Ai sensi dell'art.
1177 cod. civ.
l'obbligazione di consegna relativa ad una cosa determinata include anche quella di custodirla fino alla consegna (Cass. Civ. Sez. II,
4423/91 ). A tal proposito non vengono in considerazione le norme in tema di contratto di deposito
nota1 e di conseguente responsabilità del depositario, evocabili soltanto quando l'obbligo di custodia rappresenti la prestazione che vale a qualificare specificamente il rapporto tra le parti (Cass. Civ. Sez. III,
430/86 )
nota2.
Anche in materia di contratto d'opera, quale ad esempio l'effettuazione di riparazioni di un autoveicolo, è possibile configurare una obbligazione accessoria di custodia finalizzata alla restituzione del bene (Cass. Civ. Sez. III,
5955/84 ).
Note
nota1
Conforme Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 149
top1nota2
Sono di questa opinione Galgano,
Diritto civile e commerciale, vol. II, Torino, 1993; Cian-Trabucchi,
Dell'adempimento delle obbligazioni, in Comm. breve al cod. civ., Padova, 1984, p. 781.
top2Bibliografia
- BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
- CIAN TRABUCCHI, Dell'adempimento delle obbligazioni, Padova, Comm. breve al cod.civ., 1984
- GALGANO, Diritto civile e commerciale, Torino, II, 1993