Convenzione di lottizzazione: forma e trascrizione



La legge non prescrive alcuna particolare forma per la stipulazione della convenzione di lottizzazione.  L'esigenza di comunque procedere al perfezionamento della stessa per scrittura privata autenticata o per atto pubblico nasce dalla successiva esecuzione della formalità pubblicitaria della trascrizione.

Al riguardo ci si può legittimamente domandare quale sia l'effetto e la finalità dell'esecuzione della detta formalità: a fronte di quanti ne sostengono la normale efficacia dichiarativa, tipica degli atti dispositivi di diritti reali immobiliari, si oppone l'interpretazione del Consiglio di Stato, che ha statuito ora nel senso che la trascrizione costituisca condizione d'efficacia dell'autorizzazione alla lottizzazione (Cons. di Stato, Sez. IV, 744/84 ), ora nel senso che la stessa varrebbe addirittura a rendere opponibili, efficaci erga omnes le dette convenzioni (Cons. di Stato, Sez. V, 363/83 ). Accogliere l'una o l'altra impostazione appare assolutamente arduo. Anzitutto la trascrizione non è uno strumento per il cui tramite sia possibile conferire generale opponibilità ad una convenzione (anche se in giurisprudenza non mancano pronunzie in senso potenzialmente, anche se non del tutto perspicuamente, divergente: cfr. Cass. Civ., sez. II, 1384/94 ). L'efficacia dichiarativa scolpita dall'art. 2644 cod.civ. infatti vale unicamente a dirimere il conflitto tra più aventi causa da un unico alienante. L'opponibilità dunque è strutturalmente limitata a tale ambito soggettivo. Maggiore attenzione merita la tesi secondo la quale la preventiva effettuazione della trascrizione debba precedere il rilascio del provvedimento concessorio. La pubblicità svolgerebbe una funzione lato sensu notiziale, opportuna nell'interesse generale, allo scopo di rendere palese la disciplina urbanistica di parte del territorio comunale nota1.

E' prospettabile un'ulteriore impostazione, conformemente agli scarsi riferimenti giurisprudenziali in argomento. Sembra possibile infatti distinguere a seconda degli effetti della convenzione. Se essa prevede il trasferimento o la costituzione di diritti reali, la trascrizione dovrà essere eseguita in conformità del generale principio di cui all'art. 2643 cod. civ.(svolgendo essa la tipica funzione dichiarativa di cui all'art. 2644 cod.civ. ). E' stato così deciso che le pattuizioni dei lottizzanti ben possono essere qualificate come servitù a favore o a carico di edifici da costruire ai sensi dell'art. 1029 cod. civ. ( Cass. Civ., Sez. II, 4142/76  ). La natura reale dell'efficacia delle limitazioni di cui alla convenzione potrebbe anche riguardare terzi ai sensi dell'art.1411 cod.civ. ( Cass. Civ., Sez. II, 197/76 ).  In mancanza di tali effetti, la trascrizione avrà comunque funzione di semplice pubblicità notizia.  Servirà, come detto, a rendere conoscibili a tutti gli eventuali acquirenti le previsioni della convenzione, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi a carico dei proprietari dell'area, spesso configurabili come obbligazioni propter rem nota2 .

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Note

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Lo stesso risultato potrebbe tuttavia essere perseguito per il tramite dell'affissione all'albo pretorio o dalla possibilità per ciascun cittadino di prendere visione dei documenti presso il Comune.
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nota2

In questo senso Franceschelli-De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.689. Contra Atorino, Convenzione di lottizzazione ed obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica, in Riv.not., 1996, II, p.224 a giudizio della quale la trascrizione della convenzione potrebbe assolvere solo ad una funzione di pubblicità notizia della conclusione di un procedimento amministrativo a formazione progressiva.
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Bibliografia

  • ATORINO, Convenzione di lottizazione ed obbligo di allegazione, Riv. not., II, 1996
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998

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