Commissione europea - Scheda informativa, Antiriciclaggio: domande e risposte sull'elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio


Strasburgo, 13 febbraio 2019

Perché la Commissione presenta un nuovo elenco dei paesi terzi ad alto rischio?

In virtù della quarta e della quinta direttiva antiriciclaggio l'UE deve compilare un elenco di paesi terzi ad alto rischio per dotare il proprio sistema finanziario degli strumenti atti a prevenire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo posti dai paesi terzi. L'obiettivo è quindi proteggere l'integrità del sistema finanziario dell'UE dai flussi finanziari che coinvolgono paesi che accusano carenze strategiche nel regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La Commissione ha pubblicato il primo elenco nel 2016, nel quale ha poi inserito negli anni gli opportuni aggiornamenti. Poiché la quinta direttiva antiriciclaggio ha ampliato considerevolmente i criteri in base ai quali si valutano i paesi terzi, si è reso necessario adattare la procedura di compilazione dell'elenco. Questo è il primo elenco adottato secondo i nuovi criteri e la nuova metodologia.

Quali sono i paesi che la Commissione propone d'inserire nel nuovo elenco dell'UE di paesi terzi ad alto rischio?

Il nuovo elenco della Commissione comprende 12 paesi elencati dal gruppo di azione finanziaria internazionale più altre 11 giurisdizioni. Alcuni dei paesi si cui è oggi proposto l'inserimento nel nuovo elenco dell'UE figurano già nell'elenco vigente, che ne conta 16. La Commissione propone peraltro di depennare alcuni paesi precedentemente inclusi: Bosnia-Erzegovina, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Uganda e Vanuatu.

12 paesi elencati anche dal gruppo di azione finanziaria internazionale:
  1. Bahamas
  2. Botswana
  3. Repubblica popolare democratica di Corea
  4. Etiopia
  5. Ghana
  6. Iran
  7. Pakistan
  8. Sri Lanka
  9. Siria
  10. Trinidad e Tobago
  11. Tunisia
  12. Yemen

Altre 11 giurisdizioni individuate dalla Commissione:
  1. Afghanistan
  2. Samoa americane
  3. Guam
  4. Iraq
  5. Libia
  6. Nigeria
  7. Panama
  8. Portorico
  9. Samoa
  10. Arabia Saudita
  11. Isole Vergini americane

In base a quali criteri è compilato l'elenco?

I criteri in base ai quali i paesi sono valutati ai fini dell'eventuale inserimento nell'elenco sono stati stabiliti dalla quarta direttiva antiriciclaggio e quindi irrobustiti dalla quinta direttiva antiriciclaggio, per arrivare a comprendere ora:
le carenze strategiche dei paesi, in particolare in relazione al quadro giuridico e istituzionale relativo al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in aspetti quali:
  • perseguibilità penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  • obblighi di adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti;
  • segnalazione delle operazioni sospette;
  • disponibilità e scambio di informazioni sulla proprietà effettiva delle persone giuridiche e degli istituti giuridici;
  • poteri e procedure di cui dispongono le autorità competenti;
  • prassi in materia di cooperazione internazionale;
  • sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

La Commissione è tenuta a verificare in che misura le garanzie in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo siano attuate efficacemente in concreto.

Quali sono le conseguenze dell'inserimento nell'elenco per gli istituti finanziari?

A noma della quarta direttiva antiriciclaggio banche e istituti finanziari di altro tipo devono applicare controlli supplementari ("misure rafforzate di adeguata verifica della clientela") per le operazioni che coinvolgono i paesi terzi ad alto rischio compresi nell'elenco.

Per assolvere l'obbligo di adeguata verifica la banca o il soggetto obbligato deve applicare una serie di controlli e misure se sospetta un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Costituiscono misure rafforzate di adeguata verifica i controlli supplementari e il monitoraggio di questo tipo di operazioni effettuati dalle banche o dai soggetti obbligati per prevenire, individuare e contrastare le operazioni sospette.

La quinta direttiva antiriciclaggio precisa il tipo di vigilanza rafforzata da applicare, in cui sono comprese le misure volte a ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo o a ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione di un rapporto d'affari.

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun tipo di sanzione per i paesi interessati, non limita le relazioni commerciali con essi né ostacola l'erogazione di aiuti allo sviluppo a loro favore; per le banche e per i soggetti obbligati implica tuttavia la necessità di applicare misure di vigilanza rafforzate sulle operazioni che coinvolgono i paesi inclusi nell'elenco.

La Commissione collabora con gruppo di azione finanziaria internazionale?

La Commissione è membro del gruppo di azione finanziaria internazionale e ne sostiene l'operato per garantire il rispetto a livello mondiale delle norme internazionali, in particolare individuando e cooperando con i paesi che hanno carenze strategiche nel regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo al fine di ridurre i rischi di riciclaggio nel mondo. La Commissione considera pertanto l'elenco dei paesi con carenze strategiche compilato dal gruppo di azione finanziaria internazionale il punto di partenza per la propria valutazione dei paesi terzi ad alto rischio. La Commissione ha aumentato l'impegno di partecipazione ai lavori del gruppo di azione finanziaria internazionale e continuerà a impegnarsi per promuovere la cooperazione internazionale in materia. Muove inoltre dalla considerazione che il paese terzo inserito nell'elenco del gruppo di azione finanziaria internazionale perché rappresenta un rischio per il sistema finanziario internazionale rappresenti un rischio anche per il mercato interno dell'UE.

La Commissione applica misure autonome proprie per tutelare l'integrità del sistema finanziario dell'UE, che vanno a completare le iniziative del gruppo di azione finanziaria internazionale per far fronte ai rischi che riguardano specificamente l'UE. La procedura di stesura dell'elenco del gruppo di azione finanziaria internazionale dipende dalla tempistica del ciclo di valutazione (programmato su diversi anni), dai periodi di osservazione e dalle priorità stabilite. La finalità, la procedura e la definizione delle priorità che valgono per l'elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio sono diverse da quelle del gruppo di azione finanziaria internazionale. Limitando l'applicazione della vigilanza rafforzata alle operazioni che coinvolgono i paesi inseriti nell'elenco del gruppo di azione finanziaria internazionale non si realizzerebbe lo scopo di garantire sufficientemente il sistema finanziario dell'UE.

In che cosa l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio differisce dalla lista comune dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali?

Scopo dell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio è contribuire a parare i rischi per il sistema finanziario dell'UE causati dai paesi terzi che accusano carenze nel regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L'elenco costituisce il riferimento in base al quale vige per le banche l'obbligo di sottoporre a misure rafforzate di adeguata verifica i flussi finanziari che coinvolgono i paesi terzi ad alto rischio.

La lista comune dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali riguarda invece i rischi per la base imponibile degli Stati membri provenienti dall'esterno, da quei paesi terzi che non rispettano le norme internazionali di buona governance in materia fiscale. Una sovrapposizione fra elenco e lista riguardo alla presenza di alcuni paesi è possibile, ma obiettivi, criteri e procedure di compilazione sono diversi. L'elaborazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali fa capo al Consiglio, mentre è la Commissione a compilare l'elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio sulla scorta delle norme unionali antiriciclaggio. Elenco e lista sono complementari, perché offrono al mercato interno una duplice protezione contro i rischi provenienti dall'esterno.

Metodologia

Perché una nuova metodologia per individuare i paesi terzi ad alto rischio?

La quarta direttiva antiriciclaggio ha definito i criteri per individuare i paesi terzi ad alto rischio, che sono stati poi rafforzati dalla quinta direttiva antiriciclaggio. I criteri riguardano la disponibilità e l'accesso alle informazioni sulla proprietà effettiva, l'esistenza di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione degli obblighi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e la prassi dei paesi terzi nella cooperazione e nello scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri. A giugno 2018 la Commissione ha emanato una nuova metodologia per individuare i paesi terzi ad alto rischio, la quale stabilisce, con una procedura obiettiva, equa e trasparente, le tappe principali, i criteri di valutazione e il follow-up dell'esercizio.

L'iniziativa si iscrive in un più ampio impegno della Commissione volto a rafforzare l'applicazione delle misure di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e a sostenere gli sforzi globali per fronteggiare i rischi in tal senso.

Perché la Commissione ha deciso d'inserire nell'elenco queste 23 giurisdizioni?

Parallelamente alla procedura del gruppo di azione finanziaria internazionale la Commissione ha messo a punto una metodologia propria per individuare i paesi ad alto rischio, basata sui criteri più ampi stabiliti dalla normativa antiriciclaggio dell'UE, sulle conoscenze della Commissione stessa e su altre fonti di informazione quali Europol, il Servizio europeo per l'azione esterna o l'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

La metodologia comprende varie fasi:

- la fase di perimetrazione, in cui la Commissione ha svolto una valutazione preliminare per perimetrare i paesi da sottoporre a valutazione e stabilire il rispettivo livello di priorità. Sono stati esclusi quei paesi che presentano un bassissimo livello di integrazione con il sistema finanziario dell'UE e che non sono esposti alle minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La valutazione preliminare si basa su criteri oggettivi, avvalendosi di fonti di informazione quali Europol. La Commissione ha individuato 132 giurisdizioni in questa fase, di cui ha pubblicato i risultati il 15 novembre 2018;
- la fase di elencazione, in cui la Commissione ha selezionato 54 paesi con "priorità 1" fra le 132 giurisdizioni individuate. Oltre ad essere paesi elencati dal gruppo di azione finanziaria internazionale, tali paesi soddisfano almeno uno dei criteri seguenti:
  • paese esposto a un livello elevato di minaccia individuato da Europol o dal Servizio europeo per l'azione esterna;
  • paese figurante nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
  • paese rimosso dall'elenco del gruppo di azione finanziaria internazionale dopo luglio 2016 (ma ancora presente nel precedente elenco dell'UE);
  • paese individuato da Europol e dal gruppo di azione finanziaria internazionale nei rispettivi processi di valutazione reciproca;
- la fase di valutazione, in cui la Commissione ha valutato i 54 paesi selezionati finendo coll'individuare 23 giurisdizioni con carenze strategiche nel regime di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. A tal fine ha applicato i seguenti criteri previsti dalla metodologia:
  • insufficienza delle sanzioni penali per riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
  • carenze nelle misure di adeguata verifica della clientela applicate dagli istituti finanziari o extrafinanziari;
  • problema degli intermediari;
  • scarsa segnalazione di operazioni sospette da parte degli intermediari;
  • insufficienza dei poteri attribuiti alle autorità competenti e mitezza delle sanzioni in caso di violazione;
  • insufficiente cooperazione internazionale con gli Stati membri;
  • mancanza di trasparenza sui veri proprietari di società e trust (i «"titolari effettivi"»);
  • insufficiente attuazione delle sanzioni finanziarie mirate basate sulle risoluzioni delle Nazioni Unite.

Le rimanenti giurisdizioni sono considerate paesi con "priorità 2", che la Commissione sottoporrà via via a valutazione da qui al 2025.

In che cosa l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio differisce dall'elenco del gruppo di azione finanziaria internazionale?

L'approccio della Commissione ricalca quello già seguito a livello mondiale dal gruppo di azione finanziaria internazionale, principale ente di normazione nel settore. La Commissione considera l'elenco dei paesi con carenze strategiche compilato dal gruppo di azione finanziaria internazionale il punto di partenza per la propria valutazione dei paesi terzi ad alto rischio. Partecipa quindi allo sforzo mondiale volto ad affrontare il problema dei paesi che, accusando carenze strategiche, rappresentano un rischio per il sistema finanziario internazionale.

La Commissione integra quest'impegno esaminando altri paesi e gestendo tempestivamente i rischi riguardanti specificamente l'UE, in base alle priorità che si è fissata e ai criteri di valutazione che ha stabilito. Rispetto agli elenchi compilati dal gruppo di azione finanziaria internazionale la Commissione segue una metodologia che ha messo a punto autonomamente, comprensiva di criteri di valutazione supplementari basati sulla quarta e sulla quinta direttiva antiriciclaggio: i criteri dell'UE sono pertanto diversi rispetto a quelli che determinano l'inserimento nell'elenco del Gruppo d'azione finanziaria internazionale.

Quanti paesi saranno valutati dalla Commissione?

I paesi che non sono inseriti nell'elenco odierno saranno monitorati e valutati nuovamente quando si renderanno disponibili nuove informazioni. Parallelamente la Commissione valuterà i paesi con "priorità 2" da qui al 2025.

Prossime tappe

Quando sarà disponibile l'elenco dell'UE compilato in base alla nuova metodologia?

Il primo elenco dell'UE basato sulla nuova metodologia è stato pubblicato il 13 febbraio 2019. In esso sono compresi i paesi considerati con "priorità 1". Ulteriori valutazioni saranno effettuate nel corso del tempo in modo da esaminare tutti i paesi considerati rilevanti (paesi con "priorità 2"). L'elenco autonomo dell'UE resterà costantemente in corso d'opera, recependo gli aggiornamenti e le informazioni provenienti da nuove fonti via via che si renderanno disponibili.

Con che frequenza la Commissione aggiornerà l'elenco?

La Commissione continuerà a monitorare la situazione nei paesi già esaminati, controllerà i progressi compiuti dai paesi dell'elenco nel colmare le carenze strategiche e sottoporrà a valutazione altri paesi via via che si renderanno disponibili nuove fonti di informazione.

L'elenco sarà aggiornato a cadenza periodica, individuando gli eventuali altri paesi terzi ad alto rischio e dando riscontro ai progressi compiuti dai paesi inclusi nell'elenco.

Un paese può essere depennato dall'elenco? Come?

Per essere depennato dall'elenco un paese deve soddisfare i requisiti seguenti:
  • rispetto dei criteri stabiliti dall'UE in materia di antiriciclaggio ossia la perseguibilità penale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, gli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione delle operazioni sospette nei settori finanziario e extrafinanziario, gli obblighi di trasparenza sulla proprietà effettiva, la cooperazione internazionale;
  • disponibilità concreta di informazioni sui titolari effettivi di società e trust. Si tratta di un aspetto particolarmente importante perché strutture opache sono implicate regolarmente in attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo ed evasione fiscale. Dato che troppi paesi sono in ritardo sulla trasparenza in materia di proprietà effettiva, occorre lavorare ancora a questo fine;
  • comprovati progressi positivi e tangibili nel migliorare l'efficacia in tutti gli ambiti in cui sono state individuate carenze notevoli.

In che modo la Commissione sostiene i paesi terzi per aiutarli a migliorare gli interventi di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo?

La Commissione proseguirà l'impegno con i paesi che l'attuale regolamento delegato identifica come paesi con carenze strategiche e proseguirà i contatti, in particolare, sui criteri da soddisfare per la rimozione dall'elenco. L'elenco aiuta i paesi in questione ad individuare i margini di miglioramento al fine di preparare il terreno per l'eventuale depennamento una volta colmate le carenze strategiche.

La Commissione ha informato in anticipo i paesi terzi interessati dell'intenzione di includerli nell'elenco comunicando loro i risultati dell'analisi effettuata. Alcuni di tali paesi hanno fornito ulteriori informazioni e chiarimenti, di cui la Commissione ha tenuto conto nella valutazione finale.

Come illustrato nel piano d'azione contro il finanziamento del terrorismo, la Commissione è impegnata ad assistere i paesi terzi e a prestare loro assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Commissione seguirà l'evoluzione della situazione aggiornando l'elenco di conseguenza.

La Commissione porta avanti un programma da 16 milioni di euro nell'ambito dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, al fine di sostenere i paesi della regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) e dell'Asia meridionale/sudorientale nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in particolare nelle attività di prevenzione, monitoraggio e contrasto dei due fenomeni.

Nel Corno d'Africa un altro programma da 6 milioni di euro mira a sensibilizzare sulla necessità di efficacia nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo a livello nazionale e regionale e a rafforzare le capacità in tal senso nel settore finanziario e fra gli operatori della giustizia penale.

Attraverso i fondi dello strumento di assistenza preadesione (IPA) la Commissione sostiene i paesi dei Balcani nell'attuazione di misure strategiche prioritarie di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento delle attività terroristiche e nel rafforzamento della prevenzione del riciclaggio.

Documenti collegati


Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Commissione europea - Scheda informativa, Antiriciclaggio: domande e risposte sull'elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti