Il conflitto tra legatario ed avente causa dall'erede relativamente allo stesso bene




Il beneficiario di un legato con effetti traslativi, ancorchè debba domandare all'onerato il possesso del bene che gli è stato lasciato (art.649 cod.civ.), diviene indubbiamente proprietario del medesimo fin dal momento dell'apertura della successione.

Nella dinamica acquisitiva non entra il meccanismo della trascrizione. Al riguardo occorre rettamente intendere la portata del I comma dell'art. 2648 cod.civ. (nonchè, in tema di beni mobili registrati, dell'art. 2685 cod.civ.). L'esecuzione della relativa formalità è infatti semplicemente funzionale ad assicurare la continuità delle trascrizioni ai sensi dell'art.2650 cod.civ..

Svolta questa premessa, è possibile che ci si interroghi circa la sorte dell'eventuale alienazione del bene oggetto del legato che sia stata fatta da parte del chiamato ad un terzo. Si pensi al caso di Tizio che, morendo, abbia lasciato quale erede Primo, avendo legato la propria casa in Roma, Via Appia n.10 a Secondo. Quid juris nell'ipotesi in cui Primo abbia a vendere a Quintiliano il detto bene, in pregiudizio del legatario Secondo? In omaggio al riferito principio di continuità delle trascrizioni, è stato in proposito deciso che l'acquisto di un diritto sul bene (legato) in forza di contratto stipulato da un terzo con il chiamato non è opponibile al legatario che abbia trascritto il proprio titolo anteriormente a quello ereditario (Cass.Civ. Sez.II, 3263/84 ). In altri termini il conflitto si risolve in base alla regola della continuità delle trascrizioni e non della priorità delle stesse. Il legatario prevale non in quanto abbia operato la trascrizione del proprio titolo di acquisto in un momento antecedente a quello della esecuzione della trascrizione del titolo di acquisto del terzo avente causa dal chiamato, bensì in quanto può vantare la continuità delle trascrizioni a proprio favore. E' chiaro che, viceversa, il legatario sarebbe risultato soccombente qualora il terzo avesse provveduto a trascrivere l'acquisto del proprio dante causa (cioè il chiamato) dal de cuius (ciò che è implicito nel fatto stesso dell'intervenuta alienazione al terzo del diritto ereditario da parte del chiamato, ex art.576 cod.civ., dovendo per l'effetto essere eseguita una doppia formalità di trascrizione).

Con riguardo a beni immobili, qualora il chiamato all'eredità non abbia ancora trascritto l'accettazione dell'eredità medesima, in base agli atti contemplati dall'art.2648 cod. civ. (fra i quali non può essere inclusa la denuncia della successione a fini fiscali), l'acquisto di diritti su detti beni, in forza di contratto intervenuto con esso chiamato, non è opponibile al legatario che abbia trascritto il proprio titolo, in base al combinato disposto degli artt. 534 , 2644 e 2650 cod. civ., tenendo conto che la trascrizione di tale contratto, ancorché anteriore alla trascrizione del legato, può produrre effetti solo dalla data in cui venga trascritta la suddetta accettazione (cosiddetto principio della continuità delle trascrizioni), e, quindi, non può operare in pregiudizio dell'indicato legatario, trascrivente prima della trascrizione dell'accettazione medesima.

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