Cass. civile, sez. V del 2018 numero 31603 (06/12/2018)




La "degiurisdizionalizzazione" risultante dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento, conduce alla valorizzazione dell'accordo delle parti nella definizione della crisi coniugale, ciò che ha condotto al sostanziale superamento della distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale degli accordi di separazione. In tema di ricorso per cassazione, l'interesse ad impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, per cui è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., che la parte ottemperi ai principio di autosufficienza del ricorso, correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto, indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea.

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