Accordo tra coniugi in sede di separazione consensuale. Qualificazione del trasferimento e assoggettamento ad azione revocatoria ordinaria. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 3190 del 3 marzo 2023)

L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 cod.civ., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. conferma il più volte affermato orientamento nel senso del pieno assoggettamento dei trasferimenti immobiliari in sede di separazione o di divorzio alle azioni revocatorie (nella specie quella ordinaria). L'esperimento della detta azione infatti non rinviene ostacolo nell'omologazione dell'accordo traslativo, nè nella funzione solutoria rispetto all'obbligazione di mantenimento del coniuge attributario e/o della prole (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 8516/06; ex multis si veda Cass. Civ. Sez. III, ord. 7178/2022). E' stato osservato al riguardo come la partecipatio fraudis del coniuge al quale il bene viene trasferito, può ben dirsi formare l'oggetto di una presunzione semplice (Cass. Civ., Sez. VI-III, 2525/2018). Si può concludere al riguardo nel senso che gli accordi patrimoniali in questione siano soggetti a tutte le ordinarie impugnative negoziali, non fruendo a tal proposito alcuna esenzione per il fatto di accompagnarsi ad un dictum giudiziale (Cass. Civ. Sez. III, 15169/2022).

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