Adempimenti pubblicitari in tema di accettazione di eredità



Quando l' accettazione espressa d'eredità implica il trasferimento della proprietà di beni immobili o di beni mobili registrati ovvero la costituzione, il trasferimento o la modificazione di altri diritti reali su beni immobiliari o su beni mobili registrati, essa deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2685 cod.civ. nonchè del I comma dell'art. 2648 cod.civ.. Il III comma della stessa disposizione prevede l'assoggettamento alla formalità dell'accettazione tacita. Al proposito può essere utilizzato ai fini della trascrizione qualsiasi atto (negoziale o meno: si tratti di un contratto redatto per atto pubblico ovvero di una scrittura privata autenticata o la cui sottoscrizione sia stata accertata giudizialmente, di una sentenza) che implichi l'assunzione della qualità di erede ai sensi dell'art. 476 cod.civ. nota1.

Giova osservare che occorre al riguardo distinguere tra la trascrizione che venga domandata in relazione al contenuto negoziale dell'atto e quella che discende necessariamente, ma implicitamente, dal medesimo. Se Tizio, pur in esito alla regolare presentazione della denunzia di successione, senza tuttavia aver accettato espressamente l'eredità, aliena a Caio un appartamento di compendio dell'eredità devolutagli, pone in essere un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art.476 cod.civ.). La vendita immobiliare, come tale, deve essere trascritta ex art. 2643 cod.civ. a favore del compratore Caio e contro Tizio. Questa formalità dovrà essere preceduta dalla trascrizione del medesimo atto, non più come atto negoziale, bensì considerato come mero atto implicante l'acquisto dell'eredità, questa volta a favore di Tizio e contro il de cuius. Ciò sortirà l'ulteriore effetto di assicurare la continuità delle trascrizioni (art. 2650 cod.civ.). Il meccanismo in considerazione può riguardare qualsiasi atto che importi accettazione tacita, compresa l'accettazione del contraddittorio in una causa nella quale i chiamati siano stati convenuti ex art. 2932 cod.civ. nella qualità di eredi del promissario alienante (Cass.Civ. Sez. II, 6724/87 ) nota2 .

E' poi il caso di precisare che la trascrizione dell'acquisto dell'eredità non possiede efficacia dirimente ai sensi dell'art. 2644 cod.civ., essendo dettata unicamente per garantire la continuità delle trascrizioni (art.2650 cod.civ.). Ne segue l'inutilizzabilità della stessa per decidere del conflitto che eventualmente si instauri tra erede ed avente causa dal de cuius nota3. Nè l'erede nè il legatario potranno pertanto eccepire il difetto di trascrizione del titolo di chi abbia acquistato dal defunto, il primo perchè non riveste la qualità di terzo, il secondo perchè la vendita della cosa legata eseguita dal testatore importa revoca del legato (Cass.Civ. Sez. II, 2800/85 ). Quanto detto non impedisce che la predetta efficacia dirimente sia idonea a risolvere (in accordanza con la funzione primaria della pubblicità) i conflitti tra aventi causa, anche in via mediata, del de cuius. Si faccia il caso di Tizio che abbia nominato erede Caio e legatario Sempronio, a costui lasciando l'appartamento in Roma, Via Appia. Se Caio vende detto bene a Mevio il conflitto tra costui ed il legatario Sempronio verrà risolto sulla scorta della combinazione tra il principio della priorità delle trascrizioni e quello della continuità delle medesime. Così se Sempronio ha provveduto a trascrivere il proprio titolo (il testamento che lo nomina legatario, sulla base di un estratto autentico dello stesso ex ultimo comma art. 2648 cod.civ.) prima che Caio abbia provveduto a trascrivere il proprio titolo di erede contro il de cuius (ancorchè sia stata precedentemente trascritta la vendita a favore di Mevio e contro Caio), ciò determinerà la prevalenza del suo acquisto a titolo di legato sull'acquisto a titolo di vendita, indipendentemente dalla presentazione e successiva trascrizione (che adempie ad una mera funzione fiscale) della denunzia di successione (Cass.Civ. Sez. II, 3263/84 ) nota4. La predetta funzione di cui all'art. 2648 cod.civ. nulla ha a che fare con l'ipotesi del conflitto tra avente causa dal de cuius che non avesse trascritto il proprio titolo di acquisto e l'erede (o il legatario) dell'alienante, come ha avuto modo di precisare la S.C. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 20114/2023).

Giova osservare come anche nel sistema tavolare vigente in alcune zone d'Italia l'iscrizione del certificato d'eredità non determina l'acquisto a causa di morte, che procede pur sempre dall'accettazione: la formalità pubblicitaria non svolge neppure la funzione di rendere opponibile l'acquisto ereditario (Cass. Civ. Sez. II, ord. 13273/2021; Cass. Civ., Sez. VI-II, 9713/2017).

Note

nota1

V'è chi (Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.205) ha precisato quanto segue relativamente all'oggetto della trascrizione. Innanzitutto viene in esame l'atto di acquisto mortis causa e non l'atto di accettazione, che rappresenta invece il titolo formale in base al quale si trascrive l'acquisto. In secondo luogo oggetto della pubblicità non è certo l'eredità intesa come universitas, bensì soltanto l'acquisto dei singoli beni e diritti (immobiliari) che di essa fanno parte.
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nota2

L'accettazione tacita si trascrive sulla base dell'atto che la determina, purché evidentemente lo stesso rivesta la forma dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, giudizialmente accertata, o della sentenza. Occorre, in altri termini, che sussistano i requisiti formali richiesti dalle norme disciplinanti la trascrizione (Saporito, L'accettazione dell'eredità, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.260).
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nota3

Nicolò, La trascrizione, vol.II, Milano, 1973, p.8.
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nota4

Occorre altresì rilevare che la trascrizione svolge anche la funzione di impedire un acquisto da parte del terzo di buona fede nell'ipotesi di alienazione posta in essere dall'erede apparente ex art.534 cod.civ. : Saporito, op.cit. , p.265.
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Guide operative pratiche



Bibliografia

  • NICOLO', La trascrizione, Milano, I, 1973
  • SAPORITO, L'accettazione dell'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994

Prassi collegate

  • Quesito n. 135-2009/C, Costituzione del diritto di superficie
  • Studio n. 28-2008/E, Successione durante il processo esecutivo e trascrizione del decreto di trasferimento
  • Studio n. 32-2007/E, Rilevanza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare

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