Il trasferimento immobiliare in adempimento di accordi di separazione (o di divorzio) è esente da imposta di registro anche se effettuata in favore dei figli. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 16348 del 28 giugno 2013)

L'esenzione dall'imposta di registro e di bollo per i trasferimenti immobiliari effettuati dai coniugi in sede di separazione si applica anche nel caso in cui la cessione del bene sia effettuata in favore dei figli. La legge, infatti, tende a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ancora una volta la S.C. interviene sul disputato tema della latitudine delle agevolazioni previste dalla legge per la tassazione degli atti di trasferimento immobiliare stipulati in funzione della sistemazione economica dei rapporti tra coniugi in conseguenza della crisi coniugale (tanto per il caso della separazione personale, quanto per quello dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio). Ciò che conta è unicamente l'aspetto causale dell'attribuzione e non l'individuazione del novero dei soggetti attributari dei diritti immobiliari. Tale opinione si pone in aperta antitesi rispetto alle circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate, intese a limitare la concessione del beneficio dell'esenzione (dall'imposta di registro, di trascrizione, di voltura nonchè di bollo) ai soli trasferimenti tra coniugi. Va tuttavia detto con chiarezza come l'intera diatriba sia destinata a perdere importanza a far tempo dall'ormai prossimo 1 gennaio 2014, da quando cioè entreranno in vigore le nuove disposizioni tributarie (ex art.10 d.lgs. 23/2011 che proprio "nuovo" non si può definire, anche se a suo tempo non si meditò sulla portata dirompente della norma, stante il lungo intervallo temporale di entrata in vigore) intese a riordinare l'intera materia, eliminative di siffatte (e di altre) agevolazioni tributarie.

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