Rilevanza della distinzione tra cose mobili ed immobili



La rilevanza della differenza tra cose mobili ed immobili è notevole sotto gli aspetti che seguono:

  1. innanzitutto il trasferimento di diritti sugli immobili è assoggettato a particolare formalismo ad substantiam (art.1350 cod.civ.) consistente nell'indispensabilità dell'atto scritto nota1 , mentre quello sui beni mobili è di regola privo di particolari formalismi (è sufficiente il contratto verbale);
  2. i meccanismi pubblicitari concernenti le vicende dei beni immobili prevedono la trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Per quanto attiene invece ai beni mobili soltanto determinate categorie di essi (autoveicoli, navi, aeromobili) sono soggette all'esecuzione di formalità pubblicitarie (PRA, registro navale, registro aeronautico);
  3. in correlazione all'aspetto che precede, differente è il sistema di risoluzione dei conflitti tra più aventi causa dal medesimo dante causa. Per gli immobili l'art. 2644 cod.civ. prevede un criterio basato sulla priorità temporale dell'effettuazione della trascrizione nota2; per i beni mobili non registrati vale il principio possesso vale titolo di cui all'art. 1153 cod.civ., fondato sulla prioritaria consecuzione del possesso in buona fede nota3 .

Riuscirebbe infatti assolutamente inopportuno, quando non addirittura impossibile, organizzare un sistema di pubblicità idoneo a far conoscere ai terzi gli atti di trasferimento concernenti i beni mobili in genere.

Il possesso in questo senso svolge una funzione simile, nella sua immediata evidenza esteriore, a quella di meccanismi pubblicitari come le trascrizioni e le registrazioni.

Per regola generale i beni mobili registrati sono soggetti alla disciplina comune delle cose mobili, alla cui categoria propriamente appartengono (art. 815 cod.civ.); l'art. 2685 cod.civ. prescrive tuttavia che, per quanto attiene alla trascrizione negli appositi registri, l'efficacia è analoga a quella che la pubblicità svolge in tema di immobili. Anche in tema di beni mobili registrati dunque il criterio di risoluzione dei conflitti tra più subacquirenti si basa sull'efficacia dichiarativa della trascrizione nota4 .

Note

nota1

Si noti, tuttavia, che lo scritto non è sufficiente a perfezionare la fattispecie sotto il profilo dell'efficacia dichiarativa della trascrizione ai sensi dell'art. 2644 cod.civ., dovendo altresì l'atto traslativo della proprietà o di altro diritto reale risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni allo scopo di poter essere assoggettata alla formalità pubblicitaria.
top1

nota2

Cfr. Mariconda, La trascrizione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1985, pp.67 e ss.; Ferri-Zanelli, Della trascrizione immobiliare (artt. 2643-2682), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1977.
top2

nota3

Si vedano p.es. Argiroffi, Del possesso di buona fede di beni mobili, Milano, 1988; Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975.
top3

nota4

Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.61, sottolinea come l'applicabilità in via sussidiaria della disciplina dei beni mobili, per quanto riguarda quelli registrati, condurrebbe alla perdita di importanza della stessa distinzione fra beni mobili e immobili.
top4

Bibliografia

  • ARGIROFFI, Del possesso di buona fede di beni mobili, Milano, 1988
  • FERRI, ZANELLI, Della trascrizione (Artt.2643-2696), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXI, 1977
  • MARICONDA, La trascrizione, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, XIX, 1985
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Prassi collegate


Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Rilevanza della distinzione tra cose mobili ed immobili"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti