Cass. civile, sez. VI-III del 2020 numero 21358 (06/10/2020)




È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria dell'atto di trasferimento immobiliare effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione del III comma dell'art. 2901 cod.civ.. I presupposti dell’azione revocatoria, infatti, vanno valutati rispetto al negozio traslativo e non alla precedente intesa che funge solo da causa esterna della cessione.

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