Regolamento 22 marzo 2016

Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
(G.U. 30 aprile 2016, n. 100)

(si omette l'"Allegato tecnico")

Art. 1

SEZIONE I Definizioni ed ambito di applicazione (DEFINIZIONI)

Nel presente regolamento (di seguito «Regolamento»), si intende per:
a) «Allegato tecnico»: insieme delle indicazioni tecnico-operative che costituiscono parte integrante del Regolamento;
b) «emittente»: la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso l'assegno circolare per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dell'emissione; nel Regolamento il termine emittente è utilizzato anche con riferimento ai vaglia postali e ai titoli speciali della Banca d'Italia;
c) «immagine dell'assegno»: copia per immagine dell'assegno, su supporto informatico - di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter) del CAD - la cui conformità all'originale cartaceo è assicurata dal negoziatore mediante l'utilizzo della propria firma digitale in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 della legge assegni;
d) «intermediari»: i soggetti di cui alle lettere b), e) e f);
e) «negoziatore»: la banca, o altro soggetto abilitato alla negoziazione, a cui l'assegno è girato per l'incasso;
f) «trattario»: la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui è detenuto il conto di traenza dell'assegno.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento si applica agli intermediari che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 31, comma 3 della legge assegni con riferimento ai seguenti titoli (di seguito anche «assegni» o «assegno»): assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia.
2. I titoli di cui al comma precedente devono essere denominati in euro, tratti su o emessi da una filiale italiana di banca italiana o di banca estera, negoziati sul territorio della Repubblica italiana. Sulla base di un accordo tra gli intermediari, e nel rispetto di ogni altra norma applicabile, le disposizioni del presente Regolamento possono, laddove compatibili, essere applicate anche a titoli in euro tratti, emessi o negoziati al di fuori del territorio della Repubblica italiana.
3. Le disposizioni di cui alle sezioni II, IV, V e VI del Regolamento possono applicarsi, in quanto compatibili, anche ai titoli presentati al pagamento in forma cartacea direttamente al trattario o all'emittente in quanto in tali casi il negoziatore coincide con il trattario o l'emittente.

Art. 3

SEZIONE II Dematerializzazione e conservazione sostitutiva (GENERAZIONE DELL'IMMAGINE DELL'ASSEGNO)

1. Il negoziatore genera l'immagine dell'assegno assicurando, mediante apposizione della propria firma digitale, la conformità dell'immagine all'originale cartaceo, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato tecnico (capitoli 1 e 2). La firma digitale deve essere imputabile al negoziatore e deve essere apposta da un soggetto che per tale attività può impegnare il negoziatore.
2. Il processo di generazione dell'immagine assicura che il titolo cartaceo venga utilizzato una sola volta per generare una sola immagine avente valore ai fini della presente disciplina; il processo garantisce altresì la conformità dell'immagine dell'assegno all'originale cartaceo.
3. In accordo tra loro e d'intesa con la Banca d'Italia, gli intermediari definiscono le procedure da seguire nel caso in cui non sia possibile generare un'immagine che consenta al negoziatore di assicurare, ai sensi del comma 1, la conformità della stessa all'originale cartaceo.

Art. 4

CONSERVAZIONE DELL'IMMAGINE DELL'ASSEGNO

1. L'immagine dell'assegno è conservata a cura del negoziatore per i termini previsti dalla legge.
2. La conservazione è effettuata in conformità alle regole tecniche e organizzative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato tecnico (capitolo 3) e con modalità tali da garantire per tutto il periodo di conservazione l'accessibilità e l'utilizzabilità dell'immagine dell'assegno.

Art. 5

REGISTRAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO

1. Il negoziatore registra su supporto informatico, con modalità idonee a garantire la non modificabilità e la piena tracciabilità, tutti gli eventi caratterizzanti la vita dell'assegno, nonché i dati di cui all'art. 8 del Regolamento (Allegato tecnico, capitolo 4).
2. Il trattario o l'emittente registrano su supporto informatico, con modalità idonee a garantire la non modificabilità e la piena tracciabilità, gli eventi di cui all'art. 7, comma 5 e agli articoli 11, 12 e 13.

Art. 6

CONSERVAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI TITOLI CARTACEI

1. L'assegno cartaceo è conservato dal negoziatore per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Durante tale periodo l'assegno cartaceo viene esibito solo su richiesta dell'Autorità giudiziaria. Ogni altra richiesta di esibizione o di copia viene evasa sulla base dell'immagine dell'assegno.
2. Decorso il periodo di conservazione di cui al comma precedente l'assegno cartaceo è distrutto, fatto salvo il caso in cui siano pendenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione dell'Autorità giudiziaria ovvero sia stata disconosciuta la firma dell'assegno o il negoziatore abbia evidenza di altre esigenze di difesa.

Art. 7

SEZIONE III Presentazione al pagamento (PRESENTAZIONE AL PAGAMENTO IN FORMA ELETTRONICA DELL'ASSEGNO)

1. La presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno da parte del negoziatore avviene con la trasmissione in via telematica al trattario o all'emittente:
a) dell'immagine dell'assegno unitamente ai dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare superiore a quello indicato nell'Allegato tecnico (capitolo 5.1);
b) dei soli dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare pari o inferiore a quello indicato nell'Allegato tecnico, nonché per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d'Italia, di qualsiasi ammontare.
2. Nei casi di cui alla lettera b) di cui al comma precedente il negoziatore trasmette l'immagine dell'assegno a fronte di specifica richiesta da parte del trattario o dell'emittente.
3. Gli intermediari, d'accordo tra loro, possono prevedere casi in cui, per problematiche connesse con la materialità del titolo, l'immagine viene trasmessa, unitamente ai dati di cui al citato art. 8, anche per i titoli di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo.
4. La presentazione al pagamento in forma elettronica, nonché la richiesta di trasmissione dell'immagine dell'assegno da parte del trattario o dell'emittente rispettano i requisiti operativi indicati nell'Allegato tecnico (capitolo 5.1) e quanto eventualmente previsto dagli intermediari d'accordo tra loro.
5. La presentazione al pagamento in forma elettronica si considera effettuata quando il trattario o l'emittente ricevono quanto previsto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo e procedurale atto a garantire che l'assegno sia presentato al pagamento una sola volta.

Art. 8

DATI DA TRASMETTERE

1. Il negoziatore trasmette in via telematica al trattario o all'emittente almeno i seguenti dati relativi all'assegno negoziato:
a) identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB);
b) identificativo del trattario o dell'emittente (codice ABI e CAB);
c) importo;
d) data di emissione;
e) numero identificativo dell'assegno;
f) nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia.

Art. 9

RETI TRASMISSIVE

1. Le attività di trasmissione di cui alla presente sezione sono effettuate mediante reti che posseggono almeno i requisiti previsti nell'Allegato tecnico (capitolo 5.2).

Art. 10

TEMPI

1. Il negoziatore presenta al pagamento in forma elettronica l'assegno al trattario o all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli è stato girato per l'incasso.
2. Nel caso in cui l'assegno sia girato per l'incasso attraverso sistemi alternativi alla consegna presso lo sportello, il termine di cui al comma precedente decorre dal giorno in cui il titolo perviene al negoziatore. Gli intermediari informano i propri clienti sui tempi massimi entro cui i titoli girati per l'incasso con le predette modalità pervengono al negoziatore.
3. La richiesta di trasmissione dell'immagine dell'assegno di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento deve pervenire al negoziatore in tempi che rendano possibile l'invio dell'immagine non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.
4. Resta ferma la possibilità, ove ricorrano i presupposti previsti per legge, di avvalersi delle previsioni in tema di proroga dei termini legali e convenzionali.

Art. 11

ASSEGNI NON PAGATI

1. La comunicazione di mancato pagamento è trasmessa in via telematica dal trattario o dall'emittente al negoziatore in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 120 del Testo unico bancario (TUB) in materia di disponibilità economica e valuta, rispettando i requisiti operativi indicati nell'Allegato tecnico (capitolo 5.1) e quanto eventualmente previsto dagli intermediari, d'accordo tra loro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 12

SEZIONE IV Mancato pagamento, protesto e constatazione equivalente (TRASMISSIONE DEI DATI AI FINI DELLA LEVATA DEL PROTESTO O DELLA CONSTATAZIONE EQUIVALENTE IN VIA TELEMATICA)

1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica il trattario o l'emittente, per conto del negoziatore, trasmette in via telematica ai pubblici ufficiali abilitati la distinta con la quale richiede la levata del protesto o della constatazione equivalente, sottoscritta con firma digitale, unitamente all'immagine dell'assegno generata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, nonché le informazioni di cui all'Allegato tecnico (capitolo 6.1).
2. Gli intermediari e i pubblici ufficiali, d'accordo tra loro, possono stabilire che la documentazione di cui al comma 1 non sia sottoscritta con firma digitale purché essa sia comunque riconducibile in modo certo al trattario o all'emittente, senza possibilità di suo ripudio.
3. Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo e procedurale atto a garantire che la documentazione di cui al comma 1 possa essere trasmessa una sola volta con riferimento a ciascun assegno; è fatto salvo il caso in cui l'intermediario abbia ricevuto in via telematica dal pubblico ufficiale un documento attestante la non protestabilità del titolo.

Art. 13

LEVATA DEL PROTESTO O DELLA CONSTATAZIONE EQUIVALENTE IN VIA TELEMATICA

1. Nei casi di cui al precedente art. 12, il protesto o la constatazione equivalente vengono levati in via telematica dal pubblico ufficiale a ciò abilitato, esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni inviate dal trattario o dall'emittente.
2. Il protesto o la constatazione equivalente possono essere uniti all'immagine dell'assegno e devono essere sottoscritti con firma digitale dal pubblico ufficiale.
3. Qualora l'assegno non risulti protestabile, il pubblico ufficiale genera e sottoscrive con firma digitale un documento attestante la non protestabilità del titolo (capitolo 6.1 dell'Allegato tecnico).
4. Il trattario o l'emittente acquisiscono per via telematica dal pubblico ufficiale il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilità del titolo e lo inviano, sempre per via telematica, al negoziatore non oltre il quarto giorno lavorativo successivo all'acquisizione.
5. Il negoziatore conserva il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilità del titolo in conformità ai criteri previsti dall'art. 4, comma 2 del Regolamento.

Art. 14

RETI TRASMISSIVE

1. Le attività di trasmissione di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento vengono effettuate dagli intermediari e dai pubblici ufficiali mediante reti che abbiano almeno i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti nell'Allegato tecnico (capitolo 6.2) e siano in grado di assicurare che lo scambio delle informazioni avvenga nel rispetto dei limiti temporali normativamente previsti.

Art. 15

SEZIONE V Consegna di documentazione e comunicazioni alle autorità (CONSEGNA DI DOCUMENTAZIONE)

1. Il negoziatore rilascia al portatore del titolo una sola volta:
a) una copia analogica dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi;
b) una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi.
2. A richiesta degli aventi diritto, il negoziatore rilascia copie semplici, analogiche o informatiche, della sola immagine dell'assegno, dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo.

Art. 16

COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ

1. Restano ferme le modalità di comunicazione alle autorità nonché ai pubblici ufficiali e alla Banca d'Italia, rivenienti da altre disposizioni di legge o regolamentari che riguardino i titoli e le attività di cui al Regolamento.

Art. 17

SEZIONE VI Esternalizzazione (TERZE PARTI)

1. Nel rispetto della vigente normativa in tema di esternalizzazione, nonché di quanto previsto nel Regolamento e nell'Allegato tecnico (capitolo 7), gli intermediari possono delegare a terze parti:
a) le attività materiali di generazione dell'immagine dell'assegno;
b) la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno;
c) la comunicazione di mancato pagamento;
d) la trasmissione dei dati ai fini della levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica;
e) la conservazione dell'immagine dell'assegno;
f) la conservazione del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo;
g) la registrazione su supporto informatico degli eventi relativi all'assegno;
h) la conservazione e la distruzione dei titoli cartacei.
2. Gli intermediari hanno la responsabilità delle attività esternalizzate e presidiano i rischi derivanti dall'esternalizzazione esercitando, fra l'altro, attività di controllo e mantenendo le competenze necessarie per una eventuale internalizzazione; essi documentano e approvano, ad un adeguato livello organizzativo coerente con la più complessiva politica aziendale, l'eventuale delega a soggetti terzi delle attività di cui al comma precedente.

Art. 18

SEZIONE VII Entrata in vigore (ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205 gli operatori si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

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