Cass. civile, sez. V del 2015 numero 13470 (01/07/2015)



Le movimentazioni bancarie effettuate dal professionista non sono valida prova presuntiva di maggiori ricavi non dichiarati. La Commissione tributaria regionale, con un accertamento fondato su base presuntiva, ha fornito prove carenti dal punto di vista dell’autosufficienza, non facendo alcuna specifica menzione dei movimenti bancari ritenuti non giustificati e non ha quindi consentito alla Corte di valutare la fondatezza nel merito del denunciato vizio logico. Tanto a maggior ragione dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza 228/2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma I, numero 2), secondo periodo del dpr n. 600/1973 come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della l. n. 311/2004, limitatamente alle parole “o compensi”, ha escluso, relativamente ai prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo, l’utilizzabilità della presunzione di cui al detto art. 32, ritenendo la stessa “lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito” .

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