Cass. civile, sez. V del 2013 numero 14157 (05/06/2013)




Deve esser osservato che la lettera dell’art. 19, l. n. 74/1987, laddove la norma parla lato di esenzione dall’ imposta dei provvedimenti “relativi” a procedimenti “divorzili”, sembra voler riconoscere il beneficio anche con riferimento a provvedimenti che, pur se non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, siano comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a cagione della lite matrimoniale. Ciò conformemente alla ratio dell’ agevolazione, la quale, quando ha ampliato la platea del beneficio, deve essere ravvisata in quella di favorire la definizione delle controversie coniugali mediante l’incentivo fiscale, poiché non di rado l’onere economico da sostenersi per la sistemazione dei rapporti patrimoniali costituisce serio ostacolo. Il caso sottoposto alla Corte, da tale punto di vista, può aggiungersi, si dimostra addirittura paradigmatico. Di fatti, à sensi dell’ art. 191 c.c., la divisione giudiziale poteva radicarsi soltanto dopo lo scioglimento della comunione coniugale, quindi unicamente fuori del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Cosicché l’esclusione dall’esenzione, secondo la restrittiva interpretazione dell’art. 19, l. n. 74/1987 proposta dall’Ufficio delle Entrate, diverrebbe addirittura costituzionalmente incongrua. Questo perché, in effetti, un provvedimento di divisione giudiziale che termini una controversia patrimoniale insorta in “relazione” a procedimento “divorzile”, non verrebbe fiscalmente incentivata sol perché il rispetto della forma processuale ne impedisce la contestuale trattazione, con la conseguente irrazionale perdita della funzione assegnata all’art. 19 l. n. 74 del 1987 in un’ipotesi non diversa da altre per cui il beneficio viene dall’Amministrazione pacificamente accordato.

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