Beni demaniali



Sono pubblici i beni c.d. demaniali, che, come tali, possono appartenere solo ad enti pubblici territoriali (Stato, regioni, province e comuni) in quanto norme di legge li abbiano tassativamente qualificati come tali e in quanto risultanti da appositi registri tenuti presso ciascun ente territorialenota1. Si distingue inoltre tra demanio necessario e non necessario in relazione a beni che possono anche non appartenere allo Stato nota2.
Appartengono al novero dei beni demaniali:
  1. il demanio marittimo (lido del mare, spiaggia, rade, porti, lagune comunicanti liberamente col mare, fari e altre istallazioni costiere per la navigazione). In detto ambito devono essere ricondotte anche le c.d. "valli da pesca", consistenti nelle zone finitime al mare, anche se delimitate da barriere (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 3938/11);
  2. il demanio idrico (fiumi, torrenti, laghi, sorgenti, acque sotterranee, e le altre raccolte d'acqua);
  3. il demanio militare (opere destinate alla difesa nazionale, ossia fortificazioni e impianti militari);
  4. il demanio stradale (strade, autostrade, che possono essere dei vari enti territoriali; ferrovie e aerodromi, se statali);
  5. particolari specie di beni, come gli acquedotti (di qualunque ente pubblico), i beni culturali d'interesse archeologico (Cass. Civ. Sez. II, ord. 14105/2023), artistico e storico (dello Stato), i mercati comunali e i cimiteri (dei comuni).
I beni demaniali sono contraddistinti da un particolare regime giuridico, che trae origine dalla destinazione al soddisfacimento di fini di carattere pubblico: non ne è pertanto possibile l'alienazione (art. 823 cod. civ.), non possono formare oggetto di possesso (art. 1145 cod. civ.), non risulta applicabile la disciplina dell'acquisizione per usucapione. Tantomeno potrebbe invocarsi l'efficacia che segue alla priorità della trascrizione ai sensi dell'art. 2644 cod. civ., norma che postula comunque un'acquisizione valida (Cass. Civ. Sez. II, 5894/01). Neppure sarebbe sanabile dal punto di vista urbanistico l'edificazione che fosse stata realizzata, anche in parte, sul suolo demaniale (Cass. Civ., Sez. II, 2528/2017), ne segue che le'eventuale alienazione dell'immobile non potrebbe non essere nulla.
I beni del demanio sono disciplinati dal diritto pubblico (anche se è possibile, in alternativa rispetto al regime concessorio, accedere anche allo strumento privatistico: cfr. Cass. Civ. Sez. V, 24101/2020). Occorre notare che la disciplina introdotta dal novellato testo dell'art. 946 cod. civ. nota3 prevede che l'alveo abbandonato divenga demaniale. Diverso è il caso dell'incremento fluviale (Cass. Civ. Sez. II, 9376/94) che conduce all'acquisizione della proprietà del terreno a favore dei proprietari dei fondi posti sulla riva. E' possibile la sdemanializzazione di un bene (art. 829 cod. civ.): ciò non solo in esito ad un procedimento amministrativo che culmina con un provvedimento di sclassificazione (inteso come eliminazione del bene dall'elenco dei beni demaniali) ma, come ha avuto modo di stabilire la giurisprudenza, anche in seguito alla concreta condotta tenuta dall'amministrazione (c.d. sdemanializzazione tacita: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2635/93; Cass. Civ. Sez. II, 4089/96; Cass. Civ. Sez. II, 3451/96; Cass. Civ. Sez. II, 1480/96) nota4. Nel senso che non perda la demanialità il complesso immobiliare di edilizia popolare, se non all'esito della cessione di tutte le unità immobiliari, cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 36907 del 16 dicembre 2022. Cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, ord. 19951/2023 la quale fa riferimento al fatto che non possa esser perduta la qualità di bene patrimoniale indisponibile a cagione della condotta di terzi.

Ulteriore ipotesi di perdita della demanialità sono previste dalla Legge23 novembre 2001, n. 410 (portante disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui si darà conto separatamente), nonchè dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326. Quest'ultimo apparato normativo, in particolare, ha previsto all'art. 32 addirittura la possibilità che venga garantito onerosamente il diritto al mantenimento su suolo demaniale (o appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato) dell'opera abusivamente realizzata da terzi, sia pure con l'espressa esclusione del demanio marittimo, lacuale, fluviale nonchè dei terreni gravati da diritti di uso civico. Parallelamente è stato introdotto un meccanismo volto a consentire il rilascio di provvedimento abilitativo edilizio in sanatoria. E' di tutta evidenza come questo meccanismo, pur salvaguardando la facciata del principio di inalienabilità del demanio, pervenga sostanzialmente ad un analogo risultato. Non si vede infatti come qualificare il novello "diritto al mantenimento sul suolo demaniale dell'opera abusivamente realizzata da terzi" se non in chiave di un diritto di proprietà superficiaria perpetua, ciò che comunque conduce ad una sostanziale negazione della signoria dello Stato. Sarebbe interessante verificare la consistenza del detto diritto nell'ipotesi di perimento del fabbricato abusivo: forse che si dia la possibilità di operarne la ricostruzione?

Note

nota1

V. Biondi, Demanio (diritto moderno), in N.Dig.it., p. 427. Non pare peraltro sufficiente la semplice iscrizione di un bene nell'inventario dei beni demaniali ai fini dell'acquisizione della demanialità o della indisponibilità. Occorre anche la concreta ed attuale destinazione a pubblico servizio: cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 14865/06.
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nota2

Le strade p.es. sono un bene che può far parte sia del demanio necessario, sia di quello non necessario. Cfr. Talice, Strade, in Enc. dir., p. 1111; Orusa, Strade pubbliche, private e vicinali, in N.mo Dig.it., p. 578.
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nota3

In esito all'emanazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 37 .
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nota4

Anche la dottrina sul punto è concorde. Si vedano, tra gli altri, Palermo, Sull'acquisto, modificazione e perdita della qualità di beni demaniali, in Giust. civ., t. I, 1968, pp. 694 e ss.; Cassarino, In tema di cessazione della demanialità e della destinazione a un servizio pubblico, in Dir. e giur., 1958, pp. 781 e ss.; Sandulli, Appunti in tema di inizio e di cessazione della demanialità, in Giur. it., vol. I, 1956, pp. 523 e ss.. Bisogna peraltro segnalare, come sottolineato da Cass. Pen., 11257/94 , che, per quanto riguarda il demanio marittimo, l'art. 35 R.D. 327/42 (Codice della navigazione) ha, al contrario, escluso la possibilità di una sdemanializzazione tacita. In altri casi la natura del bene pubblico può porre problemi. Si pensi ad una strada pubblica che sia stata sdemanializzata. Cosa concludere circa la posizione soggettiva dei proprietari frontisti che già utilizzassero la via per il transito? Al riguardo è stato deciso nel senso che, in esito alla sdemanializzazione, il mantenimento della funzione del bene al passaggio di soggetti diversi dal titolare della proprietà, non può che avvenire in conseguenza della costituzione di un diritto di servitù a favore di costoro (Cass. Civ. Sez. II, 12008/04).
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Bibliografia

  • BIONDI, Demanio, N. Dig. It.
  • CASSARINO, In tema di cessazione della demanialità e della destinazione a un servizio pubblico, Dir.e giur., 1958
  • ORUSA, Strade pubbliche, private e vicinali, N.mo Dig. It.
  • PALERMO, Sull'acquisto, modificazione e perdita della qualità di beni demaniali, Giust. Civ., I, 1968
  • SANDULLI, Appunti in tema di inizio e di cessazione della demanialità, Giur.it., I, 1956
  • TALICE, Strade, Enc.dir.

Prassi collegate

  • Studio n. 17-2017/C, Alienazione dei beni pubblici dello Stato
  • Interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile agricola. individuate le procedure di alienazione dei terreni agricoli di proprietà del demanio
  • Studio n. 220-2011/C, Atti dispositivi su beni realizzati su area demaniale
  • Quesito n. 493-2006/C, Strade vicinali e procedura di eliminazione dei vincoli alla commerciabilità
  • Quesito n. 81-2006/C, Compravendita di un immobile facente parte di un fabbricato realizzato in parte su suolo privato e in parte area demaniale

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