I requisiti essenziali del contratto divisionale
nota1 non si distinguono da quelli previsti per ogni specie di contratto ed evocati dall'art.
1325 cod.civ., vale a dire l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma, intesa come una speciale modalità di espressione della volontà.
Omessa ogni considerazione per il primo elemento, se non per ribadire la indispensabilità a pena di nullità (questione che sarà analizzata a parte) che all'atto divisionale prendano parte tutti i contitolari
nota2,
l'elemento causale della divisione dagli interpreti riferito al
venir meno della contitolarità del diritto in conseguenza dell'assegnazione a ciascun partecipe del diritto esclusivo su un bene facente parte della massa dividenda, bene di valore pari quota di diritto spettante a ciascuno.
Per quanto attiene all'
oggetto, viene delineato un concetto di atto divisionale connotato da una particolare ampiezza, tale da prendere in considerazione non solo quella negoziazione che deduce le cose investite dal diritto spettante ai contitolari, ma anche atti che hanno ad oggetto beni non comuni (conguagli in denaro, vale a dire le somme erogate per compensare taluno dei condividenti del minor valore dei beni in fatto assegnati rispetto alle quote di diritto loro spettanti; altri beni diversi dal denaro che vengano trasferiti allo scopo di apporzionare i condividenti in maniera congrua e alle quota spettante a ciascuno).
Circa
l'elemento formale è appena il caso di riferire che la divisione concernente beni immobili deve essere compiuta per atto scritto (art.
1350 n. 11 cod.civ.) essendo inoltre soggetta a trascrizione (artt.
2646 ,
2647 ,
2648 ,
2649 ,
2650 ,
2651 ,
2652 ,
2653 ,
2654 ,
2655 ,
2656 ,
2657 ,
2658 ,
2659 ,
2660 ,
2661 ,
2662 ,
2663 ,
2664 ,
2665 ,
2666 ,
2667 ,
2668 ,
2669 ,
2670 ,
2671 ,
2672 ,
2673 ,
2674 ,
2676 ,
2677 ,
2678 ,
2679 ,
2680 ,
2681 ,
2683 ,
2684 ,
2685 , cod.civ.). La formalità della trascrizione è dettata allo scopo di assicurare la realizzazione del principio di continuità di cui all'art.
2650 cod.civ. e non ai diversi fini di cui all'art.
2644 cod.civ.
nota3.
Note
nota1
Cfr. Bonilini, Divisione, in Dig. disc. priv., VI, 1990, pp.481 e ss.; Mora, Il contratto di divisione, Milano, 1995; Moscati, Divisione I) Profili generali, in Enc. giur. Treccani.
top1nota2
Così, tra gli altri, Mirabelli, Divisione, in N.mo Dig. it., p.36.
top2nota3
Si vedano Gazzara, Divisione (dir. priv.), in Enc. dir., p.424; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.1083.
top3Bibliografia
- BONILINI, voce Divisione, Dig. disc. priv., VI, 1990
- GAZZARA, voce Divisione (dir. priv.), Enc.dir.
- MIRABELLI, voce Divisione, N.mo Dig. It.
- MORA , Il contratto di divisione, Milano, 1995
- MOSCATI, Divisione, Enc.giur. Treccani
Prassi collegate
- Studio n. 380-2009/C, La donazione di quota indivisa su un bene facente parte di una più ampia massa comune