Effetti dell'azione revocatoria



L'accoglimento della domanda svolta da colui che agisce in base all'art. 2901 cod.civ. produce un effetto caratteristico del rimedio in esame nota1.
L'atto pregiudizievole non può certamente essere ritenuto invalido quand'anche venisse revocato, dal momento che l'art. 2901 cod.civ. qualifica il risultato della revocatoria in chiave di semplice inefficacia nei confronti del creditore che ha svolto l'azione nota2.

Detta inettitudine alla produzione di effetti è finalizzata a consentire l'aggressione dei beni oggetto dell'atto revocato da parte del creditore agente, il quale avrà così la possibilità, espressamente prevista dall'art. 2902 cod.civ. , di agire avvalendosi di tutti gli strumenti giuridici messi a disposizione dall'ordinamento (azioni cautelari ed esecutive). Si tratta, in definitiva, di tutte quelle azioni che il creditore avrebbe potuto promuovere qualora l'atto di disposizione che gli crea pregiudizio non fosse stato perfezionato.

Si può dunque dire che l'azione revocatoria non faccia ritornare il bene nel patrimonio del debitore: essa non possiede efficacia restitutoria (anche se, una volta che fosse venuto meno il titolo di provenienza, tale profilo effettuale sarebbe escluso, pur permanendo un interesse in capo al creditore: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III, 15096/2017), essendo volta semplicemente a tutelare il creditore che abbia agito per scongiurare il pregiudizio derivante dal perfezionamento dell'atto di disposizione (Cass. Civ. Sez. I, 791/2000 ) nota3.Nè il rimedio in esame può essere utilizzato per aggirare sostanzialmente il principio (art.2644 cod.civ.) della priorità cronologica della trascrizione allo scopo di dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso soggetto avente causa relativamente a diritti reali immobiliari, neppure quando il titolo che si vorrebbe far prevalere possedesse matrice giudiziale (quale ad esempio il provvedimento di assegnazione della casa coniugale: cfr. Cass. Civ. Sez.II, 11830/07).

Ne discende la relatività nota4 della condizione giuridica di inefficacia dell'atto revocato. Di essa non potrebbero profittare nè gli altri creditori di colui che aveva posto in essere l'atto di disposizione (i quali sarebbero con tutta evidenza interessati in relazione alla maggior consistenza del patrimonio del loro debitore scaturente dalla revoca dell'atto di disposizione) nè il debitore stesso (per il quale si palesi conveniente sciogliersi dal vincolo contrattuale precedentemente stipulato) nè, infine, il terzo contraente con il debitore (qualora gli facesse comodo per un qualsiasi motivo liberarsi dai vincoli contrattuali perfezionati con il debitore). In particolare costui, nella propria veste di acquirente, non potrà, in conseguenza della semplice emanazione della sentenza, richiedere la restituzione del prezzo pagato (Cass. Civ. Sez. VI-III, ord. 16614\2021).

Poichè l'accoglimento dell'azione revocatoria si fonda anche sulla considerazione della situazione soggettiva del soggetto che ha contrattato con il debitore, occorre domandarsi quale sia la sorte degli ulteriori aventi causa da costui. Se Tizio vende a Caio un appartamento per sottrarlo alle azioni esecutive dei propri creditori e costui ne fa nuovamente alienazione a Sempronio, del tutto ignaro della macchinazione, è evidente che a costui sarà inopponibile la frode ai creditori. A questo fine viene in considerazione l'ultimo comma dell'art. 2901 cod.civ. , ai sensi del quale, impregiudicati gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale relativa alla revocatoria, i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede sono fatti salvi. Ciò non esclude che il creditore possa agire sul corrispettivo ricavato dal primo acquirente, avente causa immediato del debitore (Cass. Civ. Sez. III, 1941/93 ).

La scelta operata dal legislatore non poteva non privilegiare il generico interesse alla sicurezza della circolazione giuridica dei diritti. E' chiaro che se a colui che intende fare un acquisto si potesse opporre il fatto che il venditore avesse in precedenza acquistato il bene da un soggetto in difficoltà economiche, si renderebbero indispensabili ricognizioni complesse dall'esito comunque incerto che scoraggerebbero gli scambi. Per questo motivo la legge tutela l'affidamento che i terzi vantano (quando ovviamente non siano al corrente dell'eventuale frode ai creditori) in ordine alla solidità dei titoli di provenienza.

Trattandosi di beni mobili occorre inoltre ricordare il principio possesso vale titolo (art.1153 cod.civ. ).

Le cose vanno diversamente per i diritti acquisiti dal terzo subacquirente a titolo gratuito, che devono cedere il passo alle prevalenti aspettative del creditore che agisce in revocatoria nota5.

In definitiva, qualora Tizio alieni in frode ai creditori un bene a Caio e costui lo rivenda a Sempronio, la revoca della stipulazione intercorsa tra Tizio e Caio (che importa l'inefficacia di detto atto) viene a produrre i propri effetti anche nei confronti di Sempronio quando l'acquisto di costui è intervenuto a titolo gratuito. Se invece Sempronio ha acquistato a titolo oneroso ed in buona fede (vale a dire non conoscendo le finalità dell'atto di sottrarre od occultare i beni depauperando il patrimonio del debitore) non gli può essere opposta l'inefficacia dell'atto. Ciò con l'eccezione dell'eventuale trascrizione della domanda giudiziale di revoca dell'atto che sia stata effettuata in un tempo anteriore a quello della trascrizione del titolo di acquisto del subacquirente nota6.

I diritti del terzo subacquirente che devono cedere il passo a quelli del creditore che ha ottenuto giudizialmente la dichiarazione di inefficacia dell'atto non rimangono privi di protezione. Sarà pur sempre possibile agire nei confronti dei soggetti danti causa, sia pure osservando il limite di cui all'ultimo comma dell'art. 2902 cod.civ. . Ai sensi di detta norma il terzo contraente che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto.

Note

nota1

Ne segue la permanenza dell'interesse del creditore che si sia avvalso dell'azione in esame anche quando il debitore sia deceduto: Cass. Civ. Sez. II, 1227/97 .
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nota2

Secondo Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p.197, "può dirsi che l'azione revocatoria è azione personale".
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nota3

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.503.
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nota4

Opinione oramai consolidata in dottrina. Così Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.383; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.655; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.647; Cosattini, La revoca degli atti fraudolenti, Padova, 1950, p.237.
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nota5

V. Messineo, op.cit., p.198.
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nota6

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p.455; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.136.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • COSATTINI, La revoca degli atti fraudolenti, Padova, 1950
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

Prassi collegate

  • Quesito n. 285-2012/C, Cancellazione di annotazione di revocatoria

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