Limitazioni nell'utilizzo di denaro contante



Ordinariamente l'obbligazione pecuniaria dovrebbe essere adempiuta consegnando al creditore denaro contante, vale a dire valuta avente corso legale nello Stato (art.1277 cod.civ.). Nel passato questa regola è stata reputata talmente importante da escludere che il debitore potesse essere considerato adempiente nell'ipotesi avesse utilizzato strumenti diversi (quali ad esempio anche l'assegno circolare: cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 13186/11. Via via, per il tramite di interventi normativi sempre più incisivi, si è fatto strada un principio ben differente.

I limiti all'utilizzo di denaro in banconote (il "contante") costituiscono un incentivo alla diffusione di altri più moderni (e controllabili) mezzi di pagamento, quali i trasferimenti di fondi via internet, i bonifici bancari, le carte di credito.
La Legge 197/91 (la quale ha attuato la conversione in legge del D.L. 143/91), oggetto di numerose modificazioni ed integrazioni (cfr., tra le altre, il D. Lgs. 56/04), ha introdotto alcune regole volte a contrastare il fenomeno del c.d. riciclaggio di denaro "sporco " (vale a dire costituente il frutto o il provento di reati, con la precisazione che il reato presupposto rende rilevanti le condotte intese ad ostacolare il tracciamento dei flussi finanziari: cfr Cass. Pen., Sez. II, 10746/2015; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 9881/2018 in tema di mero illecito amministrativo). La materia è stata oggetto di novellazione per effetto dell'entrata in vigore, a far tempo dal 30 aprile 2008, del D.Lgs. 231 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Le violazioni dei relativi obblighi sono sanzionate amministrativamente (ma non con la nullità dell'atto per violazione di norma imperativa: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 525/2020) e, nei casi più gravi, anche penalmente. Il legislatore è successivamente intervenuto più volte con la L. 122/10 che ha convertito il D.L. 78/10 e, da ultimo, con la L.214/11 che, a propria volta, ha convertito il D.L. 201/11. In tema di prescrizione relativa al reato de quo, si veda Cass. Pen., Sez. II, 546/2011.
Da osservare come, con legge 15 dicembre 2014 n. 186, è stata introdotta una nuova fattispecie criminosa, il c.d. autoriciclaggio, sanzionato in maniera piuttosto incisiva dall'art.648 ter cod.pen.. Vengono in esame quelle condotte per il cui tramite l'autore di un reato presupposto, allo scopo di dissimulare la provenienza illecita del denaro provento del reato, ponga in essere una qualsiasi operazione o complesso di operazioni idonee a nascondere, occultare o, comunque, ostacolare l’accertamento circa l’origine illecita di risorse finanziarie o patrimoniali. Giova osservare come sia sufficiente la creazione di un qualsiasi ostacolo alla tracciabilità del percorso del denaro, compreso il semplice trasferimento del denaro da un conto ad un altro, ovviamente quando il denaro abbia provenienza delittuosa (Cass. Pen., Sez. II, 43881/2014).

Tornando alle limitazioni all'utilizzo del denaro contante, quanto all'aspetto quantitativo, si sono variamente succedute plurime disposizioni normative che hanno introdotto, sia pure in maniera ondivaga e contraddittoria, importi massimi via via più stringenti.
Dal 1° gennaio 2016 è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad euro 3.000 (comma 898 della l. 208/2015, c.d. "legge di stabilità 2016") nota1. Resta il limite di euro 999,99 per l’emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro 1.000 (cd. money trasfer). Per effetto del d.l. 124/2019 conv. con la l. 157/2019, a far tempo dal 1 luglio 2020 tale soglia per i pagamenti in contanti è stata diminuita ad euro 2000 e, con decorrenza 1 gennaio 2021, ad euro 1000.

Da notare come, per effetto della modificazione introdotta dal D.Lgs. 151/09, "il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati".
In ogni caso il criterio del cumulo della pluralità delle operazioni di pagamento è stato ritenuto applicabile anche alla normativa nel suo testo originario (cfr. Cass. Civ., Sez.II, 15103/10. Per lo stesso motivo, il rilascio di plurimi assegni circolari, ciascuno di importo inferiore a quello massimo previsto dalla legge, comunque non fa venir meno gli obblighi di comunicazione
di cui all'art. 3, D.L. n. 143/1991 (convertito dalla L. n. 197/1991, sostituito dall'art. 1, D. Lgs. n. 153/1997) a carico dell'Istituto di credito (Cass. Civ., Sez. II, 23406/2017).

Gli intermediari di cui sopra devono identificare i soggetti che effettuano le negoziazioni per importi superiori ai riferiti limiti con le complete generalità, registrando in un apposito archivio informatico gli estremi dell'operazione nota2. Ciò comportava l'indispensabilità che gli assegni bancari e circolari di importo pari o superiore al detto limite fossero nominativi e muniti di clausola di non trasferibilità, potendo esser girati unicamente all'incasso ( si noti che, per effetto delle modificazioni introdotte dall'art. 32 del D.L. 112/08, non è più indispensabile l'indicazione del codice fiscale del girante).

Per effetto del IV comma dell'art. 49 D.Lgs. 231/07) la regola relativa all'emissione dell'assegno è stata addirittura invertita. I moduli di assegni bancari e postali sono infatti rilasciate degli istituti di credito già muniti della clausola di non trasferibilità, avendo semmai il cliente la facoltà di domandarne per iscritto l'emissione senza la predetta clausola (beninteso nei limiti del riferito importo), corrispondendo un'imposta di bollo nella misura di euro 1,50.

L'obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni "sospette" già esteso ai professionisti organizzati in ordini (notai, avvocati, dottori commercialisti, etc.) è stato ulteriormente precisato (art. 41 D.Lgs. 231/07; cfr. anche il Decreto Ministeriale del 2010 intitolato "Relazione antiriciclaggio e black list").

E' altresì previsto un sistema di segnalazioni idoneo a scongiurare l'eventualità che una singola operazione venga spezzata in più tranches, onde evitare di incappare nei controlli di legge, a tal fine cumulandosi una serie di singoli versamenti o pagamenti effettuati in un determinato arco temporale (artt. 42 , 43 , 44 D.Lgs. 231/07).

Già in forza del D. Lgs. 153/97 occorreva segnalare all'Ufficio italiano Cambi (ai fini delle necessarie verifiche) qualsiasi operazione che, per entità o natura, tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta dal suo autore, potesse indurre sospetti che avesse ad oggetto danaro frutto di reato.

In conseguenza delle disposizioni in commento il pagamento tramite intermediario abilitato libera il solvens ancor prima della consegna della somma nelle mani dell' accipiens. Basta la comunicazione al destinatario del pagamento che la somma è stata posta a sua disposizione presso l'intermediario. Conseguentemente il rischio dell'eventuale insolvenza dell'intermediario, sia pure limitatamente al periodo tra la disposizione di pagamento e il ricevimento di esso, è posto sostanzialmente a carico del creditore.

Ulteriore limitazione all'utilizzo del denaro contante si rinveniva per effetto del comma XII dell'art. 35 del c.d. "Decreto Bersani" (D.L. 223/06 convertito con modificazioni nella Legge 248/06, successivamente modificato dal D .L. 262/06 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006) che ebbe a novellare l'art. 19 del D.P.R. 600/73 (portante disposizioni relative all'accertamento delle imposte sui redditi). I pagamenti effettuati dai clienti che si avvalgono di coloro che esercitano arti o professioni dovevano essere effettuati unicamente mediante assegni non trasferibili, bonifici bancari o altre modalità che consentissero il "tracciamento" dell'operazione. Il pagamento per contanti era ammesso fino al limite di Euro 100,00 (limite ampliato a Euro 1000,00 fino al 30 luglio 2007 e fino ad Euro 500,00 dal 1 luglio 2007 fino al 30 giugno 2008). La disposizione è stata abrogata dall'art.32 del D.L. 112/08: conseguentemente non è più previsto alcun limite per il pagamento del professionista, se non con riferimento ai predetti limiti generali.

Occorre inoltre rammentare come, al di là dell'obbligo di utilizzare determinati mezzi di pagamento differenti dal denaro contante, sia stato posto, in riferimento alle negoziazioni immobiliari, un vero e proprio obbligo di "tracciare" gli strumenti di pagamento. Il comma XXII del citato "Decreto Bersani" (D.L. 223/06), successivamente modificato per effetto della legge Finanziaria 2007 (L. 296/06, ulteriormente rimaneggiato per effetto del comma 177 dell' art. art.1 della "Finanziaria 2008" approvata con la Legge 24 dicembre 2007, n.244) prevede infatti che all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti abbiano l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Ciò, come è stato successivamente precisato, per i pagamenti effettuati successivamente al 4 luglio 2006.

L'obbligo di tracciare gli strumenti di pagamento è stato successivamente esteso ad ambiti ulteriori rispetto a quelli relativi alle negoziazioni immobiliari.
Con la legge 13 agosto 2010 n.136 all'art. 3 (oggetto di successiva modifica per effetto del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n.217) esso è stato esteso alla filiera degli appaltatori e subappaltatori nonchè ai concessionari di finanziamenti pubblici. Notevoli, in particolare, le prescrizioni istitutive di nullità testuali del contratto di appalto per l'ipotesi del mancato inserimento della clausola afferente la tracciabilità.
Con la Legge 9 agosto 2013, n. 99 (che ha convertito con modificazioni il D.L. 28 giugno 2013, 76) è stato modificato l'art. 2463 cod.civ. che, in tema di costituzione di società a responsabilità limitata, ora prescrive non soltanto che i versamenti eseguiti dai soci debbano essere eseguiti nelle mani dell'organo amministrativo (e non più effettuati presso un istituto di credito), ma anche che "i mezzi di pagamento sono indicati nell'atto". D'altronde già sotto altro profilo i versamenti effettuati in contanti nelle casse sociali da parte dei soci possono essere oggetto di considerazione negativa sotto il profilo tributario. Così è stato ritenuto che il finanziamento dei soci eseguito in contanti senza il supporto di una preventiva deliberazione assembleare intesa a recepirlo, sostanzi un vero e proprio ricavo "in nero" quando non sia proporzionato al volume d'affari (Cass. Civ., Sez. V, 16797/13).

Non costituisce una limitazione all'utilizzo del contante, ma in un certo senso produce un effetto analogo quella legislazione, avente una portata eminentemente tributaria, che mira ad istituire presunzioni di maggiori redditi non dichiarati come effetto del prelevamento "ingiustificato" e della conseguente presunta gestione del denaro contante. La presunzione portata dall'art. 32 I comma n.2 del d.p.r. 600/1973, in base alla quale si poteva ritenere che il lavoratore autonomo il quale avesse a prelevare contanti dal conto corrente in misura non giustificata, li utilizzasse per alimentare spese afferenti alla propria attività, così da poter far reputare che si generasse incrementalmente un maggiore reddito non dichiarato, è venuta meno a seguito della pronunzia della Corte Costituzionale (Corte Cost. 228/2014). Ne discende come non possa più automaticamente presumersi che somme prelevate in banca dal professionista, il quale non sia in grado di dare esaurienti ragguagli al fisco che gliene chieda ragione, vadano a formare una maggior reddito "in nero" (Cass. Civ., Sez. V, 13470/2015).

Note

nota1

Per un excursus storico si rimanda al Quadro sinottico del tracciamento dei pagamenti ex art. 49 D.Lgs. 231/07.
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nota2

Laurini, Professioni "vulnerabili" e lotta al riciclaggio, in Riv.not., 1999, p.505.
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Contributi di approfondimento


Bibliografia

  • LAURINI, Professionisti "vulnerabili" e lotta al riciclaggio, Riv.not., 1999
  • LIBONATI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999

Quadri sinottici collegati

Limiti di utilizzo del contante nei pagamenti: quadro sinottico cronologico.

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