Trasferimento immobiliare in adempimento di accordi assunti in sede di separazione personale. Assoggettabilità ad azione revocatoria. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 28558 del 6 novembre 2024)

L’atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell’altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell’ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si inscrive nel consolidato orientamento della Cassazione, che reputa assoggettabile ad azione revocatoria anche i trasferimenti immobiliari che intervengano nell'ambito della sistemazione economica dei rapporti patrimoniali tra coniugi nell'ambito della separazione o del divorzio. Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 cod.civ. l’atto con il quale il marito, in adempimento degli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata, aveva ceduto senza alcun corrispettivo alla moglie la proprietà della metà indivisa di un immobile. Cfr. in senso conforme, Cass. civile, sez. II 2023/3190.

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