Il verbale del giudice della separazione o del divorzio non può costituire un’alternativa al trasferimento di immobili. Fondamento. (Tribunale di Milano, 21 maggio 2013)

Le parti, per effetto della loro autonomia contrattuale e della conseguente interpretazione dell’art. 711 c.p.c. e 4, comma XVI, legge div., possono sì integrare le clausole consuete di separazione e divorzio (figli, assegni, casa coniugale) con clausole che si prefiggono di trasferire tra i coniugi o in favore di figli diritti reali immobiliari o di costituire iura in re aliena su immobili: tuttavia, debbono ricorrere alla tecnica obbligatoria e non a quella reale, pena la possibile vanificazione dello strumento di tutela prescelto. Tale tecnica obbligatoria, peraltro, consente pacificamente l’applicazione dell’art. 2932 c.c. e, quindi, di porre rimedio ad eventuali inadempimenti successivi alla pattuizione. Si tratta di un’ interpretazione oggi confermata dai più recenti interventi normativi del legislatore: l’art. 19, comma IV, della l. n. 122/2010, di conversione del d.l. n. 78/2010 ha, infatti, manipolato l’art. 29 della l. n. 52/1975, inserendo il comma 1-bis in cui si demanda in modo espresso al «notaio» e non ad altri operatori, il compito della individuazione e della verifica catastale, nella fase di stesura degli atti traslativi così concentrando, nell’alveo naturale del rogito notarile, il controllo indiretto statale a presidio degli interessi pubblici coinvolti. Ne consegue, quale corollario fisiologico, che il controllo del notaio non può certo essere sostituito da quello del giudice, ostandovi l’evidente quanto pacifica diversità di ruolo e funzioni. Soprattutto, comunque, si versa in un ambito governato dal principio di tassatività e legalità in cui la figura professionale scelta dal legislatore (notaio) è insuscettibile di interpretazione analogica.

Commento

(di Daniele MInussi)
La pronunzia in considerazione pone il suggello all'interpretazione (od onor del vero non prevalente, se non in tempi ormai non recenti) secondo la quale il decreto del Giudice avrebbe potuto sortire effetti traslativi in riferimento alle attribuzioni immobiliari che i coniugi avessero convenuto al fine di sistemare i propri rapporti patrimoniali all'esito del procedimento di separazione personale. Dai primi degli anni '90, quando tale interpretazione prese piede (si rammentano ancora i cartelli affissi nel corridoio della IX sezione del Tribunale civile di Milano ove erano elencate le menzioni che obbligatoriamente gli avvocati avrebbero dovuto introdurre nel ricorso proprio allo scopo di consentire che avesse luogo il trasferimento immobiliare) le cose si sono non poco complicate. Occorre che sia assicurata, a pena di nullità dell'atto, la coerenza oggettiva e soggettiva (controllo della conformità delle schede catastali), vanno allegate le certificazioni energetiche (si veda la recente disciplina dell'APE), devono essere tracciate le somme, eventualmente da corrispondere anche nell'ambito di una sistemazione patrimoniale tra coniugi, ai sensi della c.d. "legge Bersani"...

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