Il trasferimento immobiliare in adempimento di accordi di separazione (o di divorzio) è esente da imposta di registro anche se effettuata in favore dei figli. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 16348 del 28 giugno 2013)
L'esenzione dall'imposta di registro e di bollo per i trasferimenti immobiliari effettuati dai coniugi in sede di separazione si applica anche nel caso in cui la cessione del bene sia effettuata in favore dei figli. La legge, infatti, tende a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi.