Garanzia per evizione, relazione con la disciplina della vendita di cosa altrui



La protezione accordata dalla legge al compratore con riferimento all' evizione, cioè alla privazione del diritto acquistato ad opera di terzi nota1, è prevista dagli artt.1483 e ss. cod.civ.. Il I comma della norma stabilisce, per l'ipotesi dell'evizione totale, che il venditore sia tenuto al risarcimento a mente del precedente art. 1479 cod.civ., norma dettata in materia di vendita di cosa altrui nota2.
Questo rinvio suggerisce di verificare con attenzione non già soltanto le conseguenze dell'intreccio della disciplina positiva relativa al fenomeno evizionale ed alla vendita di cosa altrui, bensì anche quali siano gli aspetti di contatto e di distinzione.
L'altruità della cosa viene anzitutto in considerazione come peculiare oggetto del contratto di compravendita. La legge si preoccupa di descrivere gli effetti del perfezionamento di un siffatto vincolo contrattuale sotto il profilo dell'efficienza del consenso traslativo (artt.1478 , 1376 cod.civ.), distinguendo, dal punto di vista soggettivo, a seconda del fatto che l'acquirente sia stato o meno messo al corrente che la cosa non appartiene a colui che ne dispone (art. 1479 cod.civ. ) nota3. In quest'ultima ipotesi è prevista, oltre alla possibilità di addivenire alla risoluzione del contratto, anche una protezione di tipo risarcitorio che, stante l'espresso richiamo all'art.1223 cod.civ. , viene estesa anche al fenomeno evizionale dal combinato disposto degli artt.1483 , 1479 cod.civ.. La disciplina dell'evizione invece è angolata esclusivamente secondo l'ottica della protezione del compratore rispetto ad eventi evizionali, i quali, secondo l'opinione prevalente, debbono preesistere rispetto al perfezionamento della vendita nota4. La coincidenza di detti eventi rispetto ad una precedente alienazione di cosa altrui in tutto o in parte è meramente eventuale nota5, come nel caso in cui la cosa venduta appartenesse fin dal tempo del perfezionamento del contratto, ad un terzo che in seguito abbia svolto azione di rivendicazione nei confronti dell'acquirente della cosa.
Non è questo l'unico caso in cui è attivabile il rimedio. A questo riguardo non si può non rammentare la classificazione (di cui meglio in seguito si dirà) operata da un'autorevole dottrina nota6 secondo la quale si potrebbe distinguere tra evizione rivendicatoria, evizione espropriatoria (o espropriativa) ed evizione risolutoria (o risolutiva).
Deve invece essere espunto dalla figura in considerazione il caso in cui l'acquisto procede pur sempre in forza di un contratto di vendita non valevole nella propria dimensione negoziale, bensì dedotto in una più ampia fattispecie acquisitiva, quale mero elemento fattuale. Si pensi all'alienazione posta in essere dal soggetto non titolare del diritto che, debitamente trascritta, conduca comunque all'acquisto del diritto in capo all'acquirente in esito al decorso del decennio (acquisto a non domino per usucapione decennale: cfr. art. 1159 cod. civ. ).

Note

nota1

L'evizione (dal latino evincere: evincere est aliquid vincendo auferre ), si riscontra ogniqualvolta il compratore viene privato, totalmente o parzialmente, del diritto acquistato, in esito all'accertamento di un diritto facente capo ad altri. Non si tratta dunque di semplici molestie di fatto: occorre l'esercizio di un'azione all'esito della quale la cosa venga espropriata o comunque dichiarata di proprietà altrui.
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nota2

Non del tutto pacifica è l'applicabilità della garanzia per evizione alle figure c.d. di vendita obbligatoria, tra le quali spicca, per le connessioni di cui si dirà tra breve, la vendita di cosa altrui. E' chiaro che la protezione in esame postula un atto che (magari soltanto apparentemente, come appunto nell'ipotesi di vendita di cosa altrui effettuata come propria) comunque abbia sortito un effetto traslativo. Si faccia l'esempio di una vendita di cosa futura: non si potrà parlare di garanzia per evizione fino a che la cosa non sia venuta ad esistenza. Da quel momento in poi l'eventuale privazione del bene per effetto di fatti evizionali sarà oggetto della tutela di legge.
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nota3

La norma parla di "buona fede" dell'acquirente volendo intendere con questa espressione la situazione di ignoranza della medesima circa l'alienità del bene rispetto al disponente.
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nota4

Secondo l'opinione tradizionale la causa che conduce all'evizione deve precedere la vendita al soggetto che la subisce (cfr. in questo senso Rubino, La compravendita, Milano, 1971, p.674). In giurisprudenza cfr. Cass. Civ. Sez. II, 945/95 Cass. Civ. Sez. II, 4669/77 . Questa conclusione viene avversata da quanti reputano invece irrilevante il detto requisito quando l'evizione dipenda da fatto proprio del venditore (così Luzzatto, La compravendita,a cura di Persico, Torino, 1961, p 228). E' il caso di osservare che, seguendo questa impostazione, il rimedio sarebbe utilizzabile nell'ipotesi di doppia alienazione immobiliare. In altri termini, se Tizio vende a Caio e, successivamente, a Sempronio lo stesso bene e quest'ultimo acquirente viene a prevalere sul primo in funzione del modo di disporre delle norme disciplinanti il regime di opponibilità dell'alienazione (cfr. artt. 1155 e 2644 cod.civ.), Caio potrebbe giovarsi delle norme in esame, previa qualificazione in chiave di evizione della situazione giuridica in cui versa l'acquirente, al quale risulta opponibile la successiva vendita ad altro soggetto che ha conseguito il possesso della cosa mobile o il cui titolo di acquisto di bene immobile è stato trascritto.
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nota5

Dunque, l'istituto della garanzia per evizione non costituisce un duplicato delle prescrizioni in tema di vendita di cosa altrui, neppure per l'ipotesi in cui l'acquirente (in buona fede) sia stato all'oscuro di tale difetto di titolarità del venditore (art. 1479 cod.civ. ). In quest'ultima ipotesi ciò che importa è unicamente l'alienità della cosa, mentre ai fini dell'applicazione delle norme afferenti alla garanzia per evizione occorre che si sia verificato l'evento evizionale, cioè la concreta privazione del bene oggetto della vendita.
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nota6

Cfr. Rubino, La compravendita, op.cit., pp.649 e ss.
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Guide operative pratiche



Bibliografia

  • LUZZATO, La compravendita, Torino, 1961
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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