Assegno divorzile: rivoluzione nei parametri di quantificazione. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 11504 del 10 maggio 2017)

Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui alla L. n. 898/1970, art. 5, c. VI, come sostituito dalla L. n. 74/1987, art. 10, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma: A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'"autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive"), con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della "solidarietà economica" dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma ("(....) condizioni dei coniugi, (....) ragioni della decisione, (....) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (....) reddito di entrambi (....)"), e "valutare" "tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio", al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
In merito alla competenza per territorio, la domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va proposta, ai sensi dell'art. 4, co. 1 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, quale risultante in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale intervenuta nel 2008, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del coniuge convenuto, salva l'applicazione degli ulteriori criteri previsti in via subordinata dalla medesima norma.

Commento

(di Daniele Minussi)
Rivoluzione copernicana nella giurisprudenza in tema di quantificazione dell'assegno da attribuirsi all'ex coniuge: non deve più essere finalizzato al mantenimento dello stesso tenore di vita, dovendo piuttosto informarsi al principio di autoresponsabilità economica di ciascuno. Dal momento che la ragione dell'assegno divorzile si rinviene nell'inderogabile dovere di solidarietà economica che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale, prevale la componente assistenziale. Essa ha a che fare con l'assenza di adeguati mezzi economici, ciò che non si riscontra quando vi fosse una situazione di indipendenza o autosufficienza economica. In tale ipotesi l'attribuzione dell'assegno si porrebbe come un illegittimo arricchimento unicamente fondato su un rapporto matrimoniale ormai estinto. In particolare la Cassazione ha individuato quattro criteri dai quali desumere l'autosufficienza economica: a) il possesso di qualsiasi specie di redditi, b) il possesso di cespiti mobiliari o immobiliari, c) la capacità di lavoro personale, d) la disponibilità di una casa di abitazione.

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