Accordi in sede di separazione o di divorzio congiunto. Effetti traslativi afferenti a diritti reali immobiliari: un tema "sempreverde" (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 21761 del 29 luglio 2021)

Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 cod.civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 cod.civ., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema è invero di quelli che hanno visto da decenni esprimere due punti di vista difformi. Secondo un'opinione, infatti, il provvedimento del Giudice con il quale viene omologato l'accordo tra i coniugi reso nel corso del giudizio di separazione o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio mediante il quale venga sancito il trasferimento di diritti reali immobiliari o tra i coniugi stessi ovvero in favore della prole è trascrivibile e produttivo di effetti traslativi. Il contrario parere ha sempre fatto leva sul difetto, in capo al cancelliere, della potestà certificativa relativa all'attestazione della identità delle parti, della natura giuridica del provvedimento, della difficoltà, se non della vera e propria impossibilità, di racchiudere nel predetto verbale e nel susseguente provvedimento, di tutte le menzioni che la legge prescrive siano inserite a pena di nullità dell'atto (quali, esemplificativamente, le menzioni urbanistiche, il certificato di destinazione urbanistica delle aree, le menzioni di coerenza oggettiva e soggettiva dal punto di vista catastale, etc.). La pronunzia in esame è pertanto collocabile in siffatto contesto, sposando il primo orientamento riferito: la risposta positiva fa leva da un lato sulla natura di atto pubblico del verbale d'udienza (e del susseguente provvedimento: aspetto peraltro non specialmente utile, dal momento che anche le scritture private aventi sottoscrizione autenticata sortiscono i medesimi effetti), dall'altro sulla possibilità che vengano effettuate le produzioni documentali indispensabili per legge nonchè le relative menzioni ed attestazioni.

Aggiungi un commento