Pagamento del prezzo dedotto in condizione sospensiva o risolutiva



In tema di obbligazione afferente al pagamento del prezzo si è posto l'interrogativo se la condotta adempiente dell'acquirente sia deducibile quale evento condizionale. La questione (che si prospetta sia in relazione alla clausola condizionale sospensiva, sia in relazione a quella risolutiva ), a ben vedere, costituisce una specificazione del più ampio problema relativo alla possibilità che l'adempimento (evento cui ordinariamente segue la praticabilità del rimedio della risoluzione) venga ad assumere il ruolo di evento condizionale, ciò che è stato ritenuto ammissibile in giurisprudenza pur nel dissenso di parte della dottrina.
Si pensi al caso in cui Primo venda a Secondo l'azienda commerciale per il corrispettivo di 10.000 da pagarsi in anni 2, sottoponendo la definitività della produzione degli effetti del contratto alla condizione il cui evento consista nell'intervenuto integrale pagamento di detto prezzo. Si dirà che l'azione appropriata in detta ipotesi è piuttosto costituita dalla possibilità per l'alienante di promuovere l'azione di risoluzione per inadempimento. Quest'ultima azione è tuttavia connotata da una retroattività semplicemente obbligatoria (art.1458 cod.civ.) laddove la verificazione dell'evento condizionale (risolutivo) è invece in grado di travolgere gli effetti del contratto anche nei confronti dei terzi (tale, ad esempio, sarebbe l'avente causa da colui che aveva acquistato l'azienda senza avere integralmente pagato il prezzo: cfr. art.1360 cod.civ. ) nota1.
Come è possibile rammentare in relazione al problema più generale, anche nell'ipotesi in esame la tesi negativa si fonda sulla impossibilità di principio che un evento legato al sinallagma funzionale, cioè a dire all'elemento causale stesso della negoziazione, possa svolgere la diversa funzione di accadimento legato ad una clausola accidentale, atta ad operare sul mero piano dell'efficacianota2. Ne è stata addirittura dedotta la qualificazione della condizione come impossibile (Cass. Civ. Sez. III, 7007/93 ).
Prevale tuttavia l'opinione positiva, secondo la quale le parti sono libere di far assumere al pagamento del prezzo il diverso ruolo di evento condizionale nota3. A questo riguardo ciò che conta è che questo intento emerga chiaramente dal tenore del congegno contrattuale (Cass. Civ. Sez. III, 1432/83 ; Cass. Civ. Sez. I, 192/78 ; Cass. Civ. Sez. I, 3229/75 ). E' stato addirittura ritenuto che la vendita nella quale il pagamento del prezzo sia stato dedotto sotto condizione sospensiva del prezzo si inquadri nella figura della compravendita con riserva della proprietà (Cass. Civ. Sez.II, 3415/99 ).
Si aggiunga che, come è stato acutamente osservato nota4, la condizione (sospensiva o risolutiva) che deduca il pagamento del prezzo ben potrebbe essere qualificata come unilaterale (vale a dire pattuita nell'esclusivo interesse di uno dei contraenti). Da questa qualificazione seguirebbe la possibilità che detta parte possa farvi rinunzia tanto nel tempo che precede il termine massimo previsto per l'adempimento, quanto successivamente a detto periodo, sia nell'ipotesi in cui l'evento sia mancato, sia in quella in cui siasi realizzato. In altri termini, il creditore avrebbe la possibilità di scegliere di avvalersi dell'operatività del meccanismo condizionale ovvero di domandare la risoluzione del contratto secondo i principi generali.

Note

nota1

La cosa non è di poco momento: in concreto potrebbe accadere che l'acquirente (a rate) dell'azienda, persona di pochi scrupoli, si affretti a trovare un ulteriore acquirente che (anche per un corrispettivo inferiore) sia disposto a pagare immediatamente l'intero prezzo. Quando il primo acquirente si rendesse inadempiente, non potrebbe il venditore rivolgersi al subacquirente, soggetto estraneo alla prima negoziazione, nè potrebbe in alcun modo rivalersi sui beni aziendali, stante l'assenza di qualsivoglia vincolo reale. E' ben vero che esiste la possibilità di far ricorso alla vendita con patto di riservato dominio (artt.1523 e ss. cod.civ.). Tuttavia questa cautela non sempre è fruibile, in relazione al regime delle eventuali autorizzazioni o licenze necessarie alla gestione dell'azienda, la cui voltura in favore di colui che gestisce l'azienda spesso è subordinata al passaggio della proprietà dell'azienda stessa (ovvero alla stipulazione di un contratto di affitto).
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nota2

La teoria negativa (Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.517) fa perno altresì sulla contraddizione esistente fra obbligo negoziale e libertà di comportamento tipico della condizione potestativa (poiché tale natura ha, evidentemente, la condizione in esame) con la conseguente impossibilità per il creditore di chiedere l'adempimento ed il risarcimento del danno. Secondo questa interpretazione, verificatosi l'inadempimento, il contratto rimarrebbe definitivamente inefficace (se trattasi di condizione sospensiva) o lo diventerebbe (se trattasi di condizione risolutiva). Pertanto, mancando il vincolo obbligatorio, il creditore subirebbe un peggioramento della propria situazione.
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nota3

Cfr. Di Majo Giaquinto, L'esecuzione del contratto, Milano, 1967, pp.177 e ss.. Secondo l'A. sarebbe possibile distinguere tra momento programmatico e momento esecutivo nell'attuazione del contratto. Nel primo tempo le parti ipotizzano il raggiungimento di uno specifico esito. Nel secondo è invece possibile constatare il raggiungimento o meno di esso. La prospettata inconciliabilità tra condizione ed obbligazione (o meglio tra condotta dedotta nell'ambito di clausola condizionale e condotta che sostanzia una prestazione dedotta in obbligazione) avrebbe quale punto di riferimento il solo momento programmatico e non già anche quello esecutivo. Ben potrebbero dunque le parti dedurre la condotta adempiente sotto condizione, dal momento che i caratteri della futurità e dell'incertezza sono propri della fase attuativa che viene in considerazione ogniqualvolta il contratto non esaurisca la propria vicenda in un tempo contestuale rispetto alla stipulazione.
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nota4

Così Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p. 38.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • DI MAJO, L’esecuzione del contratto, Milano, 1967.

Formulari clausole contrattuali


Prassi collegate

  • Quesito n. 763-2014/T, Condizione sospensiva di adempimento - applicabilità imposta fissa ex art. 27, comma 1 d.p.r. 131/1986

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