Accordi dei coniugi in funzione della separazione personale non ancora pronunziata. Trasferimento immobiliare in favore dei figli. Esenzione di cui all'art.19 l. 74/1987. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 31603 del 6 dicembre 2018)

La "degiurisdizionalizzazione" risultante dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento, conduce alla valorizzazione dell'accordo delle parti nella definizione della crisi coniugale, ciò che ha condotto al sostanziale superamento della distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale degli accordi di separazione. In tema di ricorso per cassazione, l'interesse ad impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, per cui è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., che la parte ottemperi ai principio di autosufficienza del ricorso, correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea.

Commento

(di Daniele Minussi)
La vicenda di cui è causa consisteva nell'individuazione del regime tributario applicabile all'atto di trasferimento della nuda proprietà di un immobile attribuito al figlio dei coniugi in corso di separazione personale. Aveva infatti eccepito l'AE come non risultasse applicabile il regime agevolativo di cui all'art.19 della l.74/1987: esso infatti avrebbe potuto assistere gli atti posti in essere in attuazione agli obblighi conseguenti agli accordi di separazione tra i coniugi, non già gli accordi propedeutici alla separazione stessa.

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