Natura giuridica e funzione economica della trasformazione



La trasformazione di una società implica l'assunzione da parte di questa di un tipo sociale differente rispetto a quello precedente. Per trasformazione si intende la "..la modificazione dell'ordinamento sociale in forza della quale un nuovo tipo di organizzazione, ovvero una nuova struttura, viene adottato in luogo di quello preesistente" nota1. Ne segue che al fenomeno in questione è estraneo il passaggio da impresa individuale a società (di capitali o di persone). In tali ipotesi infatti si ha il conferimento o il trasferimento da parte dell'imprenditore individuale dell'azienda o di parte di essa in un ente distinto, ma non già trasformazione in senso proprio (Cass. Civ., Sez. II, 16556/2013). In ogni caso si parla insistentemente di trasformazione anche nell'ipotesi inversa, anche se con finalità sanzionatorie rispetto all'operato del singolo socio divenuto imprenditore individuale (Cass. Pen., Sez. V, 48679/2014).

Concorde è l'opinione degli interpreti nell'individuare nell'istituto della trasformazione lo strumento giuridico che, per eccellenza, consente ad una compagine sociale di adottare un diverso modello d'organizzazione dell'attività collettiva d'impresa, attraverso un atto di volontà interno all'organizzazione stessa nota2. Con la trasformazione, quindi, i soci possono mutare la forma organizzativa prescelta al momento della costituzione della società, scegliendone una differente, ritenuta più idonea al perseguimento dell'oggetto sociale. Al mutamento della forma organizzativa della società, corrisponde una diversa disciplina normativa del rapporto sociale. Il modello associativo non subisce tuttavia modificazioni, in quanto la trasformazione opera sempre all'interno del medesimo schema causale societario, lasciandone invariato lo scopo. Si tratta, in definitiva, di un mutamento delle modalità di esercizio dell'attività di impresa nota3.

Tale orientamento, che non individua nell'istituto della trasformazione un fatto estintivo della società, è stato recepito dalla stessa giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. VI-L, 23030/2020; Cass. Civ. Sez. I, 11180/97) nota4, (si vedano anche Cass. Civ. Sez. I, 8924/92 e Cass. Civ. Sez. III, 2071/77). Ciò come conseguenza del fatto che "..la trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge, ancorchè dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo" (Cass. Civ. Sez. III, 11077/98; Cass. Civ., Sez. III, 13467/11).

Coerentemente rispetto all'indirizzo della giurisprudenza, il legislatore del 2003 ha novellato il testo dell'art. 2498 cod. civ. , ora intitolato "continuità dei rapporti giuridici", disponendo che, con la trasformazione, l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione nota5.

Si può dunque affermare che la trasformazione della società non comporta novazione del rapporto sociale. Tale esito non si verifica nemmeno quando, a seguito della trasformazione da un tipo personalistico ad uno capitalistico (ovvero anche all'inverso, come accade nella trasformazione c.d. regressiva: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15622/12), la società trasformata acquisisce la personalità giuridica. Pure in questa eventualità il soggetto rimane il medesimo dopo la trasformazione: la nozione di personalità giuridica è ben diversa ed ulteriore rispetto a quella di soggettività. La trasformazione si configura quindi come un procedimento di modificazione di rapporti cui non segue l'insorgenza di una società nuova, ma solo una nuova qualità od un nuovo attributo della società preesistente nota6. Per questi motivi non si può qualificare come trasformazione l'operazione consistente nella "prosecuzione" dell'attività imprenditoriale già facente capo ad una società nella nuova forma di impresa individuale, ancorchè l'imprenditore sia l'unico socio della società. Tale fenomeno deve infatti essere qualificato in chiave di liquidazione dell'ente sociale e susseguente cessione dell'azienda ad imprenditore individuale (Cass. Civ., Sez. I, 496/2015).

Per quanto detto, non può a fortiori considerarsi trasformazione neppure il passaggio da società quotata a non quotata (e viceversa). In tali ipotesi rimane immutato, unico, il tipo azionario nota7. Neppure la modificazione della compagine sociale dalla pluripersonalità alla unipersonalità (e viceversa) può valere a configurare una trasformazione. In tali ipotesi muta al più il regime della responsabilità per le obbligazioni sociali (Appello di Napoli, 23/04/82; Tribunale di Roma, 28/01/85; contra: Appello di Bologna, 30/08/95).

Individuata la natura della trasformazione in un fatto modificativo, non già estintivo della società, è necessario comprenderne la ratio.

L'istituto è stato sicuramente predisposto nell'ottica di agevolare la vita e l'evoluzione delle società. Esso consente agli enti societari di mutare la propria struttura conservando inalterata la propria capacità produttiva originaria. In esito alla trasformazione la società ha la possibilità di adattarsi continuamente alla realtà economica di un mercato sempre in evoluzione, evitando passaggi distruttivi di ricchezza e potenzialmente dannosi.

La trasformazione si può quindi definire come un vero e proprio strumento agevolativo volto a permettere ai soci di evitare la liquidazione dell'ente e i conseguenti rischi connessi ad una successiva ricostituzione in un ente di tipo diverso. Ciò ben potrebbe infatti essere impedito sia dalla volontà di chi non intenderebbe più eseguire il conferimento, sia in seguito al prodursi di eventi imprevedibili sopravvenuti che possono causare la dispersione definitiva del patrimonio originario.

Note

nota1

Sarale, Trasformazione e continuità dell'impresa, Milano, 1997.
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nota2

In dottrina si veda Tantini, Trasformazione e fusione di società, in Tratt. dir. comm., a cura di Galgano, vol. VII, 1985, Padova, p. 186; Fiorentino, Note sulla trasformazione delle società, in Riv. dir. comm ., vol. I, 1948, pp. 325 e ss.; Cagnasso-Irrera, La trasformazione delle società, in Giurisprudenza sistematica di dir. civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1990, p. 300; Campobasso, Diritto commerciale, 2°ed., vol. II, Torino, 1992, p. 509; Gasperoni, voce Trasformazione e fusione delle società, in Enc. dir., vol. XLIV, p. 1019. In giurisprudenza, a titolo esemplificativo, si cfr. Cass. Civ. Sez. III, 2369/84, in Le Società, 1984, p. 994, secondo la quale "in tema di società, ogni specie di trasformazione (compresa quella di società di persone in società di capitali) comporta soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal vecchio, sicché l'ente trasformato, quand'anche consegua la personalità giuridica di cui prima era sprovvisto, non si estingue per rinascere sotto altra forma, né dà luogo ad un nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla vicenda modificativa senza soluzione di continuità e senza perdere la sua identità soggettiva".
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nota3

Campobasso, Diritto delle Società, Bologna, 1999; Bavetta, La trasformazione nel sistema delle modificazioni societarie, Bologna, 1994.
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nota4

E' stato al riguardo osservato, in relazione all'eventuale presenza nel patrimonio sociale di beni immobili, che: "..l'atto di trasformazione non è suscettibile di trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari, in quanto non comporta alcun effetto circolatorio per il patrimonio immobiliare della società trasformata..". Vi sarebbe tuttavia da discutere sull'efficacia di siffatta pubblicità. Infatti essa, pur non potrendo sortire gli effetti primari di cui all'art. 2644 cod. civ., si palesa pur sempre opportuna dal punto di vista notiziale ed ai fini di garantire la continuità delle trascrizioni nell'ipotesi eventuale ulteriore trasferimento della proprietà degli enti immobiliari di compendio della società.
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nota5

E' da sottolineare che il principio giurisprudenziale della "continuità dei rapporti giuridici" è sorto in vigenza di una normativa che consentiva la trasformazione di soggetti giuridici omogenei sotto il profilo causale (ossia le società). In particolare, l'affermazione della continuità dei rapporti giuridici, sostanziali e processuali, dell'ente trasformato si è sempre fondata sul presupposto che questo sia unico e, dopo la trasformazione, rimanga lo stesso che era prima del compimento di tale operazione. Tale omogeneità, non è tuttavia riscontrabile in tutti i "soggetti" che, secondo la riforma, possono procedere alla trasformazione: si pensi alla trasformazione in società di capitali di una comunione di azienda ovvero di una fondazione.Nel primo caso, siamo innanzi ad un vincolo dominicale a cui non suole essere riconosciuta neppure una soggettività giuridica; nel secondo caso, si tratta di un patrimonio con destinazione di scopo che con una società non condivide neppure il requisito essenziale dell'organizzazione a base corporativa, ossia dell'associazione di persone, fisiche o giuridiche, per l'esercizio in comune di un'attività economica.Tali brevissime annotazioni sono sufficiente far presupporre il sorgere di molteplici problemi di ordine pratico all'atto della trasformazione.
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nota6

Cfr. Ferrara Jr.-Corsi: Gli imprenditori e le società, Milano, 2001.
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nota7

Non è sufficiente, in tali ipotesi, a configurare una trasformazione, il fatto che la perdita della quotazione sia trattata alla stregua di una trasformazione per quanto concerne la disciplina del recesso (consentito ai soci delle società quotate in occasione di deliberazioni di fusione dalle quali risulti una società non quotata, ex art. 131, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
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Bibliografia

  • BAVETTA, La trasformazione nel sistema delle modificazioni societarie, Bologna, 1994
  • CAGNASSO-IRRERA, La trasformazione delle società, Torino, Giur. sistem. di dir. civ. e comm. dir. da Bigiavi, 1990
  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2° edizione, Torino, II, 1992
  • CAMPOBASSO, Diritto delle società, Bologna, 1999
  • FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001
  • FIORENTINO, Note sulla trasformazione delle società, Riv. dir. comm., I, 1948
  • GASPERONI, Trasformazione e fusione delle società, Milano, Enc. dir., XLIV, 1992
  • SARALE M., Trasformazione e continuità dell'impresa, Milano, 1997
  • TANTINI, Trasformazione e fusione delle società, Padova, Tratt. dir. comm. a cura di Galgano, VII, 1985

Prassi collegate

  • Quesito n. 116-2014/I, Comunione ereditaria dell’azienda con immobili continuazione dell’attività, menzioni urbanistiche e pubblicità immobiliare
  • Quesito n. 66-2014/I, Trasformazione di una ditta individuale in società a responsabilità limitata unipersonale
  • Quesito n. 26-2007/I, Modifica di denominazione di enti o società e trascrizione: esclusione

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