Obbligazione di custodire



Ai sensi dell'art. 1177 cod. civ. l'obbligazione di consegna relativa ad una cosa determinata include anche quella di custodirla fino alla consegna (Cass. Civ. Sez. II, 4423/91 ). A tal proposito non vengono in considerazione le norme in tema di contratto di depositonota1 e di conseguente responsabilità del depositario, evocabili soltanto quando l'obbligo di custodia rappresenti la prestazione che vale a qualificare specificamente il rapporto tra le parti (Cass. Civ. Sez. III, 430/86 ) nota2.

Anche in materia di contratto d'opera, quale ad esempio l'effettuazione di riparazioni di un autoveicolo, è possibile configurare una obbligazione accessoria di custodia finalizzata alla restituzione del bene (Cass. Civ. Sez. III, 5955/84 ).

Note

nota1

Conforme Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 149
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nota2

Sono di questa opinione Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. II, Torino, 1993; Cian-Trabucchi, Dell'adempimento delle obbligazioni, in Comm. breve al cod. civ., Padova, 1984, p. 781.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • CIAN TRABUCCHI, Dell'adempimento delle obbligazioni, Padova, Comm. breve al cod.civ., 1984
  • GALGANO, Diritto civile e commerciale, Torino, II, 1993

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