Cass. Civ., sez. I, n. 8516/2006. Il diritto di abitazione a favore dell' ex coniuge rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare.

L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare (ai sensi degli artt. 67 e 69 l. fall.), non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Tale conclusione si impone a fortiori allorché il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti.

Commento

Rimanendo sullo sfondo la qualificazione giuridica in chiave di atto negoziale con causa esterna dell'accordo tra coniugi inteso a disciplinare le conseguenze patrimoniali della separazione personale tra i medesimi, la pronunzia in esame affronta, risolvendolo positivamente, il tema della possibilità di assoggettare al rimedio dell'azione revocatoria fallimentare il trasferimento di diritti reali immobiliari portato dall'atto in questione.

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