Conflitto tra più acquirenti dello stesso compendio ereditario



L'eredità può essere fatta oggetto di alienazione nella sua unità. Prescindendo dalla disamina relativa alla natura giuridica dell'eredità quale compendio unitario (universalità di diritto), dal punto di vista in considerazione è possibile riferire di essa quale insieme di elementi eterogenei.

Dell'eredità possono far parte beni immobili, beni mobili registrati o meno, universalità di mobili etc..

Questa osservazione non può rimanere senza conseguenze in relazione alla soluzione del problema dell'eventuale conflitto tra più soggetti acquirenti la stessa eredità.

In difetto di un'apposita disciplina non possono non venire in esame i singoli criteri approntati dalla legge allo scopo di sciogliere il problema, con riferimento alla natura specifica di ciascun cespite tra quelli compresi nell'asse ereditario nota1. Così, trattandosi di beni immobili, il criterio sarà costituito dalla priorità della trascrizione (art. 2644 cod.civ.), venendo in esame beni mobili non registrati si applicherà il principio "possesso vale titolo" di cui all'art. 1153 cod.civ. nota2.

Note

nota1

Così Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.603.
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nota2

Se l'eredità comprende anche crediti, la vendita dovrà essere notificata a ciascun singolo debiotre ereditario: Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.143.
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Bibliografia

  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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