L'opponibilità



Il concetto di opponibilità nel più vasto ambito degli effetti riflessi del contratto si specifica nell'apprezzamento della prevalenza del titolo contrattuale che attribuisce ad un soggetto un diritto incompatibile con quello vantato da un terzo in forza di altro titolo. Tale prevalenza non può non richiedere la predisposizione di sistemi pubblicitari aventi ad oggetto la negoziazione. Si va dall'approntamento di speciali registri (tali quelli immobiliari ovvero predisposti per i beni mobili registrati) alla semplice constatazione della consecuzione prioritaria del possesso (in tema di beni mobili: cfr. l'art. 1155 cod. civ.). Va da sè che la trascrizione immobiliare (art. 2643 cod. civ.) possiede una speciale rilevanza (donde l'esigenza che venga eseguita correttamente: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 7680/2019). Al riguardo giova osservare come non sia sufficiente la mera scrittura privata, dovendo essa, ai sensi dell'art. 2657 cod. civ., essere quantomeno autenticata (ovvero esserne stata accertata giudizialmente l'autenticità delle sottoscrizioni: Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 26136 del 5 settembre 2022).

E' possibile riferire, nel novero delle fattispecie conflittuali, quelle che seguono:
  1. conflitto intercorrente tra colui che ha acquistato a titolo derivativo in base ad un contratto ed un terzo che assume essere titolare del medesimo diritto;
  2. conflitto intercorrente tra più aventi causa a titolo derivativo dallo stesso alienante.

Vi è chi, in dottrina nota1, accanto a queste due specie di conflitto ne affianca una terza: vale a dire il conflitto tra l'acquirente di un diritto a titolo derivativo ed i creditori dell'alienante. Si può sicuramente concordare sul dato, meramente descrittivo, della sussistenza di un contrasto tra questi soggetti, nel senso che il creditore ha interesse a far valere il proprio diritto assoggettando il bene, ancorchè oggetto di trasferimento, all'eventuale esecuzione, mentre con tutta evidenza l'acquirente ha un opposto interesse.

Tuttavia nell'ipotesi in considerazione ci troviamo di fronte ad una problematica qualitativamente diversa rispetto a quella di cui ai punti a) e b) che precedono.

La differenza è data dalla qualità delle situazioni soggettive in gioco: nelle due specie di conflitto evocate per prime è infatti in questione la risoluzione di una concorrenza di diritti di natura omogenea. Si tratta infatti del diritto di proprietà o comunque di diritti reali la cui contemporanea vigenza si pone come logicamente e giuridicamente incompatibile. Nel "conflitto" tra acquirente di un diritto e creditore dell'alienante sono invece in gioco situazioni soggettive eterogenee: il creditore non vanta un diritto qualitativamente analogo a quello acquistato dall'avente causa dell'alienante, bensì un semplice diritto di credito (ancorchè idoneo, in via successiva e succedanea, a produrre l'espropriazione forzata del bene). Espungeremo pertanto dalla considerazione del tema in esame questa particolare specie di conflitto, la cui specifica analisi sarà effettuata nell'ambito dei rimedi approntati dal diritto a tutela del credito (azione revocatoria ordinaria: art. 2900 cod. civ.; azione revocatoria fallimentare: art. 67 l.f.).

Tornando alle fattispecie conflittuali di cui ai punti a) e b) che precedono, occorre mettere a fuoco le ipotesi concrete che ne mettono in luce la portata pratica.

Nell'ambito del caso sub a) è possibile ulteriormente distinguere tra:

a1) il conflitto che si instaura tra avente causa da colui che ha alienato un diritto del quale detto alienante è divenuto a propria volta (l'apparente) titolare in forza di un titolo affetto da un'alterazione patologica (invalidità, risolubilità) ovvero da inefficacia e il precedente titolare. Si pensi all'acquisto di Caio in base ad una vendita nulla ovvero annullabile per difetto di capacità legale del venditore Tizio. Caio a propria volta rivende il bene a Terzo. Chi prevale nel conflitto tra il dante causa di Caio, vale a dire Tizio (colui che alienò in base al titolo invalido) e l'avente causa da chi acquistò in base al titolo invalido, cioè Terzo?

a2) Il conflitto che si instaura tra colui che acquista il diritto in base ad un atto di disposizione a titolo derivativo ed un ulteriore soggetto, che assume di aver acquisito lo stesso diritto in forza di una fattispecie acquisitiva a titolo originario. Ad esempio Tizio acquista da Caio un appezzamento di terreno che tuttavia Sempronio assume appartenergli per averlo egli usucapito. A dirimere il conflitto non serve invocare il principio di priorità dell'esecuzione della formalità di trascrizione di cui all'art. 2644 cod. civ. . La norma infatti vale a stabilire la prevalenza tra più titoli di acquisto tutti a titolo derivativo, ma non impedisce la potiorità del diritto dell'usucapiente (Cass. Civ. Sez II, 2161/05).

a3) Il conflitto che si instaura tra l'effettivo titolare del diritto sul bene e colui al quale sia stato alienato da soggetto privo di legittimazione (ad esempio Tizio, fingendosi Caio, al quale assomiglia in modo quasi assoluto, si reca dal notaio e vende a Sempronio l'appartamento di Caio).

La prima specie di conflitto, elaborata sub a1) corrisponde ai conflitti definibili come "verticali" nell'ambito della problematica degli acquisti a non domino e come tali, i nodi concettuali che propongono saranno oggetto di disamina appropriata.

La seconda tipologia conflittuale, evocata sub a2), allude invece alla semplice incompatibilità tra un acquisto a titolo derivativo ed un (eventualmente precedente) acquisto a titolo originario. E' chiaro che in tanto è possibile che Caio trasferisca a Tizio la proprietà del fondo A, in quanto nel frattempo non ne sia divenuto titolare per usucapione Sempronio. In questo senso un acquisto che intervenga a titolo originario (del quale dunque si rinvengano tutti i presupposti) non può che sortire efficacia prevalente su un acquisto che può dirsi essere intervenuto soltanto da un punto di vista formale.

La terza tipologia sub a3) allude infine a situazioni eterogenee, la cui soluzione diverge anche in relazione alla natura dei beni e dei diritti implicati nel fenomeno. E' chiaro che, in tema di beni mobili, l'acquirente potrà invocare a proprio favore il principio di cui all'art. 1153 cod. civ. (possesso vale titolo). In tema di beni immobili l'eventuale procedimento penale per il reato di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen. ) non toglie che l'atto, debitamente trascritto, costituisca la base per successive alienazioni opponibili al soggetto sostituito, né risultano applicabili le regole proprie della rappresentanza (Cass. Civ. Sez. III, 11453/98 ).

Per quanto attiene invece ai conflitti sub b) vengono in considerazione i criteri approntati dall'ordinamento per risolvere l'incompatibilità tra più atti di alienazione del medesimo diritto posti in essere dall'alienante nei confronti di più acquirenti in tempi successivi.

Il problema è risolto, come si vedrà analiticamente, in forza di specifiche disposizioni, una delle quali fa riferimento ad una fattispecie acquisitiva a non domino afferente ad un conflitto di tipo "orizzontale". Si pensi a Tizio che vende la stessa cosa mobile prima a Tizio poi a Sempronio alla luce della prescrizione di cui all'art. 1155 cod. civ. .

Effetti riflessi ulteriori rispetto a quelli fin qui delineati possono infine verificarsi in relazione all'operatività del patto di riscatto nei confronti dei subacquirenti dal compratore (art. 1504 cod. civ.), del patto di riservato dominio in analoga situazione (art. 1524 cod. civ. ), della locazione nei confronti dell'acquirente della cosa locata (poiché emptio non tollit locatum : cfr art. 1599 cod. civ. ), infine in relazione ai casi di subingresso ex lege nel contratto.

E' estremamente rilevante porre in luce una caratteristica che accomuna le ipotesi da ultimo citate (con riferimento al patto di riscatto ed a quello di riservato dominio) ad ulteriori casi che vengono a concretare fattispecie acquisitive a non domino. Il conflitto che oppone il terzo avente causa da colui che aveva precedentemente acquistato il diritto in forza di un titolo munito di patto di riscatto e l'alienante, viene risolto sulla base del concetto di opponibilità. In tanto può prevalere il menzionato terzo (la cui buona fede è irrilevante), in quanto il venditore non abbia (parlando di beni immobili) trascritto il patto ovvero abbia trascritto la dichiarazione di esercizio del diritto di riscatto oltre il sessantesimo giorno a far tempo dal termine contrattualmente previsto per detto esercizio e successivamente alla trascrizione dell'acquisto del terzo (art. 2653 n. 3, cod. civ.). Non si tratta di un acquisto a non domino : il dante causa del terzo era infatti titolare del diritto ceduto.

La questione non cambia anche in relazione a fattispecie nelle quali venga in esame la buona fede del subacquirente (come nelle ipotesi di cui agli artt. 23 , II comma, 25 II comma, 2377 VI comma, 2391 III comma, cod. civ.). Anche in tali ipotesi infatti la parte disponente è titolare del diritto che aliena. Il problema è, ancora una volta, riconducibile al concetto di opponibilità (questa volta riferita ai vizi procedimentali di formazione della volontà del soggetto alienante).

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 575.
top1

Prassi collegate

  • Studio n. 2-2011/E, Vincoli opponibili nelle procedure esecutive: la locazione di immobili

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "L'opponibilità"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti