Tribunale di Pordenone del 2017 (17/03/2017)



Deve ordinarsi al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare previsto dalla convenzione di negoziazione assistita sottoscritta per la separazione personale fra i coniugi, non risultando necessaria l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di «un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» di cui all’art. 5, comma III, del decreto legge 132/14, dovendosi ritenere che detto accordo, munito del nulla osta o dell’autorizzazione del procuratore della Repubblica, produca gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali e dunque costituisce titolo per la trascrizione.

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