015/1144.

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