Nozione, aspetti strutturali ed elementi caratterizzanti della disciplina dei diritti reali



Con l'espressione "diritti reali" ci si riferisce ai diritti su una cosa (iura in rem) , caratterizzati dalla immediata relazione del titolare con la cosa stessa, relazione che si svolge al di fuori di un rapporto giuridico intersoggettivo nota1.

Se Tizio è proprietario del fondo Corneliano, egli può esercitare il proprio diritto indipendentemente da ogni condotta di altri soggetti, della cui cooperazione non v'è bisogno alcuno. Similmente accade per gli altri diritti reali minori. Se Caio è usufruttuario dell'appartamento in Roma, Via Appia n.23, egli ha la possibilità di parimenti ricavare direttamente dall'utilizzo dell'immobile ogni utilità che questo è in grado di produrre, salva la destinazione economica del medesimo.

E' ben vero che, al fine di situare i diritti reali all'interno di un rapporto, parte della dottrina tradizionale ha tentato di configurare opposte situazioni giuridiche consistenti da un lato nel diritto soggettivo facente capo al titolare del diritto reale come pretesa di costui, valevole erga omnes, a non essere disturbato o comunque pregiudicato da qualsiasi terzo (assolutezza del diritto reale) e correlativamente, dall'altro nel dovere generico di astensione di tutti i consociati dal porre in essere condotte lesive nota2.

Queste considerazioni, come vedremo riferendo del diritto di credito, possono tuttavia essere reiterate anche con riferimento ai diritti relativi. Anche in relazione ad essi è infatti prospettabile un dovere generico di astensione a carico dei terzi estranei al rapporto in ordine a condotte lesive del diritto nota3.

Maggiormente caratterizzante della distinzione tra diritti relativi e reali è piuttosto l'elemento costituito dall'inserimento (soltanto) dei primi nella dinamica del rapporto giuridico. Se stipulo un contratto di trasporto con un vettore perchè trasferisca delle merci da un luogo ad un altro, è chiaro che da tale contratto nascono diritti ed obblighi che possono esser fatti valere tra le sole parti.

Il diritto reale attribuisce ordinariamente al titolare il potere di utilizzare il bene (come nel caso della proprietà, dell'usufrutto, dell'enfiteusi, uso, abitazione: diritti reali di godimento). Un potere di fruizione diretto non risulta comunque indispensabile: si pensi al contenuto delle servitù negative e dei diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca), sprovvisti di alcun potere di utilizzazione della res nota4.

D'altronde, la consistenza del diritto reale non è tale soltanto quando assicuri il godimento del bene, ma anche quando adempia alla funzione di assicurare il soddisfacimento di un debito vincolando un bene con effetti opponibili erga omnes (diritti reali di garanzia) ovvero quando attribuisca al titolare anche vantaggi di tipo diverso rispetto al potere di utilizzazione del bene come la costituzione di un vincolo, di una limitazione opponibile a tutti attinente alle facoltà che il diritto sul bene sarebbe idoneo a fornire. Si pensi ad una servitù negativa consistente nel divieto di ulteriore edificabilità su un terreno nota5.

L'elemento discretivo tra diritti reali di questa specie e altri diritti privi di realità consiste proprio nell'opponibilità esterna, nella forza dei primi ad imporsi nei confronti di tutti i soggetti.

Non tutti i diritti che assicurano poteri di godimento di un bene devono esser ricompresi nel novero dei diritti reali. Vi sono infatti diritti di utilizzazione della cosa (si pensi all'affitto, alla locazione, al comodato) che si atteggiano in un modo assolutamente peculiare: tali i c.d. diritti personali di godimento, il cui esame verrà approfondito in seguito. Essi (locazione, comodato, anticresi) possono essere connotati da una limitata sequela (vale a dire da un qualche grado di opponibilità nei confronti dei terzi) senza per questo perdere la propria fondamentale natura di diritti relativi.

Caratteristica peculiare dei diritti reali è propriamente il cosiddetto diritto di seguito o di sequela. La servitù su un fondo che al tempo della costituzione fosse stato di proprietà di Primo, pure se tale servitù avesse carattere negativo, continua a gravare sul bene quand'anche la proprietà fosse stata trasferita a Secundus. L'ipoteca costituita su un appartamento da Primus a garanzia di un mutuo ipotecario acceso per pagare il prezzo, continua a gravare sull'immobile anche quando Primus alieni la proprietà di esso a Secundus.

Le caratteristiche fondamentali dei diritti reali possono essere riassuntivamente compendiate nei seguenti aspetti:

  1. tipicità e numerus clausus, caratteristiche correlate ad una limitazione dell'autonomia negoziale privata in materia;
  2. immediatezza, intesa come relazione non mediata da altri soggetti con il bene;
  3. assolutezza, intesa come assenza di legami, di nessi intersoggettivi;
  4. sequela o inerenza passiva, intesa come opponibilità del diritto erga omnes. All'esito della disamina relativa a questi aspetti si potrebbe concludere che, prescindendo dalla proprietà, i diritti reali minori ed i diritti di credito siano contraddistinti da tratti strutturali a volte tali da non consentire differenze in termini netti.

In un primo senso l'assolutezza è forse propriamente un termine da riferirsi alla sola proprietà. L'usufruttuario infatti deriva i propri poteri da quelli del proprietario, anche se è vero che, una volta costituito il diritto, questo è tale e perfetto nei confronti di tutti gli altri soggetti. Risulta tuttavia dubbio, come detto, che questo aspetto valga a connotare i diritti reali rispetto a quelli di credito.

L'immediatezza, a propria volta, pare qualificare anche figure quali i diritti personali di godimento. D'altronde è vero che alcuni diritti reali (come l'ipoteca e le servitù negative) ne sono privi nota6.

La sequela o inerenza passiva si pone invece quale elemento cardine dei diritti reali, non potendo risultare invece ammissibile nell'ambito dei rapporti obbligatori se non nei limiti in cui sia stata eccezionalmente prevista. Si pensi alla locazione, con riferimento alla quale la legge prevede una certa opponibilità al subacquirente dell'immobile (art. 1599 cod.civ. : emptio non tollit locatum).

I diritti reali in generale sono inoltre connotati da una disciplina normativa imperniata sulle regole che seguono:

  1. possesso e tutela possessoria: ai sensi dell'art.1140 cod.civ. "il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale". Soltanto i diritti reali sono suscettibili di possesso e della correlativa tutela approntata dal codice civile: azioni di reintegrazione e azione di manutenzione. Non spetta quest'ultima al mero detentore;
  2. criteri di risoluzione dei conflitti tra più subacquirenti dello stesso diritto: a) l'art.1155 cod.civ. , in tema di trasferimento della proprietà di beni mobili, sancisce la prevalenza di colui che abbia per primo conseguito in buona fede il possesso del bene, anche se il titolo di acquisto risulta successivo a quello del precedente acquirente; b) l'art. 2644 cod.civ. sancisce invece la priorità della trascrizione relativamente al trasferimento del diritto relativo a beni immobili. Per quanto attiene ai diritti relativi (di credito, diritti personali di godimento) si pongono criteri diversi da quelli enunziati, quali la priorità della notificazione nella cessione del credito al debitore ceduto (art.1265 cod.civ. ) ovvero la priorità della consecuzione del godimento del bene o, sussidiariamente, del momento cronologico della stipulazione (art. 1380 cod.civ. );
  3. l'occupazione è una modalità di acquisto a titolo originario configurabile in relazione ai soli diritti reali. Le modalità di acquisto a titolo originario (nelle quali non v'è trasferimento del diritto da precedente titolare, verificandosi l'insorgenza del diritto ex novo, indipendentemente dal fatto se la cosa abbia già formato oggetto di diritto da parte di altro soggetto) sembrano riservate ai soli diritti reali (occupazione, invenzione, accessione, specificazione, usucapione);
  4. la tutelabilità erga omnes del diritto peraltro non sembra invece più corrispondere ad un elemento idoneo a distinguere tra diritti reali e diritti di credito, anche se le recenti affermazioni concernenti i diritti relativi devono esser circoscritte. Tradizionalmente si dice che incomba su tutti i consociati un dovere generico di astensione rispetto al compimento di atti dannosi o pregiudizievoli del diritto reale, con la conseguente possibilità per il titolare del medesimo di procedere ex art. 2043 cod.civ. nei confronti di qualsiasi danneggiante. Per i diritti di credito tale possibilità è sempre stata respinta, sulla scorta della considerazione che l'unico soggetto che possa ledere il diritto del creditore sia il debitore inadempiente. Questa impostazione è stata oggetto di revisione critica già da tempo. La tutela aquiliana del credito ha preso spunto da un celebre caso in cui la morte del debitore aveva cagionato la perdita definitiva ed irreparabile della prestazione corrispondente ad un facere infungibile per il creditore. La giurisprudenza si è spinta tuttavia fino ad ammettere il risarcimento del datore di lavoro pregiudicato dall'inabilità temporanea assoluta del prestatore di lavoro danneggiato dal terzo anche quando l'opera del primo abbia carattere sostituibile. Il pregiudizio consisterebbe nell'ammontare delle retribuzioni e contributi previdenziali pagati nel periodo di assenza dell'infortunato;
  5. la forma scritta ad substantiam actus è richiesta dall'art.1350 cod.civ. con riferimento all'oggetto di determinate pattuizioni, consistente nel trasferimento ovvero nella rinunzia relativa a diritto reale concernente un bene immobile (con la significativa eccezione delle locazioni ultranovennali).

Il requisito formale ad substantiam ha a che fare con un duplice aspetto:
  1. il trasferimento di un diritto reale;
  2. l'oggetto del trasferimento concernente beni immobili. Nell'ambito dei diritti relativi vige l'opposto principio della libertà della forma, che trova limiti in norme peculiari (cfr. 1351 cod.civ. ) o in differenti tipi di formalismo. E' pur sempre possibile che le parti istituiscano convenzionalmente una determinata forma ad substantiam anche nel caso di stipulazioni di per sè non contraddistinte da particolari vincoli (art.1352 cod.civ.).

Note

nota1

V. Belfiore, Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti reali, Milano, 1979.
top1

nota2

Secondo la c.d. "teoria personalistica" il diritto è costituito dall'insieme delle regole attenenti alle relazioni intersoggettive ed il rapporto giuridico intercorre solo fra soggetto e soggetto, non fra soggetto e cose. Ne consegue che la relazione fra soggetto e cosa non ha giuridica rilevanza. Tra i sostenitori di tale teoria si vedano p.es. Allara, Le nozioni fondamentali del diritto civile, Torino, 1958, pp.193 e ss.; Burdese, Considerazioni in tema di diritti reali. (A proposito di una recente monografia), in Riv. dir. civ., 1977, pp.317 e ss.; Ferrara, Concetto e tipi dei diritti reali, Perugia, 1907.
top2

nota3

Cfr. Comporti, Diritti reali, in Enc. giur. Treccani, p.2.
top3

nota4

Proprio per questo motivo alcuni autori, fra i quali Pugliese, Diritti reali, in Enc. dir., p.774, hanno espresso il dubbio sulla legittimità di annoverare l'ipoteca tra i diritti reali.
top4

nota5

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.128.
top5

nota6

Si veda Giorgianni , Diritti reali (diritto civile), in N.mo Dig. it., p.769, secondo il quale questi ultimi diritti sarebbero dunque privi di qualsiasi impronta di realità.
top6

Bibliografia

  • ALLARA, Le nozioni fondamentali del diritto civile, Torino, I, 1958
  • BELFIORE, Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti reali, Milano, 1979
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BURDESE, Considerazioni in tema di diritti reali (A proposito di una recente monografia), Riv.dir.civ., 1977
  • COMPORTI, Diritti reali, Roma, Enc.giur.Treccani, XI, 1989
  • FERRARA, Concetto e tipi dei diritti reali, Perugia, 1907
  • GIORGIANNI, Diritti reali (diritto civile), Torino, N.sso Dig. It., V, 1960
  • PUGLIESE, Diritti reali, Enc.dir., XII, 1964

Prassi collegate


Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Nozione, aspetti strutturali ed elementi caratterizzanti della disciplina dei diritti reali"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti