Trascrizione del contratto di anticresi



Il numero 12 dell'art. 2643 cod.civ. annovera tra gli atti soggetti alla trascrizione i contratti di anticresi.

Qual è l'efficacia propria della trascrizione?

Si pone infatti la questione di individuare il criterio di risoluzione del conflitto tra più aventi causa dal medesimo soggetto relativamente allo stesso diritto. Si faccia il caso di Tizio che, dopo aver costituito il diritto di anticresi a favore del creditore Caio sull'appartamento in Roma, Via Appia n.10, successivamente costituisca anche a favore di Mevio analogo diritto sullo stesso bene.

L'anticresi, quale diritto personale di godimento, è soggetta all'art. 1380 cod.civ., le cui regole di risoluzione del cennato conflitto appaiono divergenti rispetto a quelle di cui all'art. 2644 cod.civ., imperniato unicamente sulla priorità dell'esecuzione della formalità pubblicitaria.

Sembra si possa concludere nel senso della prevalenza di quest'ultima disposizione: l'ultimo comma dell'art. 1380 cod.civ. infatti esplicitamente fa salve le regole proprie della trascrizionenota1 .

Note

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Si deve semmai ritenere che l'art.1380 cod.civ. troverà applicazione nella risoluzione dei conflitti tra più acquirenti solo anteriormente alla trascrizione o laddove le parti non abbiano provveduto a trascrivere il contratto costitutivo del diritto personale di godimento (così Tucci, voce Anticresi, in Dig.disc.priv, 1987, p.343).
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Bibliografia

  • TUCCI, Anticresi, Dig.disc.priv., 1987

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