Tra le convenzioni matrimoniali vanno ricomprese tutte quelle pattuizioni che hanno ad oggetto la modifica del regime patrimoniale della famiglia o la sottoposizione di determinati beni di proprietà dei coniugi o di terzi (immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) ad un vincolo di destinazione consistente nel soddisfacimento delle esigenze della famiglia.Questi accordi debbono essere sottoposti, al fine dell'opponibilità ai terzi, alla
formalità dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (art.
163 cod.civ.)
iscritto nel registro depositato presso gli uffici del comune di celebrazione. Ai fini dell'opponibilità ai terzi la predetta annotazione risulta necessaria e sufficiente, essendo irrilevante la mancata esecuzione della formalità nell'ulteriore registro destinato al Procuratore della Repubblica (Cass. Civ. Sez. III,
18870/08). Tale regola vale anche per la c.d. "comunione degli utili e degli acquisti", istituto antecedente la riforma del 1975 (cfr.
Cass. Civ. Sez. I, ord. 17207/2021).
Quando abbiano ad oggetto beni immobili esse debbono inoltre essere trascritte ai sensi dell'art.
2647 cod.civ..
Qual è l'efficacia di tale formalità? Non certo quella tipica che la trascrizione è idonea a produrre in virtù del principio di cui all'
art.2644 cod.civ., scaturendo, come detto, l'opponibilità, unicamente dall'esecuzione della
pubblicità effettuata nei registri dello stato civile (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite,
21658/09). Si tratterà pertanto di un caso di semplice
pubblicità notizia (Cass. Civ. Sez. I,
8824/87)
nota1. Da questo punto di vista va rilevato come sia stata decisiva l'abrogazione (ad opera della legge di Riforma del diritto di famiglia del 1975) del IV comma dell'art.
2647 cod.civ, ai sensi del quale il vincolo di cui al fondo patrimoniale non sarebbe stato opponibile ai terzi se non all'esito della trascrizione. L'eliminazione del riferimento a quest'ultima formalità ha finito per valorizzare in via esclusiva il modo di disporre dell'art.
162 cod.civ. (cfr. anche Cass. Civ., Sez.III,
11319/11).
E' stato stabilito che non risulta indispensabile che la descrizione dei beni immobili sia contenuta nell'atto da sottoporre a trascrizione, essendo sufficiente che questi dati risultino dalla relativa nota di trascrizione (Cass. Civ. Sez. I,
10859/99; Cass. Civ. Sez. I,
12864/99; Tribunale di Imperia, 19 settembre
1996).
Note
nota1
Bisogna peraltro riportare la corrente dottrinaria secondo la quale, anche nel caso prospettato, la trascrizione mantiene la sua funzione di pubblicità-opponibilità. In tal senso p.es. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1985, p.64. Al contrario, a sostegno di quanto detto, si confrontino, tra gli altri, Zaccaria, Nota a Cass. 397/86, in Nuova giur. civ. comm., I, 1986, p.449; Gabrielli, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, in Enc. dir., p.314.
top1Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
- GABRIELLI, voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, Enc.dir.
- ZACCARIA, Nota a Cass. 397/86, Nuova giur.civ.comm., I, 1986
Contributi di approfondimento
La trascrizione del matrimonio celebrato all'esteroPrassi collegate
- Quesito n. 2-2014/A, Svizzera – successioni: eredità devoluta a interdetti
- Quesito n. 48-2006/C, Alienazione di beni vincolati in fondo patrimoniale e annotazione alla trascrizione dell’atto costitutivo del fondo