Codice Civile art. 2644


EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE
1. Gli atti enunciati nell' articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
2. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l' acquisto risalga a data anteriore.

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